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  • L’Associazione Forense “Nuova Camera Penale di Messina” chiede parere sul seguente quesito: “se nella nuova formulazione dell’articolo 29 disp.att. c.p.p. introdotto dal d. L.vo n.6/15, in tema di difesa di ufficio , la legittimazione ad organizzare il corso per difensori di ufficio spetti ad una locale Camera Penale Territoriale (Camera penale territoriale, anche autonoma e indipendente ) o alla Camera Penale territoriale aderente all’unione delle camere Penali Italiane.”

    La risposta al quesito deve trarre origine dalla interpretazione dell’articolo 29 disp. att. c.p.p, come novellato, il cui testo, nell’indicare i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei difensori disponibili ad assumere difese d’ufficio, recita alla lettera a) del comma 1-bis : “partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’Ordine circondariale o da una Camera Penale territoriale o dall’Unione delle Camere Penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale”.
    Il Legislatore in materia di formazione professionale, dovendo individuare i soggetti titolati a svolgere attività formativa ha adottato criteri tali da prevedere per i soggetti non istituzionali una previa verifica di idoneità.
    Ad esempio, la Legge 31-12-2012, n. 247, Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, all’art. 43, disciplinando la materia dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato individua tra gli organizzatori degli eventi formativi, oltre agli Ordini, associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale.
    Con riferimento specifico al settore della formazione professionale continua, inoltre, il Regolamento CNF n. 6/2014, adottato in attuazione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 247/12, disciplina nel proprio Titolo IV (artt. 16 ss.) le modalità di accreditamento degli eventi formativi, secondo un sistema articolato in Commissioni territoriali e nella Commissione centrale per l’accreditamento, istituita presso il CNF. L’art. 20 del medesimo Regolamento detta una serie di criteri per l’accreditamento, incentrati sulla rigorosa previa verifica della qualità dei contenuti dell’evento formativo. L’art. 9 del medesimo Regolamento prevede inoltre, con disposizione di carattere generale, che “per l’accreditamento delle attività di formazione continua previste dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all’esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative”.
    Si può quindi osservare che, in conformità dei principi vigenti in materia, la normativa individua gli enti idonei alla formazione:
    – previa valutazione di idoneità;
    – nel rispetto della garanzia di libertà e pluralismo.
    Ciò posto può affrontarsi lo specifico compito interpretativo in relazione significato attribuito dal Legislatore alla indicazione soggettiva contenuta nel citato articolo 29 disp. att. c.p.p .
    Se non possono sorgere problemi in relazione agli Ordini e alla dall’Unione delle Camere Penali Italiane diversa è la situazione che si prospetta in relazione alla dicitura “Camera Penale territoriale”.
    Tale locuzione da un punto di vista lessicale e logico individua nella corrente accezione le Camere Penali territoriali che aderiscono all’Unione Nazionale.
    Ciò costituisce per altro un elemento non decisivo desumendosi dallo Statuto stesso dell’UCPI, art.1, la possibile esistenza sul territorio di Camere Penali non aderenti alla stessa.
    Ove però l’articolo 29 disp. att. c.p.p. dovesse interpretarsi come genericamente riferito a qualsivoglia associazione alla sola condizione che abbia adottato questa denominazione i criteri di ordine generale sopra individuati verrebbero entrambi violati.
    In primo luogo sotto il profilo della previa valutazione della idoneità perché nessun vaglio sarebbe ammesso se non quello riferito alla denominazione.
    Sotto il profilo della garanzia di libertà formativa perché verrebbero del tutto irragionevolmente esclusi tutti gli altri soggetti associativi o commerciali che ritenessero di offrire formazione specifica.
    L’interpretazione logica della norma, che pure può sollevare legittimi dubbi, alla luce dei principi che regolano la materia porta a ritenere che l’indispensabile valutazione compiuta in merito alla idoneità sia stata fatta dal Legislatore apprezzando e valutando il ruolo fino ad oggi svolto dall’UCPI anche alla luce dei contenuti del suo Statuto e della regolamentazione ad essa interna relativa alla materia trattata.
    Ne discende che, secondo il Legislatore, solo quelle associazioni territoriali denominate “Camera Penale” aderenti all’Unione, ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto della stessa, assicurano in via presuntiva la sussistenza di requisiti di idoneità essendosi uniformate a detto Statuto per quanto concerne “gli scopi e i principi informatori”.
    L’UCPI e le Camere Penali ad essa aderenti sono dotate, tra l’altro, di un Regolamento che disciplina l’attività formativa al quale può farsi agevole riferimento al fine di valutarne l’idoneità ai fini di interesse.
    In tal senso è da intendersi la scelta del Legislatore che ha così voluto specificamente identificare i soggetti idonei a tenere i corsi in materia di difese di ufficio.
    Detta scelta legislativa importa che, allo stato, non vi siano altri soggetti legittimati. A rafforzare tale già evidente conclusione si può richiamare la previsione statutaria dell’UCPI che esclude la possibilità di adesione all’Unione, nella stessa realtà territoriale, di più di una Camera Penale.
    I dubbi che possono sorgere in relazione al rispetto della garanzia di libertà formativa non possono essere superati in sede interpretativa in assenza della previsione di espliciti criteri alternativi, di competenza e di merito, per la individuazione di eventuali soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati.
    Il quesito proposto è pertanto da risolversi nei seguenti termini.
    Il riferimento alla “Camera penale territoriale” contenuto nell’articolo 29 disp. att. c.p.p. come novellato dal d.L.vo n. 6/15 è da intendersi nella volontà del Legislatore come riferito esclusivamente alle Camere Penali Territoriali aderenti all’Unione Camere Penali Italiane.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 57

