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  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 144 del 26 maggio 2025

  • Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità

    L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l’illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso (art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo →) ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 144 del 26 maggio 2025

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 80/2025, CNF n. 286/2024, CNF n. 15/2023.

  • L’accordo sul compenso va stipulato al momento del conferimento dell’incarico

    A pena di nullità, il patto di determinazione del compenso dell’avvocato deve essere redatto in forma scritta ai sensi dell’art. 2233 co. 3 c.c., che non può ritenersi implicitamente abrogato dall’art. 13 co. 2 L. n. 247/2012, la quale stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto, norma, questa, che non si riferisce alla forma del patto, ma indica che il momento in cui stipularlo è quello del conferimento dell’incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 144 del 26 maggio 2025

    NOTA
    In senso conforme, Cass n. 24213/2021.

  • Il COA di Lecco chiede di sapere quale sia il numero di crediti formativi da conseguire per l’anno 2025 e come gli stessi debbano essere ripartiti tra materie ordinarie e materie obbligatorie.

    Sul punto, rileva la formulazione della delibera adottata dal CNF in data 13 dicembre 2024, a mente della quale: “nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 57 del 10 ottobre 2025

  • Il COA di Venezia chiede di sapere se, in sede di comunicazione all’iscritto dell’esposto nei suoi confronti, con contestuale invito a presentare controdeduzioni entro venti giorni, sia tenuto a trasmettere all’iscritto anche la relativa documentazione e, in caso contrario, come debbano essere gestite eventuali richieste di accesso agli atti prima della trasmissione degli atti al CDD.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’attività posta in capo al COA dall’articolo 50 della legge n. 247/2012 e dall’articolo 11, comma 1 del regolamento CNF n. 2/2014 si limita a un obbligo di mera trasmissione degli atti al CDD, cui la norma unisce un adempimento funzionale ad anticipare l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato.
    Come chiarito dal CNF fin dal parere n. 80/2015 “al C.O.A. è precluso il potere di influenzare l’evoluzione del procedimento sia sotto il profilo temporale (il che accadrebbe ove si consentisse al C.O.A. stesso di attendere la risposta dell’incolpato e di trattenere a sé il fascicolo il periodo di tempo ritenuto necessario anche oltre il termine di 20 giorni) sia nel merito (anche la valutazione della manifesta infondatezza è rimessa al “plenum” del C.D.D.).
    Nel nuovo ordinamento “il C.O.A. deve darne notizia all’iscritto” e (il verbo “deve” regge il periodo successivo) “quindi trasmettere immediatamente gli atti al C.D.D. che è componente in via esclusiva”: ciò comporta che in nessun momento, e per nessun tipo di provvedimento, il C.O.A., essendo privo di potere discrezionale, possa influire sullo svolgimento della procedura disciplinare.”
    Pertanto, l’invio degli atti al CDD deve avvenire immediatamente e contestualmente alla comunicazione all’iscritto dell’esposto a suo carico.
    D’altra parte, la circostanza che sia posto in capo al COA l’obbligo di invitare l’interessato a controdedurre entro venti giorni (evidentemente, dinanzi al CDD) ha la finalità di anticipare dell’esercizio della difesa da parte dell’interessato. Da ciò discende che lo stesso debba essere messo nella condizione di presentare le proprie controdeduzioni nel termine individuato dalla norma: pertanto, se ne deduce che il COA debba trasmettere all’interessato – contestualmente alla comunicazione e all’invito – anche la documentazione rilevante.
    Ciò vale a escludere in radice qualunque rilevanza dell’esercizio del diritto di accesso, nella breve fase procedimentale che interessa il COA. Si precisa, ad ogni buon conto, che – considerato che è la legge stessa a precisare che il CDD è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 legge n. 247/12) – ogni ulteriore competenza relativa all’esercizio del diritto di accesso non potrà che concentrarsi in capo al CDD al quale, peraltro, gli atti vengono tempestivamente e immediatamente trasmessi dal COA.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 56 del 10 ottobre 2025

