Autore: admin

  • Illecito permanente e dies a quo della prescrizione disciplinare

    Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il termine di prescrizione non può ritenersi decorso, non essendo mai cessata la condotta incriminata che, nella specie, assume i connotati della continuità e della permanenza. (Nella specie, la condotta censurata consisteva nell’inadempimento di una obbligazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 56.

  • L’interruzione della prescrizione disciplinare

    Durante il procedimento disciplinare dinanzi al COA, che ha natura amministrativa, il decorso del termine di prescrizione è soggetto a interruzione, con effetti istantanei, per effetto non solo dell’atto di apertura del procedimento stesso, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (per esempio, interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento e simili) o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 c.p., nonché -stante la specialità della materia- di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto, ma a contestarlo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12

  • La rilevanza disciplinare dell’inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

    Anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, l’avvocato deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi, adempiendo alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso il versamento del canone di locazione, rendendosi difficilmente reperibile pur dopo aver raggiunto un accordo transattivo poi disatteso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Allorio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 11

  • Amnistia e indulto non si applicano in ambito disciplinare

    Le disposizioni in tema di amnistia ed indulto non si applicano alle infrazioni e sanzioni disciplinari, stante l’ontologica differenze di queste ultime rispetto ai reati ed alle sanzioni penali (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di indulto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 10

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    Va esclusa la nullità della decisione con cui il C.D.O. ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del Codice Deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che la contestazione disciplinare nei confronti di un Avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 9
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221.

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA in quanto il CNF, giudice di appello, può apportarvi tutte le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 9
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4.

  • La rilevanza disciplinare di fatti commessi prima dell’iscrizione all’albo

    Se è vero che il procedimento disciplinare può essere promosso per fatti deontologicamente rilevanti commessi nel periodo di esercizio dell’attività professionale, è principio altrettanto consolidato che l’azione disciplinare per fatti oggetto di procedimento penale è obbligatoria (art.44 comma 1 RDL 1578/1933:”l’avvocato che è stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione) e ciò in considerazione dello speciale “vulnus” che l’esposizione penale cagiona al prestigio dell’Ordine forense ed alla credibilità del professionista. Ne consegue che l’azione disciplinare può essere esercitata dal COA anche in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, allorchè il “vulnus” che da tali fatti deriva sia ancora percepibile nel periodo di iscrizione, così fondando il potere disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 9

  • La sospensione della prescrizione disciplinare per pregiudizialità penale

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall’art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 9
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 8 giugno 2013, n. 95.

  • La rilevanza di fatti risalenti ma gravi nella valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima e illibata)

    Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che le condotte criminose ascrivibili al richiedente l’iscrizione all’albo siano risalenti nel tempo, ove la sentenza definitiva abbia invece data recente e riguardi fatti di particolare gravità, tali cioè da dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore (Nel caso di specie, pochi mesi dopo essere stato condannato in via definitiva per il reato di estorsione per fatti di alcuni anni prima, il praticante richiedeva al COA di appartenenza l’iscrizione all’albo degli avvocati. La domanda di iscrizione veniva rigettata per difetto del requisito della condotta specchiatissima ed illibata ex art.17 RDL 1978/33. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la suddetta delibera del COA).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 8

  • Il cliente poco collaborativo non esonera l’avvocato dal dovere di diligenza e competenza

    L’assenza di collaborazione da parte del cliente nella costruzione della linea difensiva o la sua inaffidabilità possono costituire giusta causa di recesso da parte del difensore, ma -qualora mantenga l’incarico- non lo esonerano dall’espletarlo con diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 7