Il rigetto, ovvero il silenzio-rigetto, sulla domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati non preclude la riproposizione di una nuova istanza quando sopravvengano le condizioni e/o i requisiti per il suo accoglimento.
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Elezioni al Consiglio dell’Ordine: il limite del doppio mandato non opera retroattivamente
La condizione di ineleggibilità prevista dall’art. 28, co. 5, L. n. 247/2012, secondo cui i Consiglieri dell’Ordine non possono essere eletti per più di due mandati, trova applicazione anche in caso di dimissioni volontarie nonché qualora la durata dei mandati sia stata di un solo giorno, ma mai retroattivamente (Nel caso di specie, era stato proposto reclamo avverso l’elezione di un Consigliere che già aveva ricoperto due mandati, ma prima dell’entrata in vigore del Nuovo ordinamento forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
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L’illecito disciplinare “atipico”
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l’illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l’avvocato “deve essere di condotta irreprensibile” (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico (Nel caso di specie, nell’ambito dell’attività professionale e con una strumentalizzazione del ruolo di avvocato, il professionista era stato condannato in sede penale per il reato di appropriazione indebita e falso in scrittura privata, condotte -queste- non espressamente tipizzate dal Codice Deontologico, che tuttavia prevede la responsabilità disciplinare dell’avvocato “cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale” (art. 4 c. 2°). In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pertanto ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137. -
Amnistia e indulto non si applicano in ambito disciplinare
Salvo diversa ed espressa previsione del Legislatore, le disposizioni in tema di amnistia ed indulto non si applicano alle infrazioni e sanzioni disciplinari (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 10).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell’8 luglio 2016
NOTA:
Per una previsione normativa espressa in materia disciplinare, cfr. il D.Lgs. Presidenziale n. 10 del 24 giugno 1946 (Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia), nonché il D.Lgs. n. 95 del 12 febbraio 1948 (Condono di sanzioni disciplinari in occasione della nuova Costituzione dello Stato). -
Rinunzia al ricorso e cessazione della materia del contendere
La rinunzia al ricorso, ritualmente formulata, comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 30 novembre 2015, n. 184
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 luglio 2014, n. 95. -
L’archiviazione penale non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare
Il decreto penale di archiviazione del procedimento non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 30 novembre 2015, n. 183
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 167. -
La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 164).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Didone), SS.UU, sentenza n. 13723 del 6 luglio 2016
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Il nuovo codice deontologico può applicarsi retroattivamente
Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (Nel caso di specie, in applicazione del principo di cui in massima, il CNF ha ridotto da un anno a sei mesi la durata della sospensione disciplinare irrogata all’incolpato).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Napoletano), SS.UU, sentenza n. 9147 del 6 maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015. -
L’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
Ogni avvocato e` tenuto a provvedere puntualmente all’adempimento delle obbligazioni che assume nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) e cio` indipendentemente dalla natura privata del debito. Tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacita` dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali e la negativa pubblicita` che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista, ma ancor piu` sull’immagine della classe forense.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27. -
I limiti al sindacato della Cassazione sulla motivazione delle sentenze CNF
In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 135).
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 13577 del 4 luglio 2016
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014, nonché Cass. SS.UU. n.23240/2005, n. 5072/2003.