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  • Esclusa la reiscrizione nel registro praticanti una volta decorso il termine sessennale dalla prima iscrizione

    Sebbene sia ammissibile la permanenza del praticante nel relativo registro anche oltre la data del conseguimento del certificato di compiuta pratica, la necessità del rigoroso rispetto del periodo di sei anni di abilitazione al patrocinio fissato dalla legge impone che il praticante debba svolgere il patrocinio stesso non in modo frammentario, ma integralmente entro il periodo di sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di pratica (Nel caso di specie, il praticante avvocato, dopo aver conseguito il certificato di compiuta pratica ed essere stato cancellato su sua richiesta dal registro, aveva chiesto di esservi reiscritto dopo oltre sei anni dalla prima iscrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il COA prima ed il CNF dopo hanno rigettato la domanda).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Infatti il C.N.F. è competente quale giudice di legittimità e di merito, e pertanto l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92

  • L’esposto disciplinare non basta, di per sè, ad affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato

    La prova del fatto addebitato al professionista, nel caso in cui risieda nelle sole dichiarazioni della parte esponente, può ritenersi raggiunta quando la versione dei fatti così fornita trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell’ipotesi in cui le semplici osservazioni della parte non siano coordinate da alcun dato probatorio o di fatto ed anzi siano resistite dalla ragionevole versione fornita dall’incolpato (Nel caso di specie, l’esposto dell’ex cliente non aveva trovato alcun riscontro esterno nell’istruttoria esperita nel corso del procedimento disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 giugno 2013, n. 91
    NOTA:
    IN senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 27 novembre 2009, n. 127

  • Il COA di Palermo, dopo aver premesso che un iscritto ha chiesto il rilascio del certificato di iscrizione all’Albo degli avvocati finalizzato all’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, allegando certificazione di avere svolto “ a contratto” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo attività di insegnamento universitario in discipline giuridiche per due anni accademici consecutivi, dal 2011/2012 al 2012/2013, chiede di conoscere se la chiesta certificazione può essere rilasciata. Precisa lo stesso COA che secondo l’iscritto la figura del docente incaricato corrisponde, nel nuovo ordinamento universitario, a quella di “docente a contratto” e che il DPR 382/1980, concernente la riforma del sistema universitario, ha soppresso (artt. 117-122) la categoria dei “docente incaricato” istituendo (art. 25) quella del “professore a contratto”.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    Deve ritenersi, anche se nel quesito non è stato precisato, che nell’istanza l’iscritto abbia invocato, a proprio favore, i commi 1, lettera d) e 2 dell’art. 34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ai sensi dei quali:
    A) comma 1, lettera d): possono essere iscritti nell’albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito, coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento;
    B) comma 2: coloro che non abbiano raggiunto nell’insegnamento il periodo di tempo necessario per l’iscrizione nell’Albo speciale, possono ottenerlo dopo un periodo di esercizio professionale eguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.
    La disposizione di entrambi i commi è di stretta interpretazione, trattandosi di norma speciale che deroga ad una norma generale e può trovare quindi applicazione solo ove sussistano tutti gli elementi della fattispecie (libera docenza confermata ed incarico in materia attinente all’esercizio professionale).
    Vale rilevare, anzitutto, che la libera docenza è stata da tempo soppressa e dunque la disposizione del comma 1, lett. d) è, a stretto rigore, inapplicabile. Qualora tuttavia, si volesse ritenere tuttora applicabile, sarebbe necessario rinvenire, nell’attuale ordinamento universitario, analoga figura di docenza, caratterizzata da stabilità, continuità e anche, come ritenuto da questa Commissione nel proprio parere del 24 gennaio 2003, da una “valutazione di idoneità a livello nazionale”. Tale non sembra essere l’incarico “a contratto” di cui al presente quesito, che per giunta è stato rivestito per soli due anni accademici.
    La risposta al quesito è, pertanto, negativa.

    Parere Consiglio nazionale forense 24-01-2003
    Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Mantova

    Il quesito è duplice.
    Il primo concerne l’eventuale iscrizione di diritto di un laureato in giurisprudenza che ha svolto per molti anni attività di docenza universitaria sulla base di contratti a termine di diritto privato (art. 25, DPR 382/80).
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – apparendo la portata dell’art. 30, lett. e, RDL 1578/1933 di natura eccezionale, non pare possibile ricorrere ad una interpretazione analogica, anche in ragione delle differenze sostanziali tra le due fattispecie. Nella norma citata si pretendeva infatti che l’incarico di insegnamento fosse stato svolto da chi avesse conseguito l’abilitazione alla libera docenza, e la definitiva conferma; si trattava, cioè, comunque di soggetto sottoposto ad una valutazione di idoneità a livello nazionale. Il parere è pertanto di segno negativo.
    Il secondo quesito è rinviato alla prossima riunione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 22 maggio 2013, n. 61

    Quesito n. 257, COA di Palermo

  • Il COA di Arezzo ha posto una serie di quesiti inerenti l’applicazione dell’art. 7 della Legge n. 247/12, recanti le nuove prescrizioni relative al domicilio professionale.

