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  • La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: l’impedimento a comparire all’udienza disciplinare deve essere assoluto e documentato

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza producendo un certificato medico che gli prescriveva tre giorni di riposo. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei, sentenza del 14 aprile 2016, n. 78).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bielli), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 205.

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 10227 del 26 aprile 2017

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22719 del 9 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22518 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22517 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22399 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 365, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 364, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pardi), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 357, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 28 settembre 2016, n. 299, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 11 giugno 2016, n. 156, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 2 maggio 2016, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 76, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 74, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 14 aprile 2016, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 14 aprile 2016, n. 72, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 14 aprile 2016, n. 71, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 45, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 38, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 37, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° marzo 2016, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 23, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 22, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 26 gennaio 2016, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196.
    In arg. cfr pure Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 aprile 2016, n. 51, Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 20 gennaio 2016, n. 7, Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 20 gennaio 2016, n. 3, nonché la Circolare CNF n. 1/2016.

  • L’assenza del difensore all’udienza per concomitanti impegni professionali

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che non partecipi ad udienza per altri concomitanti impegni professionali, senza garantire adeguata sostituzione, a nulla rilevando ai fini della sussistenza dell’illecito che dal comportamento non sia derivato alcun pregiudizio per la parte assistita, la cui sussistenza costituirebbe aggravante e non certo elemento costitutivo dell’illecito (Nel caso di specie, l’incolpato giustificava la propria mancata partecipazione ad una udienza adducendo contemporanei impegni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 267

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 11 giugno 2016, n. 164, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78.
    Sull’inadempimento al mandato per assenza all’udienza, cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 25 luglio 2016, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114, nonché in sede di legittimità, Cassazione SS.UU n. 12903/2011.

  • La sanzione disciplinare è il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, e ciò sia al fine di valutare la sua condotta in generale, sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento. Tale sanzione, quindi, è il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 267

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 204.

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 271

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 25 luglio 2016, n. 231, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 25 luglio 2016, n. 213, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 12 luglio 2016, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 250, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 245, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 232, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 19.

  • I Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone chiedono di sapere se l’art. 1 comma 236 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) precluda al Consiglio dell’Ordine distrettuale l’assunzione di un dipendente preposto alle funzioni di segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina per la copertura di un posto in organico rimasto scoperto a seguito del pensionamento di una dipendente.

    Deve in primo luogo rilevarsi come non risulti affatto pacifico che gli Ordini professionali possano essere ricompresi tra le figure soggettive di diritto pubblico richiamate dall’art. 1 comma 2 D.Lgs n. 165/2001 (TU Pubblico impiego).
    Da ciò prescindendosi va comunque osservato che la materia delle piante organiche degli Ordini professionali risulta disciplinata da fonti speciali (DPR 25.07.1997, n. 404).
    Va in ogni caso osservato che la norma evocata nel quesito si riferisce esclusivamente a limitazioni relative ai trattamenti accessori del personale dipendente (quindi non all’intera retribuzione), e fa espresso riferimento al “personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. Ciò induce a ritenere che con tale locuzione ci si intenda riferire, nello specifico, a quelle unità di personale da assumere per ricoprire i posti in organico rimasti vacanti. A tale conclusione si può pervenire a maggior ragione, ove si consideri che nella fattispecie può riconoscersi un interesse pubblico connesso all’obbligo di assicurare il corretto funzionamento del Consiglio distrettuale di disciplina con il supporto del personale di segreteria necessario.
    Al quesito deve pertanto rendersi risposta nel senso che la disposizione di cui all’art. 1 comma 236 della Legge di stabilità 2016 non preclude la copertura di posti in organico rimasti vacanti, né in via di principio preclude un ampliamento della pianta organica in base a necessità documentate e opportunamente motivate.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), 23 novembre 2016, n. 116

    Quesito n. 255, COA di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone

  • Il C.O.A. di Lecce formula quesiti in merito alla possibilità, per il C.D.D. di riaprire procedimenti disciplinari già archiviati dal C.O.A. nonché di sindacare nel merito la delibera di archiviazione già adottata dal C.O.A.

