Art. 43 cdf – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

  1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
  2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.