Mancato invio del Modello 5 a Cassa Forense: la sospensione amministrativa è provvedimento autonomo rispetto al procedimento disciplinare

Il mancato invio del Mod. 5 comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 382 del 21 ottobre 2024

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 124/2024, CNF parere n. 43/2022, CNF parere n. 39/2022, CNF parere n. 6/2022, CNF n. 177/2021, CNF n. 172/2021, CNF n. 153/2019, CNF parere n. 18/2015.
Analogamente, con riferimento alla sospensione amministrativa per mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine, cfr. CNF n. 35/2023, CNF n. 153/2016, CNF n. 227/2015, Cass. n. 9491/2004.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 382 del 21 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 26 Maggio 2021 (sospensione)