    Quesito n. 49, Associazione Forense Nuova Camera Penale di Messina

  • Il COA di Firenze chiede di sapere se: 1. Il Praticante iscritto nel relativo Registro, una volta completati i 6 mesi di pratica, e volendo, successivamente, sostituire i restanti 12 mesi con il diploma delle SSPL o con il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari possa cancellarsi da Registro oppure se debba rimanere iscritto sino al rilascio del certificato di compiuta pratica; 2. se si deve procedere alla cancellazione d’ufficio del Praticante dal relativo Registro, una volta rilasciato il certificato di compiuta pratica ed il Praticante non sia abilitato al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10 lett. b); 3. se gli effetti della cancellazione di cui all’art. 17, comma 11 lett. B comportano anche la cancellazione automatica dal Registro dei Praticanti, oltre che dall’Elenco degli abilitati a questo allegato, senza osservare la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14.

    1. Si ritiene che il praticante debba rimanere iscritto nel registro, mantenendo il COA il potere di vigilanza sulla proficuità dello svolgimento della pratica, ed il potere disciplinare.
    2. L’art. 17, comma 10 prevede la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, nei seguenti casi:
    a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione
    b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
    La norma si riferisce al patrocinio sostitutivo quinquennale (introdotto dall’art. 41, comma 12, della L. n. 247/2012) istituto non ancora in vigore.
    La disposizione (art. 17, c. 10, lett. b) non è pertanto ad oggi applicabile e la decorrenza e l’effettività della compiuta pratica vanno verificate in conformità alle disposizioni contenute del D.P.R. n. 101/1990. Si ritiene tuttavia che allorché la norma entrerà in vigore, permanga il diritto del praticante a rimanere iscritto nel Registro per tutto il tempo in cui poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
    3. La norma di cui all’art. 17, comma 11 lett. b regola esclusivamente la decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione. Il procedimento di cancellazione, è invece regolato dal precedente comma 10, che richiama espressamente i successivi commi 12, 13 e 14, e che trova pertanto applicazione anche nella ipotesi in esame.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 24 giugno 2015, n. 61

    Quesito n. 60, COA di Firenze

  • Il COA di Pistoia chiede di sapere se un praticante avvocato iscritto dal 19.10.2011 e cancellato a domanda in data 18.12.2014 a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, possa essere reiscritto e possa contestualmente richiedere e ottenere l’abilitazione al patrocinio. Si chiede di sapere, altresì, quale sia la disciplina applicabile all’abilitazione al patrocinio eventualmente concessa.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Quanto alla possibilità di reiscrizione con abilitazione al patrocinio, la Commissione richiama il proprio parere n. 111 del 2014, che per maggiore comodità si trascrive qui di seguito:

    Parere 10 dicembre 2014, n. 111
    Quesito n. 443, COA di Avezzano, Rel. Cons. Salazar

    Il COA di Avezzano chiede di sapere se un laureato in giurisprudenza, già iscritto per 9 anni (dall’11.4.2005 al 9.7.2014) al registro dei praticanti e cancellato a domanda in quest’ultima data, possa essere nuovamente iscritto e se, dopo un anno, possa ottenere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
    La risposta è nei seguenti termini:
    Il praticante non abilitato cancellato a domanda dal registro ha diritto di esservi nuovamente iscritto se in possesso dei requisiti di legge.
    Il praticante reiscritto non può tuttavia ottenere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo se è comunque decorso, dalla prima iscrizione, il periodo massimo di durata legale di detta abilitazione. Detto periodo, anche se l’abilitazione non è stata a suo tempo richiesta dall’interessato, deve computarsi a partire dal primo giorno del secondo anno della originaria iscrizione al registro dei praticanti (cfr. CNF, sent. n. 92/2013; n. 106/2008; n. 154/2007; nonché i pareri nn. 9 e 38 di questa Commissione).

