Autore: admin

  • L’accusa non comprovata ed eccedente il diritto-dovere di difesa

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, in assenza di qualsivoglia prova, attribuisca al testimone comportamenti gravi, attraverso espressioni gratuitamente offensive eccedenti il diritto-dovere di difesa (Nel caso di specie, l’incolpato appellava la sentenza sostenendo che la condanna del suo assistito si fondava sulla dichiarazione di una teste residente già da alcuni anni in Italia ma a suo dire senza tuttavia “aver compreso il senso civico che regna nel nostro paese” e perciò dallo stesso definita “avida profittatrice che giunge ad affermare il falso pur di ottenere un vantaggio economico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 19 luglio 2013, n. 116
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105.

  • Procedimento disciplinare: la valutazione del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato

    Il Giudice della Deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 19 luglio 2013, n. 116
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 6 giugno 2013, n. 90, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.

  • L’omessa indicazione delle norme deontologiche violate

    La mancata indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, atteso che la contestazione, se adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 19 luglio 2013, n. 116
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68.

  • La cessazione della materia del contendere in sede disciplinare

    A seguito della volontaria cancellazione dall’albo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse, relativamente al precedente ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo per incompatibilità con la professione forense ex art. 3 RDL n. 1578/1933.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 19 luglio 2013, n. 115

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008). Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • La violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e addebito disciplinare

    Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare, sicché vìola il diritto di difesa dell’incolpato il provvedimento disciplinare fondato su un fatto non contestato nel capo di incolpazione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato una lettera personale alla dimora del magistrato in vacanza con la famiglia per sollecitarne il rientro in ufficio al fine di revocare il provvedimento, prospettando allo stesso la possibile responsabilità personale di danno come mezzo di pressione per ottenere l’invocato provvedimento. Il COA di appartenenza, dopo avergli contestato la violazione dell’art. 54 c.d.f.Art. 54 cod. prev. – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni. Note Articolo così modificato…Leggi il testo completo → ed in particolare dei “doveri di probità, dignità e decoro e di dignità e rispetto delle rispettive funzioni, utilizzando mezzi assolutamente estranei alle previsioni procedimentali invasivi della riservatezza e di contenuto intimidatorio, in quanto estranei alle previsioni di leggi vigenti in materia di danno da esercizio dell’attività giurisdizionale”, lo sanzionava ai sensi dell’art. 53 c.d.f.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo →, nella parte in cui, “salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF adito in sede d’appello ha annullato la decisione del COA).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114

  • I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto

    In tema di procedimento disciplinare, il potere di irrogare una sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari che, in mancanza di una previsione di legge contraria, si avvalgono, in via di applicazione analogica, dei principi desumibili dagli articoli 132 e 133 del codice penale (In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo alla intensità della condotta dell’incolpato, alla lieve entità del danno nei confronti dell’esponente, alla mancanza di precedenti dell’incolpato, il CNF ha ridotto la sanzione disciplinare inflitta dal COA).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 18 luglio 2013, n. 113
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34.

  • Procedimento disciplinare e principio del favor rei

    Pur nella consapevolezza dei costanti arresti giurisprudenziali, che più volte hanno affermato che nel procedimento disciplinare, riguardando materia di infrazioni non penali, il principio di legalità non si applica, deve invero ritenersi che l’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare può indurre alla applicazione del principio generale del favor rei, in considerazione della riflessione che la retroattività della legge abrogatrice troverebbe giustificazione in una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 18 luglio 2013, n. 113
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127.
    Il principio di cui in massima pare trovare ora espresso conforto nell’art. 65, co. 5, Nuova Legge Professionale (L. n. 247/2012), secondo cui “Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”.

  • Procedimento disciplinare: il libero convincimento del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato

    La valutazione sulla rilevanza delle prove testimoniali dedotte dall’incolpato costituisce apprezzamento autonomo e discrezionale dell’organismo forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 18 luglio 2013, n. 113
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MORLINO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154

  • La contestazione dell’addebito

    In sede di procedimento disciplinare il fine di garantire il diritto di difesa all’incolpato è raggiunto attraverso una chiara ricostruzione dei fatti, senza peraltro una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che con la lettura degli addebiti, l’incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 18 luglio 2013, n. 112