    Il C.D.D. non è legittimato a disporre la “riapertura” di quei procedimenti disciplinari che a suo tempo siano stati archiviati dal C.O.A. nel legittimo esercizio del proprio potere (prima dell’insediamento dei C.D.D.) potendo procedere esclusivamente in presenza di una notizia di illecito pervenuta secondo le modalità di cui all’art. 11 del Reg.to n. 2/2014 e all’art. 51 L. n. 247/2012.
    Il procedimento disciplinare avanti al C.D.D. deve svolgersi sulla base delle risultanze emergenti dalla segnalazione o raccolte nel corso del procedimento stesso: il principio accusatorio che regola l’azione disciplinare del C.D.D. impone un onere probatorio da adempiere di volta in volta in via autonoma nel corso della specifica procedura.
    Da tanto consegue che non può essere riconosciuto alcun potere del C.D.D. di disporre l’acquisizione di quei fascicoli disciplinari a suo tempo esaminati, e conclusi con archiviazione o decisione, dal C.O.A.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), 23 novembre 2016, n. 115

    Quesito n. 247, COA di Lecce

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma pone due quesiti: con il primo chiede di sapere se, alla luce di quanto previsto dall’art. 18 della legge n. 247/2012 e dell’art. 14 bis del D.M. n. 180/2014, l’esercizio della professione forense sia compatibile con la qualità di socio di un organismo di mediazione ex D.Lvo n. 28/2010 e se gli studi legali associati possano essere, a loro volta, soci dei suddetti organismi. Chiede infine di sapere se, in caso di positivo riscontro al quesito che precede, gli avvocati soci dell’organismo e gli avvocati soci dello studio legale associato, che sia anche socio dell’organismo, non annoverati fra i mediatori del medesimo organismo, possano, davanti a quest’ultimo, assumere incarichi defensionali

    La risposta al primo quesito è nei seguenti termini:
    Alla luce dell’art. 18 della L. n. 247/2012 la qualità di socio di un organismo di mediazione non è incompatibile con la professione di avvocato. Gli studi associati possono essere soci dell’organismo di mediazione.
    Per quanto riguarda il secondo quesito è sufficiente precisare che nello svolgimento dell’incarico professionale l’avvocato deve sempre osservare i doveri previsti dal vigente codice deontologico nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), 23 novembre 2016, n. 114

    Quesito n. 181, COA di Roma

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona chiede se può essere iscritto all’Albo degli Avvocati – Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali – colui che in un ente pubblico strumentale del Comune riveste la carica di Direttore Generale, con attribuzione in capo a lui di ampi poteri di gestione amministrativa.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    Per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici disciplinato dall’art. 23 della L. 247/2012 è necessaria la specifica costituzione presso l’ente di un ufficio legale al quale sia assegnato il professionista con piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente stesso. Si richiamano al riguardo i precedenti pareri della Commissione nn. 111/15; 22/13.
    La risposta al quesito è pertanto negativa, non risultando costituito presso l’ente pubblico indicato nel quesito l’ufficio legale né essendo conseguentemente prevista l’assegnazione a siffatta struttura di un avvocato con indipendenza e autonomia per la trattazione esclusiva degli affari legali dell’ente.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 23 novembre 2016, n. 113

    Quesito n. 254, COA di Verona

  • La Guardia di Finanza formula diversi quesiti in ordine allo svolgimento di attività professionale forense in forma associata, con specifica esclusione della disciplina di svolgimento della professione in forma societaria (sia di persone che di capitali).

    In risposta ai quesiti posti, dopo ampia e approfondita discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare in relazione agli stessi rispettivamente nel modo seguente.
    1. L’avvocato ben poteva costituirsi nell’anno 1997 in associazione professionale con altri avvocati ai sensi delle norme sulla società semplice (L. 23 novembre 1939, n. 1815 e art. 2251 c.c.): non avrebbe allora potuto costituire una società di persone, poiché le previsioni di società di persone tra avvocati sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D. L.gs n.96/2001; quelle di capitali dall’art. 5 della L. 247/2012 (che però non è ancora stato attuato, avendo il Governo lasciato decadere la delega da detto articolo prevista).
    2. L’associazione è validamente costituita mediante contratto, che non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
    3. Il mandato professionale è sempre esclusivamente personale e va quindi conferito in proprio all’avvocato (vedi ora l’art. 4 della L. 247/12).
    4. L’avvocato può e deve rappresentare il mandante che gli ha conferito personalmente il mandato a rappresentarlo in giudizio e stragiudizialmente: non potendosi il mandato professionale conferire all’associazione.
    5. Per le stesse ragioni l’avvocato può essere domiciliatario di altri avvocati in proprio: e non deve ricevere tali incarichi attraverso l’associazione.
    6. Il mandato va conferito dal cliente direttamente e personalmente all’avvocato e non all’associazione: perché questa, essendo priva di ius postulandi, come tale non può stare in giudizio. L’associazione è iscritta in un apposito pubblico elenco, tenuto dal Consiglio dell’Ordine del luogo in cui l’associazione ha la sede.
    7. L’avvocato associato può ricevere in proprio da altri colleghi incarichi di domicilio.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), 23 novembre 2016, n. 112

    Quesito n. 249, Guardia di Finanza