    Seguendo pertanto l’ordine delle richieste formulate, la Commissione si pronuncia nei termini seguenti.
    a) L’art. 7 della nuova legge professionale è immediatamente efficace nei confronti di tutti gli iscritti a decorrere dalla sua entrata in vigore. Conseguentemente anche coloro che sono già iscritti dovranno rispettare la previsione secondo la quale l’iscrizione si chiede ove è il domicilio professionale, coincidente, di regola, con il luogo in cui l’avvocato svolge la professione in modo prevalente. Detto principio è consacrato dall’art. 17, comma 1, lett. c), anch’essa norma di immediata applicazione (eccezion fatta che per il comma 10 lett. a, riguardante i soli praticanti) ed il relativo inadempimento risulta sanzionato con la cancellazione ai sensi del successivo comma 9 lett. a).
    b) Per la ragione anzidetta, a decorrere dal 2 febbraio 2013, giorno di entrata in vigore della norma, l’iscrizione, sia quella in essere che quella oggetto di richiesta, ad un albo di altro circondario non sarebbe conforme alla legge. Si osserva altresì, al riguardo, che l’art. 29 della nuova legge ha introdotto al comma 1, una serie di specifici compiti di controllo in capo ai COA, ovverosia: lettera a) tenuta degli albi; lettera f) vigilanza sulla condotta degli iscritti. Non trova invece applicazione, al riguardo, il concetto di “esercizio professionale prevalente” contemplato dall’art. 21, che si riferisce ai contenuti “forensi” e non “domiciliari” dell’attività svolta, la cui determinazione è demandata al Regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge.
    c) Per le ragioni anzidette, si ritiene, infine, che l’iscritto alla data dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012 possa adempiere alla nuova prescrizione depositando all’Ordine, affinché se ne esegua il deposito nel fascicolo personale, la conforme attestazione scritta prevista sempre dal comma 1 dell’art. 7.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 68

    Quesito n. 266, COA di Arezzo

  • Procedimento disciplinare: la valutazione del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato

    Il giudice della deontologia, secondo un principio costantemente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del COA che abbia rigettato la richiesta di audizione di alcuni testimoni spiegata dall’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 6 giugno 2013, n. 90

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O., il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la sua decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 6 giugno 2013, n. 90

  • La prestazione professionale in conflitto di interessi

    L’avvocato deve astenersi dall’assumere incarichi da soggetti che abbiano interessi e posizioni processuali divergenti, determinandosi altrimenti una violazione dei doveri di lealtà e correttezza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto il risarcimento dei danni da incidente stradale per conto di un cliente, al quale aveva altresì richiesto per conto di altro cliente il risarcimento dei danni per un secondo sinistro stradale verificatosi il giorno stesso del primo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 6 giugno 2013, n. 90

  • L’accaparramento di clientela attraverso internet: l’offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico

    Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (Nel caso di specie, dopo aver elogiato -anche comparativamente- le qualità del proprio studio, l’avvocato offriva le proprie prestazioni professionali ad un “costo poco più che simbolico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 6 giugno 2013, n. 89

  • La pratica forense non potrà essere svolta presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo del tirocinio

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha chiesto al Consiglio Nazionale se condivida l’interpretazione fornita dall’Avvocatura Generale dello Stato con Circ. n. 6/2013, secondo la quale il combinato disposto dei commi 6, lett. b) e 7 dell’art. 41, legge n. 247/2012, consentirebbe di ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime (ovverosia allorquando sarà decorso il periodo transitorio prescritto dall’art. 48 della legge anzidetta), “presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo del tirocinio.”. A tale riguardo, l’Avvocatura Generale ha anche richiamato, a sostegno del proprio orientamento, il parere di questa Commissione trasmessole il 18 febbraio 2013. Trattasi, per la precisione, del parere n. 64 del 24 ottobre 2012, concernente la “possibilità in via transitoria” di riconoscere “validità alla pratica forense iniziata presso l’Avvocatura prima dell’entrata in vigore della norma limitativa e fino al compimento del periodo di diciotto mesi”, ovviamente reso alla luce di quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/2012, con il quale si era ritenuto quanto segue:
    – In ottemperanza a quanto previsto dal comma 14 del succitato art. 6, ai tirocini in corso si applicava solo la riduzione da 24 a diciotto mesi della relativa durata;
    – Tutte le altre disposizioni erano invece applicabili ai soli tirocini iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto.
    Posto quanto sopra, la Commissione aveva poi conclusivamente ritenuto che i tirocini in corso presso l’Avvocatura dello Stato avrebbero potuto continuare presso la medesima fino al compimento del diciottesimo mese, con ciò consentendo al tirocinante di avvalersi sia della disposizione sulla durata immediatamente applicabile, sia del principio di continuità della pratica già in corso.
    Più precisamente, la Commissione aveva ritenuto che “ammettere la continuazione per diciotto mesi del tirocinio presso l’A.S. per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12 non fa venir meno il requisito richiesto indefettibilmente dall’art. 10, comma 2, cit..”.
    Il quesito che, oggi, il COA di Firenze mutua dalla Circolare n. 6/2013 dell’Avvocatura Generale dello Stato non è, però, speculare a quello dianzi richiamato ed illustrato. Esso, infatti, si riferisce esclusivamente al tirocinio che si effettuerà ai sensi dell’art. 41, legge n. 247/12, al termine del periodo transitorio prescritto dal successivo art. 48.
    A tale riguardo, la Commissione si esprime nei seguenti termini.
    Il succitato art. 41 prescrive, al comma 6, che il tirocinio può svolgersi:
    “a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
    b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’Ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;”
    Al successivo comma 7 del medesimo articolo, poi, si legge:
    “In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato”.
    Orbene, poiché il tirocinio presso l’Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi ed in ragione del fatto che tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l’Avvocato del libero foro, l’interpretazione dell’Avvocatura Generale, che trae dal comma 7 sopra riportato la convinzione che il Legislatore abbia inteso equiparare le figure dell’Avvocato del libero foro e quella dell’Avvocato dello Stato, non è condivisibile.
    Di conseguenza è errato ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime, “presso l’Avvocatura di Stato per l’intero periodo.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 62

    Quesito n. 260, COA di Firenze