In tema di procedimento disciplinare, dal decesso dell’incolpato consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
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Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare non va detratto dal CDD al momento della quantificazione della sanzione (ma dal COA in sede di sua esecuzione)
Nella quantificazione della sanzione da irrogare, il CDD non deve tener conto dell’eventuale periodo di sospensione cautelare già sofferto per il medesimo fatto sottraendolo dalla durata della sospensione disciplinare, giacché tale detrazione spetta all’organo competente per l’esecuzione della sanzione medesima, dunque al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove è iscritto l’avvocato sanzionato, come previsto dagli artt. 62 L. n. 247/2012 e 35 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione dell’incolpato circa l’asserita illegittimità della sospensione disciplinare irrogatagli dal CDD, in quanto la stessa -correttamente- non decurtava il periodo di sospensione cautelare già scontata dal medesimo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 163 del 20 giugno 2025
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 243 del 14 novembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 87 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022.
Inoltre, sulla necessità che il COA proceda alla detrazione del presofferto anche nche in assenza – nella decisione che abbia irrogato la sanzione definitiva – di specifiche indicazioni in merito ovvero del computo del residuo periodo di sospensione da scontare, cfr. Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 8 (reso su quesito del COA di Roma). -
Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, solo se più favorevole all’incolpato
La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio. Conseguentemente, gli illeciti disciplinari ricadenti nella previgente disciplina non possono essere sanzionati con una sospensione superiore ad un anno (art. 40 RDL 1578/1933).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 163 del 20 giugno 2025
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 163 del 20 giugno 2025
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La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF
Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare comminata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense (nella specie, a seguito di radiazione irrogatagli in altro procedimento disciplinare e nelle more divenuta definitiva), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 163 del 20 giugno 2025
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 165 del 23 giugno 2025
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Sospeso l’avvocato condannato per riciclaggio in sede penale
Costituisce grave illecito (anche) disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato finalizzato al riciclaggio di ingenti somme di denaro (Nella specie, il professionista era stato condannato anche in sede penale per riciclaggio di circa 20milioni di euro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 163 del 20 giugno 2025
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SANZIONI DISCIPLINARI – Nuovo codice deontologico forense – Applicabilità ai procedimenti pendenti – Condizioni – Individuazione della norma più favorevole – Criteri.
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del “favor rei” in luogo di quello del “tempus regit actum”, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato; ne consegue che l’individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall’integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all’esito dell’individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l’utilizzo e l’applicazione di parti dell’una e parti dell’altra.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 163 del 20 giugno 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mercolino), SS.UU., sentenza n. 25940 del 5 settembre 2023. -
Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 163 del 20 giugno 2025
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L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → costituisce illecito deontologico permanente, il cui relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui il professionista ponga fine all’omissione, ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure – sollecitato in tal senso – opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 162 del 20 giugno 2025