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  • Il COA di Cagliari ha formulato i seguenti quesiti: “1. Se il termine per la presentazione della domanda di permanenza nell’elenco, ai sensi dell’art. 6 citato, per coloro che sono stati inseriti nell’elenco nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 d. lgs. 6/2015, scada il 31.12.2016 come parrebbe dal tenore letterale della norma; 2. se, al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze necessarie a soddisfare il requisito di cui al richiamato art. 5 regolamento citato, sia necessario produrre i verbali di udienza comprovanti la presenza del difensore o se tale presupposto per la permanenza possa essere soddisfatto a mezzo autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; 3. se il termine biennale di cui all’art. 9, comma 3 regolamento citato, si applichi anche agli avvocati già inseriti nell’elenco nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 d. lgs. 6/2015 e se quindi questi debbano necessariamente attendere il 2017 per ottenere la cancellazione.”.

    La Commissione ha richiesto orientamenti in merito alla Commissione difesa d’ufficio, alle cui conclusioni si riporta, rendendo risposta nei termini seguenti.
    Con riferimento al termine di presentazione della domanda volta all’ottenimento della permanenza nell’elenco, il termine entro il quale l’iscritto dovrà comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento CNF, è stata individuata nel 31.12.2016
    Per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento CNF, l’iscritto già inserito potrà presentare autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 fermo restando che il COA potrà adeguatamente verificare quanto autocertificato dall’istante.
    Il termine biennale di cui all’art. 9, comma 3 regolamento CNF si applica anche agli avvocati già inseriti nell’elenco nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 d. lgs. 6/2015 ad eccezione delle richieste di cancellazione volontaria per cui non è necessario attendere il biennio.

    Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere del 19 ottobre 2016, n. 96

    Quesito n. 119, COA di Cagliari

  • Il COA di Chieti ha formulato quesito in merito alla possibilità di considerare, ai fini dell’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio, l’attività svolta in qualità di V.P.O. o G.O.T.

    La Commissione ha richiesto, sul punto, il parere della Commissione Difese d’ufficio, al quale interamente si riporta.
    La risposta è pertanto resa nei seguenti termini.
    La Commissione ritiene che la base normativa conferente (d. lgs. 31.01.2015, n. 6) non autorizza ad estendere i requisiti stabiliti legislativamente ed in presenza dei quali l’avvocato istante può essere inserito nelle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio.
    Nello specifico, l’art. 1 del decreto legislativo 31.01.2015, n. 6 nonché l’art. 1, comma 2 e 3 del Regolamento CNF per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio stabiliscono che per essere inserito nell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio il richiedente avvocato deve dimostrare
    – di aver partecipato ad un corso un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale, della durata di almeno 90 ore, organizzato a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dal COA di appartenenza ovvero dalla Camera penale territoriale ovvero dall’Unione Camere Penali Italiane con relativo superamento dell’esame finale;
    – di aver partecipato ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale, nell’anno solare precedente la richiesta, e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.
    Non rileva, dunque, la dimostrazione di diversi requisiti quali l’anzianità di iscrizione nell’albo degli avvocati ovvero lo svolgimento di attività quale Vice Procuratore Onorario non previsti dalle norme de quibus né dunque valutabili.

    Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere del 19 ottobre 2016, n. 95

    Quesito n. 118, COA di Chieti

  • Il COA di Forlì Cesena chiede il parere della Commissione in ordine alla compatibilità o meno, con la professione di avvocato, della assunzione della carica di amministratore di società, partecipate da una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa; si precisa anche che in alcune di dette società, l’avvocato sarebbe amministratore unico e la cooperativa sarebbe titolare dell’intero capitale sociale; si aggiunge che nei rapporti con il Commissario Liquidatore della Cooperativa – evidentemente nominato, ex art. 198 L.F., dalla autorità governativa – l’avvocato “agirebbe come rappresentante della procedura di liquidazione (su incarico del Commissario Liquidatore).”

    Il quesito, se non si è mal compreso, prospetta due diverse situazioni: a) l’iscritto sarebbe amministratore – a volte anche A.U. – di una pluralità di società di capitali, nell’ambito delle quali figura essere socia una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa che, in alcuni casi, detiene l’intero capitale sociale; b) l’avvocato rivestirebbe o svolgerebbe il ruolo di liquidatore nell’ambito della L.C.A. della Cooperativa su incarico del Commissario Liquidatore.
    La risposta alla domanda di fondo deriva direttamente dall’art. 18 L. n. 247/12 che – riprendendo un principio già dettato dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 – afferma la incompatibilità della professione di avvocato con “la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa”.
    Poiché nel quesito non si fa riferimento a società con capitale interamente pubblico, la composizione della compagine sociale della/e società di capitali amministrata/e risulta assolutamente irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza della incompatibilità: la professione di avvocato è incompatibile con la funzione di amministratore unico del soggetto giuridico (società di capitali) indipendentemente dalla circostanza che sia una società unipersonale, partecipata, collegata o controllata da altra società, quotata o non quotata.
    Se poi la riserva fosse legata alla circostanza che il socio unico della società amministrata dall’avvocato è in liquidazione coatta amministrativa, e quindi la società in realtà non opera, sarebbe sufficiente ricordare come il fallimento del socio non determini il fallimento della società che continua quindi a sussistere ed a perseguire il proprio oggetto sociale, fino a diversa delibera o provvedimento giudiziale, con conseguente persistere della incompatibilità.
    Le considerazioni che precedono trovano conforto in molteplici decisioni espresse dal CNF quali: sent. N.172/2014; sent. N. 15/2012 e parere n. 44/2014 (ove si esclude che l’avvocato possa ottenere la sospensione volontaria al fine di superare la incompatibilità in esame);
    Ogni ulteriore riflessione in ordine alla differenza fra A.U. e membro del C.d.A. appare estranea al quesito.
    Il principio da riaffermare è che l’avvocato è irrimediabilmente incompatibile ad assumere l’incarico di A.U., amministratore delegato o liquidatore (in senso societario e non nell’ambito di una procedura concorsuale per nomina del Tribunale o del ministero competente) di una qualsiasi società di capitali, indipendentemente dalla composizione del suo capitale sociale, con le sole eccezioni di cui al secondo paragrafo della lett. c) dell’art. 18 citato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 settembre 2016, n. 91

