L’art. 115 cpc non si applica, de plano, al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpando non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione di una circostanza contraria, bensì dall’esaustiva prova della circostanza stessa.
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata, con compromissione della immagine della classe forense.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130 -
La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA
Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → (ora art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.
NOTA:
In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 5 giugno 2014, n. 79
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 192
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 30 settembre 2013, n. 164
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 145
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, pel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166. -
L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza
In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → (ora, art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) il difensore di fiducia che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso di presenziare all’udienza penale e di infoprmarsi della data di relativo rinvio, per disinteresse nei confronti del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79.
In arg. cfr. pure (oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011):
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114. -
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata, con compromissione della immagine della classe forense.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130 -
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato
Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di ingiustificato trattenimento di somme del cliente).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170. -
Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante non opera nel procedimento dinnanzi al COA
Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, previsto dall’art. 473 c.p.c. e richiamato dall’art. 63, comma 3, R.D. 37/34 con riferimento al (solo) procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F., non trova applicazione nel procedimento disciplinare dinnanzi al C.O.A., che non svolge infatti attività giurisdizionale, ma compie un’attività amministrativa per la quale vige solo il principio del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione. Ne consegue che il mutamento del Collegio nel corso del procedimento celebrato dall’Ordine territoriale non integra l’invalidità della decisione assunta.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 33
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 34
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 35
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 36 -
L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
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L’avvocato esercita una vera e propria funzione sociale
L’avvocato esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell’interesse delle parti assistite, ma anche dei terzi e della collettività, a garanzia del corretto esercizio della giurisdizione e dei principi dello Stato di diritto.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 7 maggio 2013, n. 69. -
Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68.