Autore: admin

  • Il concorso nella violazione del divieto di attività professionale senza titolo ed uso di titoli inesistenti

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (Nel caso di specie, un praticante abilitato agevolava e rendeva possibile l’esercizio della professione forense ad un ex collega di studio radiato dall’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 11 novembre 2015, n. 172

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 45, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181.

  • Lecito riferire in giudizio, per necessità difensive, notizie riguardanti il collega avversario (purché attinenti alla causa)

    Il deposito in giudizio di un esposto disciplinare contro il collega avversario non vìola il disposto di cui all’art. 42 cdfArt. 42 cdf – Notizie riguardanti il collegaL’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avver…Leggi il testo completo → (già art. 29 cod. prev.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo →), qualora abbia attinenza con i fatti di causa e costituisca un “rafforzativo” della bontà della propria tesi, secondo necessità difensive non sindacabili in sede deontologica (Nel caso di specie, il professionista aveva invocato la condanna di controparte ex art. 96 cpc, all’uopo allegando un esposto disciplinare nei confronti del collega avversario. Tale comportamento veniva quindi sanzionato dal COA di appartenenza, secondo cui la notizia dell’esistenza del procedimento disciplinare non era indispensabile alla difesa. La decisione veniva infine impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 11 novembre 2015, n. 171

  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente (nella specie, dallo stesso dichiarata a verbale nel corso dell’udienza), determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 11 novembre 2015, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, con dichiarazione di estinzione tout court, tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 120, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 22 luglio 2015, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 22 aprile 2015, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 50, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 165.
    In senso conforme circa l’estinzione, con espressa declaratoria di cessazione della materia del contendere, tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 182; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Neri), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 150; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricri’, rel. Mariani Marini), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 3.
    In senso conforme circa l’estinzione, con espressa declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 7 del 21 febbraio 2011; Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209; Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Bassu), sentenza del 20 settembre 2004, n. 204.
    Sulla diversa fattispecie della rinuncia all’esposto da parte del denunciante (che “non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti“), cfr. tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 50; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 153; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Operamolla), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199.

  • Il praticante avvocato può rimanere iscritto nel Registro senza limiti di tempo

    L’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933 non pone alcun limite di durata all’iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati, sicché deve ritenersi illegittima la cancellazione disposta nei confronti del praticante pur a seguito della scadenza del termine massimo di sei anni per l’esercizio del patrocinio. La norma regolamentare per lo svolgimento della pratica forense approvata dal Consiglio dell’ordine territoriale che modifichi la predetta legge è illegittima e, come tale, deve essere disapplicata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 11 novembre 2015, n. 169

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 196
    In arg. cfr. ora l’art. 17, co. 10 e 11, L. n. 247/2012:
    10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
    a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
    b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;
    c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in quanto compatibili.
    11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
    a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
    b) automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.

  • La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo

    In tema di cancellazione dall’albo degli avvocati di natura amministrativa e non disciplinare, deve ritenersi che la chiarissima, per quanto risalente, norma prevista dall’art. 37, comma 2, L.P. (ora, art. 17 L. n. 247/2012), debba essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Ne consegue che la cancellazione amministrativa non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente, mentre d’altra parte l’annullamento del provvedimento di cancellazione lascia impregiudicato l’esercizio dei poteri connessi alla tenuta degli albi affidati dalla legge professionale al Consiglio dell’ordine locale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 11 novembre 2015, n. 169

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tirale), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 137.

  • La revoca del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere (salvo opposizione del ricorrente)

    L’intervenuta revoca del provvedimento impugnato (nella specie, di sospensione cautelare dall’esercizio della professione) determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della decisione stessa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 11 novembre 2015, n. 167

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 6, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pisano), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 18.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 184, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 150, secondo cui la cessazione della materia del contendere è tuttavia esclusa ove il ricorrente insista per l’esame dell’impugnazione alla luce di un suo eventuale permanente interesse alla riforma della decisione cautelare impugnata.

  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    Nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico, lo stesso ben può sussistere pur non costituendo illecito né civile né penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 166

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185.

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa (Nella specie, trattavasi di omessa restituzione di somme al cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 166

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • L’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

    Ogni avvocato e` tenuto a provvedere puntualmente all’adempimento delle obbligazioni che assume nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) e cio` indipendentemente dalla natura privata del debito. Tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacita` dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali e la negativa pubblicita` che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista, ma ancor piu` sull’immagine della classe forense (Nel caso di specie, nonostante l’elevato tenore di vita, il professionista si rendeva inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, subendo otto atti di precetto e due decreti ingiuntivi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 146.