    Con riferimento al secondo quesito (disciplina applicabile all’abilitazione al patrocinio), questa Commissione ha già chiarito, da ultimo con il proprio parere n. 110/2014, che della nuova disciplina del tirocinio di cui alla legge n. 247/12 potrà farsi applicazione solo a partire dall’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del Titolo IV della suddetta legge n. 247/12. Ne consegue che, fino a tale data, l’abilitazione del praticante al patrocinio resta disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. n. 101/90.

    Consiglio nazionale forense (Caia), parere 24 giugno 2015, n. 60

    Quesito n. 55, COA di Pistoia

  • La c.d. “giurisdizione domestica” del CNF è conforme a Costituzione

    Le norme che concernono il Consiglio Nazionale Forense, nel disciplinare la nomina dei componenti dello stesso ed il procedimento che innanzi ad esso si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, della osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del P.M., il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia con riguardo alla garanzia del diritto di difesa e all’indipendenza del giudice, che consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza. Né sul requisito in esame può influire la circostanza che i componenti del Consiglio Nazionale Forense appartengano all’ordine di professionisti nei confronti dei quali il detto organo deve esercitare le sue funzioni, poiché il tratto caratteristico della c.d. giurisdizione professionale (conosciuta anche dagli ordinamenti di altri Stati) è dato proprio dalla vasta partecipazione – anche indiretta tramite il sistema elettivo, garanzia di per se stesso della democraticità del sistema e costituzionalmente legittimo (cfr. art. 106 Cost., comma 2) – dei medesimi soggetti appartenenti alla categoria interessata, partecipazione che è giustificata dalla specifica idoneità dei singoli componenti il Collegio a pronunziarsi nella materia disciplinare, attinente, in sostanza, alle regole di deontologia professionale che l’Ordine ha ritenuto di dare a se stesso ed ai propri appartenenti riconoscendone la validità e la conformità alla communis opinio in un determinato momento storico ed in un determinato contesto sociale.

    Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato per ottenere il risarcimento di un danno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato “a tutto voler concedere,  la cessazione della condotta deontologicamente scorretta”, e quindi il dies a quo della prescrizione disciplinare, nella data di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno di cui aveva dato incarico al professionista e rimasto inadempiuto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 14 marzo 2015, n. 57

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • Pluralità di azioni nei confronti della controparte: la liceità processuale della condotta non esclude, di per sè, la sua eventuale rilevanza deontologica

    L’art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → (ora, art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →) contiene un precetto che fa divieto all’avvocato di moltiplicare le iniziative giudiziali nei confronti della controparte se non in presenza di effettive ragioni di tutela della parte assistita. La norma contiene un principio corrispondente a quello processualmente disciplinato dall’art. 88 c.p.c. che impone al difensore il dovere di lealtà e probità nei rapporti con la controparte. Il dovere etico imposto al difensore ed alle parti ex art. 88 c.p.c. si connette, a sua volta, all’ulteriore profilo consequenziale in tema di ripartizione delle spese processuali, in quanto l’art. 92 c.p.c. contempla il potere del giudice di condannare una parte al rimborso delle spese che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c., essa abbia causato all’altra parte. Il dovere etico del difensore nel processo si completa col principio della responsabilità aggravata prevista dal successivo art. 96 c.p.c.. a carico della parte processuale. Tuttavia, dal complesso quadro normativo (artt. 88, 92, 96 c.p.c.) non è possibile trarre una connessione necessaria e logica tra l’art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → (ora, art. 66 cdf) e le norme codicistiche. L’art. 88 c.p.c., contempla quei comportamenti (anche del difensore) che, ancorchè privi di rilievo processuale, appaiono integrare comportamenti lesivi degli standard etici propri del comune sentire. Ma agire o resistere in modo temerario non equivale sempre e comunque ad essere sleali o improbi (Nel caso di specie, trattavasi di plurimi atti di intervento in una medesima procedura esecutiva, che avevano comportato una altrettanto plurima liquidazione delle spese processuali, con conseguente aggravamento della posizione del debitore. L’incolpato aveva contestato la sanzione deontologica sul rilievo che gli atti di intervento erano stati ritenuti legittimi dal giudice dell’esecuzione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49.

  • La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono soggette a riserva assoluta di legge

    Il Consiglio nazionale forense è “giudice speciale” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della VI disp. trans. Cost. e dell’art. 102 Cost., sicché la disciplina che ne regola la composizione e le funzioni giurisdizionali è soggetta a riserva assoluta di legge ex art. 108 della Costituzione (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha escluso l’applicabilità al CNF dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011)

    Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 30.

  • La mancata astensione in difetto di ricusazione

    Nel procedimento disciplinare avanti al COA, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Cass. S.U. 8/8/2005 n. 16615.

  • La discrezionalità del COA nel valutare la rilevanza delle prove

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154.