Autore: admin

  • Radiazione per l’avvocato amministratore di sostegno che si appropri indebitamente di ingenti somme del beneficiario

    Costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare, che lede enormemente l’immagine della professione forense ed in quanto tale giustifica la massima sanzione disciplinare, il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese (Nel caso di specie, l’avvocato aveva sottratto al proprio beneficiario oltre un milione di euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 168 del 23 giugno 2025

    NOTA:
    In senso conforme, sempre riferite a illeciti commessi da amministratori di sostegno ai danni dei beneficiari assistiti, CNF n. 120/2025, CNF n. 109/2025, CNF n. 26/2025, CNF n. 132/2024, CNF n. 125/2024, CNF n. 45/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 172/2022, CNF n. 142/2022, CNF n. 127/2022, CNF n. 112/2022, CNF n. 153/2021, CNF n. 122/2021, CNF n. 91/2021, CNF n. 225/2020, CNF n. 164/2020 (appropriazioni indebite), nonché CNF n. 125/2024 (acquisto a prezzo vile di un immobile del beneficiario) e CNF n. 45/2023 (modifica fraudolenta a favore proprio o di terzi compiacenti quale beneficiario della polizza vita del beneficiario).

  • Sospensione per l’avvocato che falsifichi un provvedimento giudiziario

    Costituisce grave illecito (anche) disciplinare, perché lede i principi di probità, dignità, decoro e lealtà (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →), ai quali la professione forense deve sempre ispirarsi, oltre che del dovere di verità (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →), il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari, avvalendosene scientemente in giudizio e nelle altre sedi (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 164 del 23 giugno 2025

    NOTA:
    In senso conforme, per la falsificazione di:
    — provvedimenti giudiziari (CNF n. 52/2025, CNF n. 46/2025, CNF n. 242/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 22/2023, CNF n. 151/2022, CNF n. 137/2021, CNF n. 182/2020, CNF n. 47/2020, CNF n. 137/2019, CNF n. 189/2017)
    — atti giudiziari (CNF n. 85/2020, CNF n. 78/2020)
    — relate di notifica (CNF n. 108/2024, CNF n. 99/2024, CNF n. 197/2020)
    — contratti e documenti (CNF n. 421/2024, CNF n. 230/2022, CNF n. 272/2022, CNF n. 70/2021, CNF n. 22/2019, CNF n. 9/2019, CNF n. 148/2018, CNF n. 52/2018, CNF n. 9/2018, CNF n. 116/2016, CNF n. 44/2012)
    — libri e scritture contabili (CNF n. 69/2022)
    — quietanze di pagamento e modelli di pagamento F23/F24 (CNF n. 422/2024, CNF n. 62/2021)
    — procure alle liti, ancorché con il consenso o nell’interesse del cliente (CNF n. 95/2022, CNF n. 96/2021, CNF n. 59/2021, CNF n. 178/2020, CNF n. 8/2017, CNF n. 176/2012)
    — titoli di credito (CNF n. 137/2018)
    — carte di identità e codici fiscali (CNF n. 52/2018)

  • La rinuncia all’esposto e la remissione della querela non determinano l’estinzione del procedimento disciplinare

    L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 164 del 23 giugno 2025

  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità secondo l’ordinamento civile, penale, amministrativo, ecc.

    Con il procedimento disciplinare forense si persegue lo scopo di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dall’avvocato e irrogando le sanzioni previste. Conseguentemente, la rilevanza deontologica di un comportamento ben può sussistere pur non costituendo illecito secondo l’ordinamento civile, penale, amministrativo, ecc., giacché le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, infatti, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando anche l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti secondo le disposizioni del residuo ordinamento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 164 del 23 giugno 2025

  • Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità della querela o della sua remissione

    A differenza della sentenza penale di condanna (che ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) e dell’assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (che vincola in conformità il giudice della deontologia), è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato la sentenza penale che abbia preso atto della mancanza di condizione di procedibilità della querela o della sua remissione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 164 del 23 giugno 2025

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 167 del 23 giugno 2025

  • Gli effetti, in ambito disciplinare, della sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, ditalché debba escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 164 del 23 giugno 2025

  • Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso

    In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: in deroga alla generale previsione dell’art. 653 c.p.p., soltanto l’accertamento con sentenza penale irrevocabile che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato, preclusivo di un’autonoma valutazione dei fatti ascritti all’incolpato da parte del giudice della deontologia, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie “il fatto non costituisce reato o illecito penale” o il fatto “non è previsto dalla legge come reato” ovvero di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (la quale ultima, peraltro, non ha nemmeno natura assolutoria), che riconoscono l’ontologia del fatto escludendone la sola rilevanza penale, sicché l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i princìpi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 164 del 23 giugno 2025

  • Gli atti interruttivi della prescrizione disciplinare sono ora tipizzati e tassativi

    Il nuovo quadro normativo (art. 56 L. n. 247/2012) tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva della prescrizione disciplinare, limitandoli alla comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, alla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina ed alla notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 164 del 23 giugno 2025

  • La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

    In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 164 del 23 giugno 2025