  • Il COA di Reggio Emilia chiede di sapere se il praticante assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo possa far valere – ai fini del computo delle udienze necessarie per la validazione del semestre di tirocinio – le udienze cui abbia assistito in qualità di addetto all’ufficio e se possa certificare a sé stesso la partecipazione a tali udienze.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ufficio del processo è compatibile con la prosecuzione del tirocinio forense, come specificato dal CNF con il parere reso in data 29 aprile 2022, inviato ai COA con lettera circolare del 10 maggio 2022.
    Il tirocinio, tuttavia, deve proseguire nelle forme ordinarie e, in particolare, avuto riguardo a quanto disposto dall’articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12 a mente del quale “Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”.
    Come si evince dall’articolo 3, comma 1 del d.m. n. 70/2016, in particolare, il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione diretta del dominus. Tale requisito riguarda, evidentemente, anche l’assistenza ad almeno venti udienze per semestre, di cui all’articolo 8, comma 4 del medesimo regolamento.
    Da ciò consegue che le udienze cui il praticante abbia assistito nella diversa qualità di addetto all’ufficio per il processo non possano essere considerate valevoli ai fini della validazione del semestre.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 10 ottobre 2025

  • Procedimento disciplinare: all’incolpato non si applica la normativa in tema di whistleblowing

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 della L. n. 247/2012, per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 10 comma 1, 24, 35 comma 1 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono una tutela in tema di whistleblowing (D.Lgs n. 24/2023) per chi svolge la professione forense e abbia segnalato asseriti illeciti da parte del proprio giudice disciplinare, giacché, ai fini della concreta applicabilità della protezione, la legge richiede l’esistenza di un rapporto giuridico qualificato tra il segnalante e il segnalato (art. 3 commi 3 e 4 D.lgs. n. 24 cit.), e, in ogni caso, il procedimento disciplinare degli avvocati già prevede per l’incolpato le più ampie tutele nel rispetto della Costituzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 141 del 26 maggio 2025

  • Non basta querelare, fare un esposto o intentare una causa contro il proprio giudice per poi ricusarlo o chiederne l’astensione

    La pendenza di giudizio civile, disciplinare, penale attivato dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 141 del 26 maggio 2025

    NOTE:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 384 del 25 ottobre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 136 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 244 del 29 dicembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.

  • Eventuali divergenze o diversità di vedute nella conduzione dell’udienza da parte del giudice non ne giustificano la ricusazione

    Per la natura dialettica del processo, possono sorgere in udienza divergenze o diversità di vedute tra giudice e parti o loro difensori, ma tali contrasti -per certi versi fisiologici- non sono di per sè soli idonei ad incidere sulla credibilità del giudicante o a determinarne la sua ricusazione. Infatti, la grave inimicizia tra Giudice e parte, che può giustificare l’astensione o la ricusazione, è normalmente quella sussistente prima ancora che il procedimento si instauri e deve essere ancorata ad elementi oggettivi e verificabili. Conseguentemente, nessun rilievo ai fini della ricusazione può avere la previsione soggettiva di una sentenza, considerato che l’Ordinamento Giuridico assicura le soluzioni per contrastare le sentenze ingiuste attraverso le impugnazioni, giacché sarebbe altrimenti agevole evitare il proprio Giudice naturale, qualora questi non fosse gradito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 141 del 26 maggio 2025

  • Procedimento disciplinare: i casi di astensione e ricusazione sono tassativi

    Gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme (artt. 36 e 37 c.p.p., a cui rinvia l’art. 6 Reg. CNF n. 2/2014) in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai principi del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.): essi si differenziano tra loro in quanto il primo è frutto di autodeterminazione del Giudicante e può essere sollevato od essere subito dalla parte, mentre il secondo, su istanza della parte, è subito dal giudicante.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 141 del 26 maggio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 491 del 31 dicembre 2024.