Autore: admin

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 238

    NOTA:
    In arg. cfr. pure l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014 in tema di procedimento disciplinare.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 213, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 212, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.

  • Il reclamo elettorale deve riguardare il verbale di proclamazione degli eletti

    In tema di reclamo elettorale, il verbale redatto dalla Commissione elettorale concernente la verifica dell’esistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dall’art. 6 del D.M. n. 170/14 è da considerarsi atto meramente interno al procedimento elettorale ed ad esso strumentale (c.d. atto endoprocedimentale) e quindi non è suscettibile di autonoma impugnazione al CNF, la quale può avere ad oggetto esclusivamente “i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine” (art. 28, comma 2 della L. n. 247/12) cioè il verbale di proclamazione degli eletti, che è l’atto conclusivo dell’intero procedimento elettorale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 237

  • Per l’impugnazione al CNF vale il principio di tipicità e decisorietà degli atti

    Avanti al Consiglio Nazionale Forense, per il principio di tipicità e decisorietà degli atti, possono essere impugnati i soli atti capaci di incidere in via definitiva sulla sfera giuridica dello iscritto e/o dell’incolpato, e più precisamente quelli relativi alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni dei COA ed ai conflitti di competenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 237

  • L’intimazione a transigere non deroga all’obbligo di corrispondere (esclusivamente) con il collega

    L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →), tra i quali ultimi non rientra la richiesta di transigere la vertenza a pena, altrimenti, di gravi conseguenze (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto direttamente alla controparte paventandole gravi conseguenze economiche a suo carico qualora non avesse conciliato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi esattamente in termini.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Orsoni), sentenza del 21 settembre 2007, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Grimaldi), sentenza del 20 maggio 2004, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Testa), sentenza del 23 aprile 2004, n. 84.

  • Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a transigere

    Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in violazione del divieto di cui all’art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo → (già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a transigere la controversia (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto direttamente alla propria controparte, in una controversia che lo vedeva personalmente coinvolto, intimandole di rinunciare al proprio credito nei suoi confronti a pena, altrimenti, di gravi conseguenze economiche. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241

  • La ratio dell’art. 41 nuovo codice deontologico

    La ratio dell’art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo → (secondo cui l’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è quella di riconoscere all’Avvocato la funzione di esclusivo referente del proprio assistito, al fine di preservarlo da eventuali comportamenti inappropriati e sleali della controparte.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241

  • Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione da parte dell’incolpato prosciolto

    L’interesse ad impugnare una decisione disciplinare o un capo di questa va desunto dalla utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, all’aspettativa di una modificazione in melius della statuizione impugnata e quindi ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. In difetto di tale interesse, il ricorso è inammissibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione territoriale di proscioglimento dalle incolpazioni a lui contestate chiedendo la riforma della sola motivazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 235

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 144, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.

  • L’irrilevanza dell’accertamento in fatto del processo penale esclude l’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare

    La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del procedimento penale e manchi, appunto, la necessaria pregiudizialità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 234

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195.

  • Sanzione deontologica e assenza di precedenti disciplinari

    Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari (art. 21 co. 4 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →). (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni tre in luogo della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 26 settembre 2014, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata, con compromissione della immagine della classe forense (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 24 novembre 2014, n. 169, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130.