La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 c.p.c., stante l’assenza, nell’ambito della Legge speciale forense, in particolare l’art. 56 u.c. RDL 1578/33 (ratione temporis applicabile), di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 28 ottobre 2013, n. 199
NOTA:
Il principio di cui in massima deve ritenersi ancora attuale, cioè pur dopo l’emanazione della L. n. 247/2012 (nuovo Ordinamento professionale), la quale infatti, da un lato, non stabilisce una specifica norma per la riassunzione della causa e, dall’altro, rinvia al codice di rito civile per quanto da essa non espressamente disciplinato (art. 37 L. n. 247 cit.).