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  • L’illecita consegna di denaro al detenuto per il tramite dell’agente di Polizia Penitenziaria

    Vìola i doveri di probità, dignità, decoro nonché quelli di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza non solo nei confronti della parte assistita ma anche verso l’ordinamento, la società ed i terzi in genere, l’avvocato che, per il tramite di un agente di Polizia Penitenziaria, faccia pervenire ad un detenuto somme di denaro finalizzate all’acquisto di stupefacente, schede telefoniche, apparati cellulari, pen-drive per connessione ad internet, strumenti atti ad offendere (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi sei, di cui chiedeva quantomeno la riduzione perché ritenuta eccessiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato in toto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) fa stato in sede disciplinare come se fosse una sentenza di condanna

    Anche alla luce di quanto stabilito da Corte Costituzionale n. 336/2009, la sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all’accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell’incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato
    del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione – ontologicamente propria della sede disciplinare – del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense (Pres. ALPA, Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 123.

  • Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari

    Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → che, nel far salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88

  • Il COA di Perugia ha posto il seguente quesito: “Il periodo di tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari in base ad una convenzione tra gli Uffici medesimi e la Scuola di specializzazione per le professioni legali è riconoscibile ai fini della pratica forense al Dottore che si iscriva nel registro dei Praticanti successivamente al compimento del suddetto periodo di tirocinio.”?

    La risposta può essere resa nei termini che seguono.
    L’art. 41 della nuova legge professionale n. 247/2012 (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio) prevede, al comma 13, lett. a), che il Ministro della Giustizia, sentito il CNF, emani con decreto, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, il Regolamento di attuazione, disciplinante “le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;”.
    La pacifica inapplicabilità delle nuove previsioni giustifica quindi la disciplina transitoria recata dall’art. 48 della succitata legge, in forza della quale il tirocinio resta disciplinato, fino al 31 dicembre 2015, dalle norme già precedentemente in vigore, ovverosia dall’art. 9, comma 6, del D.L. n. 1/2012, dal D.P.R. n. 101/1990, dall’art. 16 del D.Lvo n. 398/1997.
    Quest’ultima norma prevede, al comma 2, ultima parte, che la Scuola di specializzazione per le professioni legali possa stipulare convenzioni finalizzate a consentire agli studenti l’effettuazione di attività pratiche in “sedi giudiziarie”. Non ne specifica, però, la durata, né gli effetti ai fini della pratica forense.
    La pratica forense viene invece interessata, in forza del D.M. n. 475/2001, solo dal valore del diploma rilasciato dalla Scuola, il cui conseguimento, infatti, “è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica” l’equivalente di un anno.
    Per quanto sopra, nessuna norma attualmente applicabile al tirocinio forense consente di ritenere che il solo ed eventuale periodo di tirocinio svolto negli Uffici giudiziari, sulla scorta di una convenzione intervenuta fra questi ultimi e la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sia riconoscibile, anche solo in una qual misura, ai fini della successiva pratica forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 60

    Quesito n. 255, COA di Perugia

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio con nota dell’8 aprile 2013 ha richiesto parere sottoponendo il seguente quesito: “Se il COA possa rilasciare il parere sulla congruità della notula dell’Avvocato senza essere stato prima esperito il tentativo di conciliazione tra cliente ed iscritto”.

    Il Consiglio rimettente opina che, a norma dell’art. 13, comma 9 della Legge n. 247/2012, il previo tentativo di conciliazione rileverebbe quale “condizione di procedibilità” dell’istanza dell’avvocato volta a conseguire il parere consiliare di congruità dell’onorario.
    Osserva la Commissione che l’art. 29, comma 1, lett. f della Legge n. 247/2012, nel determinare le attribuzioni funzionali del Consiglio dell’Ordine, contempla espressamente il potere di dare “pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”; l’art. 13 della stessa Legge, con riferimento alle modalità formali di conferimento dell’incarico professionale ed al relativo compenso, nel suo comma 9 inquadra il ruolo del Consiglio dell’Ordine nell’ambito del conflitto tra avvocato e cliente in relazione alla determinazione dell’onorario per l’opera dal primo prestata.
    Non si configura, evidentemente, alcuna differenza sostanziale tra la valutazione di congruità svolta ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. f della Legge e quella indicata nel comma 9 dell’art. 13.
    Ritiene la Commissione che l’interpretazione prospettata dal Consiglio rimettente non possa essere condivisa, implicando nella sostanza una compressione, ovvero subordinazione, della funzione consiliare che non trova riscontro nell’impianto normativo, traducendosi in un inutile aggravio del procedimento di liquidazione la cui attivazione compete – come si desume dalla proposizione conclusiva della stessa norma – all’iscritto.
    Pur dovendosi rilevare che l’articolazione complessiva della disposizione in commento non appare del tutto nitida, va ritenuto che nel comma 9 dell’art. 13 della Legge siano conchiuse due differenti ipotesi, entrambe eziologicamente sorrette dal presupposto della mancanza, in specie, di un accordo tra avvocato e cliente in ordine alla determinazione del compenso professionale.
    Il primo periodo del comma 9 consente, infatti, tanto al cliente che all’avvocato di rivolgersi al Consiglio territoriale per l’esperimento di un tentativo di conciliazione, mentre il secondo periodo riguarda la diversa soluzione dell’opinamento di congruità della pretesa dell’iscritto ad impulso di quest’ultimo.
    In tale prospettiva non si configura un ordine di pregiudizialità tra le due vicende, sicché deve sistematicamente escludersi che l’adozione del parere consiliare di congruità dell’onorario sia preclusa, sul piano della sua procedibilità, ove non venga preventivamente esperito il tentativo di conciliazione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 59

    Quesito n. 253, COA di Busto Arsizio

  • Il COA di Torino chiede se i praticanti abilitati, decorsi sei anni dall’abilitazione, possano essere iscritti come praticanti “semplici” o debbano essere cancellati anche dal registro dei praticanti. Richiama al riguardo l’art. 17, comma 10, lettera d) della Legge 247/2012.

