Il procedimento che si svolge davanti ai CDD è di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento; in ogni caso, eventuali vizi devono essere eccepiti e rilevati nel corso del procedimento avanti al CDD, non essendo proponibili per la prima volta avanti al CNF (Nel caso di specie, l’asserita nullità riguardava la mutazione della composizione del collegio giudicante).
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Sanzione deontologica e precedenti disciplinari
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025
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Giudizio di rinvio al CNF: principio di diritto della Cassazione e giudicato parziale della sentenza impugnata
In sede di rinvio, il principio di diritto espresso dalla Cassazione vincola il CNF, che tuttavia potrà applicarlo nei limiti delle eventuali altre statuizioni passate in giudicato, sicché in tal caso al principio stesso potrà eventualmente darsi attuazione esclusivamente in via di autotutela da parte delle amministrazioni interessate (nella specie, il COA).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 161 del 20 giugno 2025
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I limiti alla produzione di documenti nel giudizio di rinvio al CNF
Nel giudizio di rinvio al CNF è ammessa la produzione di nuovi documenti quando la loro produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Nel caso di specie, la produzione riguardava un documento che si è formatosi dopo la conclusione del giudizio originario svoltosi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto ammissibile la produzione in sede di rinvio, ritenendo trattarsi di un documento rilevante ai fini della decisione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 161 del 20 giugno 2025
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Procedimento disciplinare: alla Sezione CDD possono partecipare al massimo due Consiglieri provenienti da uno stesso COA
Al fine di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del giudice disciplinare, nessuno dei componenti titolari (5) e supplenti (3) della sezione CDD può essere iscritto allo stesso COA dell’incolpato (art. 50 co. 3 L. n. 247/2012); inoltre, al fine di assicurare che le decisioni siano assunte da un organo collegiale imparziale e composto in modo da riflettere un’ampia rappresentanza dei fori del distretto, i consiglieri di sezione provenienti da uno stesso COA possono essere al massimo due ove non ostino ragioni di composizione numerica (art. 2, co. 2, Reg. CNF n. 2/2014), da indicarsi al momento stesso della designazione della sezione competente ex art. 58 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare era stata composta da tre consiglieri provenienti da uno stesso COA. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e rinviato gli atti al CDD per rinnovare il giudizio dinanzi a una nuova Sezione disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 160 del 9 aprile 2025
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 400 del 31 ottobre 2024.
Sul fatto che, invece, il principio di cui in massima non si applica alla Sezione CDD chiamata a decidere sull’istanza di ricusazione, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 143 del 26 maggio 2025. -
L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi
Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.
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Sanzione deontologica e precedenti disciplinari
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 159 del 9 aprile 2025
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 159 del 9 aprile 2025
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Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 159 del 9 aprile 2025
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Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 159 del 9 aprile 2025