Autore: admin

  • L’acquisizione di mandati alle liti non provenienti in modo diretto dai clienti ma da terzi

    L’avvocato che assuma incarichi professionali tramite un terzo intermediario (nella specie, carrozziere), omettendo di instaurare con in suoi clienti un rapporto fiduciario, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fiducia, al cui rispetto ogni professionista è tenuto nell’esercizio del proprio mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 17.9.99 n. 107

  • Art. 35 codice deontologico: chiarita la portata del dovere di corretta informazione

    Nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016, il CNF ha approvato alcune modifiche all’articolo 35 Codice deontologico (Dovere di corretta informazione), che hanno riguardato il comma 1 (novellato) ed i commi 9 e 10 (abrogati).

    Il nuovo testo è visibile qui.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in ragione dell’esposto deve ritenersi legittima allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento sicchè deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento disciplinare laddove essi siano coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

  • L’eccessiva e gratuita vis polemica mal si concilia con l’habitus ideale dell’avvocato

    L’ostentazione di una eccessiva “vis polemica” al di là di confini dell’oggetto della materia processuale è indice sintomatico di un “modus operandi” incompatibile con le regole deontologiche nelle loro differenti articolazioni con la parte, i colleghi, i giudici e lo stesso Consiglio dell’Ordine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Corte di Cassazione (pres. Adamo, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11025 del 20 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153, nonché Cass. n. 16068 del 14 luglio 2014.

  • La nuova disciplina della sospensione cautelare non è retroattiva

    La nuova disciplina della sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali dovrà continuarsi ad applicare la vecchia disciplina (43 RDL n. 1578/1933).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1, nonché Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28.

  • La “nuova” sospensione cautelare

    La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

  • Sospensione cautelare e procedimento penale a carico dell’avvocato

    In caso di procedimento penale a carico di avvocato, l’art. 43, terzo comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conferisce al consiglio dell’ordine il potere di disporre, in via cautelare, la sospensione dall’attività professionale, sulla base di una valutazione d’incompatibilità dell’addebito con l’esercizio della professione, indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza dell’incolpazione, riservata al giudice penale; è, quindi, legittima la sospensione dall’attività professionale, qualora motivata con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista, pur dovendosi prescindere da ogni giudizio sulla loro fondatezza, e dallo “strepitus fori”, testimoniato da articoli di stampa apparsi sui quotidiani.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

  • La diversa qualificazione giuridica del (medesimo) fatto disciplinare contestato non vìola il diritto di difesa

    La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, mirando infatti a garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e ad evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto (naturalisticamente inteso) rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, essa può ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa e, dunque, solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto dell’imputazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita nullità della sentenza per aver applicato un diverso articolo del codice deontologico rispetto a quello indicato nell’incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte, rilevato che il dato fattuale dell’incolazione era rimasto immutato pur a fronte della diversa qualificazione giuridica dello stesso, ha rigettato l’eccezione).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11024 del 19 maggio 2014

  • Rinvio a giudizio penale e sospensione cautelare dall’esercizio della professione

    E’ legittimo il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal COA quando gli elementi posti alla base si fondano su condotte ed eventi che risultano dagli atti del procedimento penale che hanno comportato il rinvio a giudizio di un iscritto all’albo e che presentano rilevante gravità sotto il profilo della tutela del prestigio dell’Ordine e della funzione sociale della professione, che richiede condotte ineccepibili sotto il profilo dell’etica professionale per l’affidabilità dei cittadini e della collettività negli appartenenti all’Ordine Forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49