    La risposta è nei seguenti termini:
    L’art. 17, comma 10, della l. n. 247/2012 prevede la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, nei seguenti casi:
    a) (omissis)
    b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo. La norma si riferisce al patrocinio sostitutivo quinquennale (introdotto dall’art. 41, comma 12, della L. n. 247/2012) figura non ancora in vigore. La disposizione (art. 17, c. 10, lett. d) non è pertanto applicabile al caso in esame. Il regime giuridico del praticante abilitato ai sensi dell’art. 8, comma 2 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, seguita ad essere disciplinato da quest’ultima disposizione, la quale prevede la perdita dell’ammissione al patrocinio dopo il decorso di sei anni, ma non la cancellazione dal registro dei praticanti (in tal senso Cass. SS.UU. n. 17761/08).

    Cass. civ., sez. Unite 30-06-2008, n. 17761 – Pres. CRISCUOLO Alessandro – Est. CICALA Mario – P.M. MARTONE Antonio – CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA c. R.E.

    AVVOCATO E PROCURATORE – ALBO – PRATICANTI PROCURATORI – Praticanti avvocati – Iscrizione nel registro speciale di cui all’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 – Abilitazione al patrocinio per un sessennio – Scadenza del sessennio – Conseguenze – Cancellazione dal registro speciale – Esclusione – Fattispecie.

    In tema di pratica forense, l’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva accolto l’impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell’ordine alla scadenza del sessennio per l’abilitazione al patrocinio). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 28 Dicembre 2005)

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 22 maggio 2013, n. 58

    Quesito n. 252, COA di Torino

  • Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento penale o disciplinare

    Ai sensi dell’art. 17, co. 16, L. n. 247/2012 (nuovo ordinamento forense) (già art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933), non può essere pronunciata la cancellazione dall’albo professionale quando questi sia sottoposto a procedimento disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato il provvedimento di radiazione dall’albo asserendo che fosse venuto meno il potere disciplinare nei suoi confronti per aver egli richiesto la cancellato dall’albo professionale al proprio Consiglio dell’Ordine, che tuttavia non aveva provveduto sull’istanza stessa in ottemperanza al divieto di cui in massima).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 70
    NOTA:
    Sull’operatività del divieto de quo anche quando sia l’iscritto a rinunciare all’iscrizione, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 2003, n. 15406.
    Sulla manifesta infondatezza della qlc del divieto in parola in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione, ed al principio di ragionevolezza, nella misura in cui costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà e con l’obbligo di pagare i relativi contributi, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 17 settembre 2004, n. 18771.

  • La rilevanza deontologica della funzione sociale dell’avvocato

    Nell’espletamento del mandato affidatogli dal cliente, l’avvocato contribuisce all’attuazione dell’ordinamento giuridico ingenerando affidamento nei terzi. Pertanto, l’avvocato che vìoli le norme generali a tutela della collettività commette illecito deontologico laddove, contravvenendo all’impegno assunto di esercitare l’attività professionale nel rispetto dei doveri che la funzione impone per i fini della giustizia e secondo i principi dell’ordinamento, non impronti la propria condotta al rispetto e alla salvaguardia dei diritti, così recando disdoro non solo alla sua reputazione, ma anche alla dignità dell’intera classe forense, pregiudicando la tutela dell’affidamento che i cittadini devono poter riporre nell’avvocato (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in via deifnitiva per estorsione e turbativa d’asta. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 7 maggio 2013, n. 69

  • Irrilevante il contrasto tra i nominativi riportati nella intestazione della decisione disciplinare e quelli indicati nel verbale di udienza

    La mancata o erronea indicazione, nell’intestazione della decisione disciplinare, del nominativo dei consiglieri componenti del collegio giudicante non costituisce causa di nullità della decisione se, comunque, l’indicazione degli stessi emerga dal verbale di udienza e sempre che, dallo stesso verbale, risulti l’intervento di non meno della metà del numero dei componenti, attesa la considerazione secondo cui è il verbale d’udienza il solo atto che fa fede delle presenze fino a querela di falso. (Nella fattispecie, a causa di un mero refuso di stampa, l’intestazione dell’atto riportava i nominativi del precedente Consiglio).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 72
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 150; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 58; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 3 novembre 2004, n. 241

  • L’introduzione in giudizio di prove false

    Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e verità (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 14 c.d.f.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →) l’avvocato che introduca intenzionalmente nel processo prove false (Nel caso di specie, all’incolpato veniva contestato di aver ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sulla scorta di “una falsa attestazione di debito” sottoscritta con la firma di un ex cliente moroso, che nel corso del giudizio di opposizione il CTU aveva dichiarato apocrifa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87