Nei casi di condotta omissiva protrattasi nel tempo, tale da assumere i requisiti della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare non comincia decorrere finchè la condotta medesima non sia cessata (Nel caso di specie trattavasi di mancata restituzione di un prestito).
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La sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” comporta il proscioglimento disciplinare dell’incolpato
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste comporta l’obbligato proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare per quei medesimi fatti, la cui ontologica esistenza deve infatti escludersi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 30 maggio 2014, n. 72
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 aprile 2014, n. 61 nonché C.N.F. sent. n. 19/2009 e n. 172/2007. -
L’apertura del procedimento disciplinare non presuppone la revoca espressa della precedente sua eventuale archiviazione
Il provvedimento di archiviazione, con il quale il Consiglio dell’Ordine delibera di non esercitare l’azione disciplinare e conseguentemente di non celebrare il relativo procedimento, è privo del carattere di decisorietà, e dunque della definitività in quanto assunto “allo stato degli atti”; conseguentemente, detto provvedimento non è impugnabile e non dà luogo a preclusioni di alcun genere, consentendo un successivo esercizio dell’azione da parte del Consiglio dell’Ordine in forza di nuovi elementi o accertamenti idonei a “rivitalizzare” la procedura, senza necessità di una previa sua esplicita revoca (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita improcedibilità dell’azione disciplinare perché esercitata senza la previa revoca del precedente provvedimento di archiviazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Ferina), sentenza del 30 maggio 2014, n. 71
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Azione giudiziaria e contestuale trattativa per la composizione stragiudiziale della controversia
Comporta violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 22 cod. prev.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → l’aver sottaciuto ad un Collega, in occasione di una trattativa per la composizione stragiudiziale di una controversia, di aver assunto, pochi giorni prima dell’incontro finalizzato alla trattativa stessa, un’iniziativa giudiziaria consistente nella proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo, giungendo ad un accordo parziale con pagamento di una somma di denaro a favore del proprio cliente ed azionando successivamente il titolo esecutivo ottenuto (depurato da quanto conseguito in via stragiudiziale) con pedissequo atto di precetto e contestuale pignoramento (in forza della richiesta e concessa dispensa del termine dilatorio per l’esecuzione), sempre senza alcun preavviso al Collega avversario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 30 maggio 2014, n. 70
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La decisione del COA sull’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF
Tra gli atti impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense non rientra il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti, ferma restando la possibilità di impugnare la decisione che il giudice incompatibile compisse ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mariani Marini, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 69
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 84. -
La “restituzione” dei documenti al cliente implica un comportamento attivo
Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 68
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Inadempimento al mandato professionale e false rassicurazioni al cliente
L’avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → (obbligo d’informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato), con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della cliente stesso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 68
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49. -
La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare
Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell’interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l’audizione dell’interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188 nonché Cons. Naz. Forense 13-07-2011, n. 94 e Cons. Naz. Forense 25-10-2010, n. 143.