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  • Sospensione volontaria dall’albo: durata minima e massima, incompatibilità professionale e obbligo di formazione permanente

    Il COA di Milano formula tre quesiti relativi alla disciplina della sospensione volontaria dall’esercizio professionale ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.

    In primo luogo, il Consiglio rimettente chiede di sapere se siano configurabili limiti minimi o massimi del periodo di sospensione. Nel silenzio della legge, deve rendersi risposta negativa sul punto.
    In secondo luogo, il COA di Milano chiede di sapere se la sospensione volontaria possa essere richiesta nei casi di incompatibilità ex art. 18 legge n. 247/12. In merito si osserva che nel periodo di sospensione volontaria seguitano ad operare le norme sulle incompatibilità previste dall’art.18 L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.
    Infine, il COA di Milano chiede di sapere se se l’esenzione dall’obbligo formativo si applichi anche al caso di sospensione volontaria dall’Albo ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.
    La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
    L’art. 11, c.2, della l. n. 247/12 limita l’esenzione dall’obbligo formativo agli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, c. 1, per il periodo del loro mandato. L’avvocato iscritto all’albo che chieda la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del c. 2 dell’art. 20 rimane invece assoggettato all’obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista nei suoi confronti alcuna esenzione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 22

    Quesito n. 365, COA di Milano

  • Quesito del COA di Ancona: è lecito fare pubblicità informativa professionale sulla superficie di un automezzo (ad es., pulmino o autobus)?

    Si chiede se sia possibile da parte di un iscritto all’albo utilizzare forme di comunicazione e di informazione pubblicitaria aderendo ad un progetto di pubblica utilità denominato “progetto mobilità garantita”, concretizzandosi tale fattispecie nel noleggio di uno spazio pubblicitario sulla superficie di un automezzo (pulmino od autobus) attrezzato per il trasporto di anziani, diversamente abili o persone con difficoltà motorie, ove collocare il logo ed i recapiti dello studio professionale.

    La risposta al quesito deve rendersi nei seguenti termini.
    Né la normativa di cui all’art. 10 L. 247/2012 né i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Nel medesimo senso dispone l’art. 17 del nuovo Codice Deontologico, in corso di pubblicazione.
    Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10. Essi attengono, in particolare: a) all’oggetto dell’informazione, che deve limitarsi all’oggetto dell’attività professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3); b) alle caratteristiche dell’informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2).
    Sotto tale ultimo profilo l’indicazione del logo e dei recapiti dello studio professionale costituisce indubbiamente contenuto lecito dell’informativa mentre l’utilizzazione di uno spazio “pubblicitario” sulla superficie di un automezzo appare in sé non contrastante con i principi di cui al comma 2, purché non integri la fattispecie di informazione equivoca o suggestiva.
    Al quesito deve quindi fornirsi risposta positiva, ferma restando l’autonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 26 marzo 2014, n. 12

    Quesito n. 336, COA di Ancona

  • Quesito del COA di Verona: la professione forense è compatibile con l’esercizio, in via esclusiva e continuativa, dell’incarico di Delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro?

    Il quesito riguarda la possibilità per un Avvocato di esercitare, per una Società di capitali e per un periodo continuativo, l’attività di “Delegato del datore di lavoro” ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs 81/08 e successive modifiche e se comunque tale incarico sia compatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
    La risposta al quesito è negativa, come peraltro prospettato dal medesimo Consiglio remittente.
    Ed infatti, va innanzitutto osservato che la professione di Avvocato, ai sensi dell’art. 18 L.P. (247/2012), è incompatibile “…a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente……d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato”.
    Pertanto, già da questo primo esame appare incompatibile con la professione forense l’esercizio da parte di un Avvocato, in via esclusiva e continuativa, dell’incarico di Delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, giacché tale incarico rientrerebbe nell’una o nell’altra delle previsioni della legge.
    Appare poi corretta l’osservazione del COA remittente come l’incarico in parola possa assimilarsi a quello di “Consigliere delegato di Società di capitali”, ugualmente ritenuto incompatibile dalla lettera c) dell’art. 18 L.P., giacchè, anche se tale delega sia limitata alla materia attinente alla sicurezza e alla salute su luoghi di lavoro, comporta necessariamente per il delegato l’attribuzione di poteri individuali di gestione, con facoltà di spesa, dovendo essere messo a sua disposizione obbligatoriamente anche un budget per gli interventi connessi alla sicurezza.
    Ugualmente condivisibile risulta poi l’ulteriore rilievo – pure esplicato dal COA di Verona – circa il mantenimento in capo al datore di lavoro, anche nell’ipotesi di delega ex art. 16 del D. Lgs 81/08 di un potere di vigilanza quale manifestazione di un potere di subordinazione ed in ogni caso di controllo, in contrasto quindi con l’indipendenza e l’autonomia di cui all’art. 3 della Legge Professionale.
    Sotto altro profilo, come anche osservato dal COA, l’esercizio esclusivo e continuato di funzioni quali quelle di Delegato sin qui esposte, appaiono riferibili ad attività di impresa e non ad attività professionale, atteso il carattere preminente dell’attività organizzativa – nonché la necessità di competenze specificatamente tecniche – rispetto alla valenza personale e intellettuale della prestazione professionale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Piacci), parere 26 marzo 2014, n. 6

    Quesito n. 274, COA di Verona

  • La sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” comporta il proscioglimento disciplinare dell’incolpato

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste comporta l’obbligato proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare per quei medesimi fatti, la cui ontologica esistenza deve infatti escludersi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 aprile 2014, n. 61

  • Il (preteso) “dolo processuale” dell’esponente non rileva ai fini della revocazione della sanzione disciplinare

    Affinché rilevi ai fini della revocazione ex art. 395 cpc (ammissibile anche per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense), il “dolo processuale” non può riguardare l’esponente, che non è parte in senso tecnico del procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 16 aprile 2014, n. 60

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 47, C.N.F., 20 settembre 2000, n. 77 e C.N.F. 5 giugno 2000, n. 44.

  • L’omessa fatturazione di compensi percepiti

    L’omessa fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 15 c.d.f.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 59
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Borsacchi), sentenza del 2 marzo 2012, n. 27.

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata. Nessun dubbio può quindi sollevarsi sulla competenza del giudice disciplinare a conoscere anche del comportamento dell’avvocato in ogni aspetto della sua vita di relazione, ancorchè per fatti non attinenti all’attività professionale. Infatti, l’azione disciplinare attiene alle violazioni del codice etico da parte dell’avvocato, sia nell’esercizio della professione che per “fatti non riguardanti l’attività forense” (art. 5 can. II c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 58
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 6
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cardone, rel. Mauro), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’Innella), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Petiziol), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160.

  • L’avvocato ha (tuttora) l’obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli dal COA

    Ai sensi dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese al COA, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PErfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63.

  • L’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

    Ogni avvocato e` tenuto a provvedere puntualmente all’adempimento delle obbligazioni che assume nei confronti dei terzi e cio` indipendentemente dalla natura privata del debito. Tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacita` dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali e la negativa pubblicita` che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista, ma ancor piu` sull’immagine della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo.

  • Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” vale anche in sede disciplinare

    Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 53; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 30 settembre 2013, n. 159. Sull’applicabilità, anche in sede disciplinare, della presunzione di non colpevolezza, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80; Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2010 n. 197; 28 dicembre 2008 n. 221; 20 settembre 2004 n. 212; Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2010 n. 52; 11 novembre 2006 n. 98.