L’inadempimento del mandato integra violazione di doveri essenziali dell’avvocato, anche qualora lo stesso abbia affidato a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente o far svolgere sotto la sua personale responsabilità nello studio verificandone l’esecuzione attentamente e costantemente (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Autore: admin
-
Il ritiro dell’esposto non comporta l’archiviazione del procedimento disciplinare, che è procedibile d’ufficio
L’esercizio dell’azione disciplinare non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito deontologico, atteso che il COA ai sensi dell’art. 38, comma 3, L.P. può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mera informazione, a nulla rilevando ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che, a fronte del ritiro dell’esposto, il COA avrebbe dovuto archiviare il relativo procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 17
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87;
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71;
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178;
Cons. Naz. Forense 17/02/2008 n. 154, Cons Naz. Forense 04/07/2007 n. 175; Cons. Naz. Forense 03-03-2005, n. 43. -
Inammissibile il ricorso al CNF sottoscritto da difensore privo, ab origine, di mandato speciale
In tema di appello innanzi al CNF, l’incolpato può farsi assistere da un avvocato (ovvero: “deve” qualora sia stato sospeso, cancellato o radiato, non potendo impugnare in proprio); in tal caso, è necessario che difensore sia: 1) iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 R.D. n. 1578/1933: 2) munito di procura speciale (a margine o in calce al ricorso medesimo, ovvero contenuta nella forma notarile in atto separato ed allegato) ex art. 60 del R.D. n. 37/1934, la cui mancanza costituisce vizio insanabile che determina l’inammissibilità dell’impugnazione precludendo ogni esame nel merito, giacché il difetto dello jus postulandi determina l’inesistenza della procura e non un suo semplice vizio suscettibile di sanatoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41. -
La “psicosi affettiva” non basta ad ottenere la rimessione in termini
L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza (Nel caso di specie, l’incolpato aveva tardivamente proposto appello al CNF, producendo -ai fini della rimessione in termini- un certificato medico attestante una sua non meglio precisata “psicosi affettiva”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di rimessione in termini e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Del Paggio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 14
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 20. -
L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Del Paggio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 14
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 194. -
Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ambito disciplinare
In riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti disciplinari, la violazione della necessaria correlazione tra addebito contestato e sentenza non sussiste quando l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto comunque conoscenza dell’addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Giorgi), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 13
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98 -
Il termine per la riassunzione del processo civile non si applica al procedimento disciplinare
Il termine di sei (ora: tre) mesi previsto dall’articolo 297 (ora: 305) cpc per la riassunzione del procedimento sospeso in attesa del giudizio penale, per il giudizio civile, nel quale ogni attività di impulso è demandata alle parti, non si applica al procedimento disciplinare che ha, invece, natura pubblicistica (Nella specie è stata considerata irrilevante la riassunzione del procedimento disciplinare avvenuta oltre sei mesi dalla conclusione del giudizio penale, in ragione del quale il primo giudizio era stato sospeso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Giorgi), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 13
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 settembre 2013, n. 147
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Stefenelli), sentenza del 30 maggio 2003, n. 129 -
I fattori rilevanti per la possibile mitigazione della sanzione disciplinare da irrogare in concreto
Il “ravvedimento operoso” e l’incensuratezza disciplinare dell’incolpato sono fattori che possono comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto.
-
La rilevanza disciplinare dell’inadempimento, anche se relativo alla vita privata del professionista
Il professionista che consapevolmente si sottrae ai propri impegni pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro fissati dall’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, cogenti in ogni aspetto della vita professionale e privata dell’avvocato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF sentenza 15 marzo 2013, n. 44. -
L’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
Ogni avvocato è tenuto a provvedere puntualmente all’adempimento delle obbligazioni che assume nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata del debito. Tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista, ma ancor più sull’immagine della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo 2013, n. 42.