Autore: admin

  • Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

    Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933 ratione temporis applicabile), non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al COA destinatario entro il suddetto termine (Nell’esprimere il principio di cui in massima, il CNF ha motivatamente dissentito dal precedente, contrario orientamento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 23 luglio 2015, n. 132

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175. Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 124, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Perfetti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Perfetti), sentenza del 30 aprile 2012, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94); Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34.

  • La valutazione del requisito della condotta irreprensibile

    La sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima e illibata” (nel nuovo Ordinamento Forense, “irreprensibile”), necessaria al fine di ottenere l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati non abilitati, deve essere esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense: e, al riguardo, le condotte apprezzabili sotto il profilo morale non sono solo quelle riferibili alla dimensione privata dell’individuo, bensì anche quelle che rilevano ai fini di una valutazione dell’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento della specifica attività; quanto invece alla sfera strettamente privata del richiedente l’iscrizione nell’Albo. Tuttavia, non possono essere considerate come ostative condotte che, anche per la loro risalenza nel tempo non appaiano oggi ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità (Nel caso di specie, veniva impugnata al CNF la delibera con cui il COA deliberava di cancellare dal registro dei praticanti un soggetto che, quando appena maggiorenne, aveva riportato due condanne penali per spaccio di droga e guida in stato di ebbrezza. In applicazione del principio di cui in massima, rilevata la risalenza dei fatti commessi in giovane età -per i quali, peraltro, erano altresì intervenute pronunce di riabilitazione-, ed in considerazione della circostanza che il successivo comportamento del praticante risultava essere stato costantemente improntato a correttezza, il CNF ha accolto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 130

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 161.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta a mezzo difensore non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 RDL 1578/1933. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2015, n. 117

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.

  • Consiglio dell’Ordine: il raggiungimento del quorum sana l’eventuale vizio della convocazione

    Il funzionamento del Consiglio dell’Ordine in sede deliberante si basa in via esclusiva sul principio del quorum, con la conseguenza che, l’eventuale vizio della convocazione risulta definitivamente sanato dalla partecipazione all’adunanza di un numero di Consiglieri sufficiente ad integrare l’organo (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi, sentenza del 23 luglio 2015, n. 122)

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101.

  • L’efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale di condanna

    La sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla materiale sussistenza dei fatti, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell’imputato, ancorchè di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193.

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153.

  • Dinanzi al CNF, la prescrizione disciplinare è interrotta con effetto permanente

    Nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense, la prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta, ex artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., con effetto permanente che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, Cass., SS.UU, nn. 187/01; 3613/07; 1905/04; 18838/03; 6295/03; 5072/03; 3891/04; 24094/06.

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 16 luglio 2015, n. 109, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 novembre 2014, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

  • Inammissibile l’impugnazione proposta avverso il solo dispositivo disciplinare

    Nel sistema delineato dall’art. 50 L.P. e dall’art. 51 del R.D. n. 37/34, la deliberazione del dispositivo adottata dall’organo disciplinare a conclusione della discussione non è atto autonomo e costituisce un primo elemento del procedimento di formazione della decisione, la quale assume consistenza giuridica di provvedimento sanzionatorio soltanto con la sua pubblicazione mediante deposito dell’originale nella segreteria del Consiglio dell’Ordine, cui deve seguire ai fini dell’opponibilità degli effetti la sua notificazione all’incolpato. Conseguentemente, l’impugnazione proposta contro il solo dispositivo è radicalmente inammissibile, giacché l’unica impugnazione consentita è quella eseguita, nel termine di legge, avverso il provvedimento integrale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.