    Quesito n. 225, COA di Forlì Cesena

  • Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa ha formulato il seguente quesito: “L’avvocato che ha chiesto ed ottenuto la sospensione volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L. 247/2012 è assoggettato/assoggettabile alle norme prescrittive dei requisiti di continuità professionale di cui all’art. 2, c. II (lett. a, b, c, d, e, f) D.M Giustizia del 25/02/2016 n. 47, in vigore dal 22/04/2016, con particolare riferimento alla lettera c) (casi trattati in un anno) ed alla lettera f) (sussistenza polizza assicurativa) di tale articolo?”.

    Il parere va complessivamente reso nei termini seguenti.
    Come già osservato incidentalmente con Parere n. 2/2014, l’art. 21, co. 4, della Legge n. 247/2012 contempla la possibile esistenza di giustificati motivi che, in caso di accertata mancanza di effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale, consentono al Consiglio dell’Ordine di non procedere alla cancellazione dell’iscritto dall’Albo. L’ipotesi di sospensione a richiesta dall’esercizio professionale da parte dell’iscritto costituisce pertanto un giustificato motivo per non procedere alla cancellazione, considerato che, ragionevolmente, non può svolgere attività professionale colui che ha ritenuto di sospendere l’attività medesima.
    Posto in linea di principio quanto sopra, va però esaminata la derogabilità, in dettaglio, dei requisiti contemplati nel decreto ministeriale n. 47/2016.
    In ordine ai punti a) e b) dell’art. 2, co. II, deve ritenersi che il sopravvenire di un periodo di sospensione volontaria dell’attività consenta all’iscritto non esercente la professione di decidere discrezionalmente se mantenere la titolarità di una posizione IVA, nonché la disponibilità dei locali precedentemente destinati all’esercizio dell’attività. La condizione sub c) è, invece, formalmente impossibile, sicchè anche di questa il Consiglio territoriale non dovrà tener conto.
    In ordine, infine, alle condizioni recate dai punti sub d), e), ed f), si osserva quanto segue.
    Poiché l’avvocato volontariamente sospesosi dall’esercizio della professione continua ad essere iscritto all’Albo, permane nei suoi confronti l’obbligo di disporre di un indirizzo di P.E.C., debitamente comunicato all’Ordine di appartenenza, in ottemperanza all’art. 16, co. 7, del D.L.N. 185/2008. Il dovere prescritto al punto d) dovrà, quindi, essere rispettato.
    Per quanto concerne, invece, la condizione sub e), va preliminarmente rilevato che l’art. 11 legge n. 247/2012 esenta dall’obbligo formativo solo gli avvocati iscritti che vengono sospesi in ossequio alla previsione recata dall’art. 20, co. 1 (perché eletti ad incarichi politico-istituzionali, ovvero alla Corte Costituzionale od al Consiglio Superiore della Magistratura). La sospensione volontaria dall’attività professionale, dunque, non esonera, in linea di principio, dall’obbligo di formazione. La circostanza va però valutata anche con attenzione alle previsioni recate dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua). Infatti, dopo aver ribadito il principio anzidetto all’art. 6 “L’obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo”, il Regolamento succitato detta all’art. 15, co. 2, diverse ipotesi di esonero dall’obbligo, fra le quali, alla lett. c), è annoverata la seguente: “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero.”. Per quanto sopra, l’obbligo di formazione potrà non essere rispettato qualora la sospensione a richiesta abbia una durata pari o superiore a mesi sei.
    La commissione, infine, ritiene che anche il rispetto della condizione sub f) non sia derogabile. L’art. 12 Legge n. 247/2012 sancisce infatti in capo all’avvocato il dovere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Si tratta, in tutta evidenza, di una prescrizione posta a tutela di due posizioni: da un lato, quella dell’avvocato, la cui attività potrebbe, anche a distanza di tempo, essere causa di danni verso terzi con conseguente obbligo di risarcimento; dall’altro, quella del cliente, che tale danno potrebbe subire. La copertura assicurativa, pertanto, deve permanere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta dall’attività professionale, sia perchè la norma anzidetta non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione. In tal caso, infatti, qualora la copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, il cliente non avrebbe più a disposizione la garanzia risarcitoria del danno accertato, la cui sussistenza è prescritta dalla legge.
    Da ultimo, la Commissione osserva che la derogabilità, anche parziale, alle condizioni dettate dall’art. 2, co. E, D.M. n. 47/2016, trova giustificazione e ragione nel successivo art. 3, secondo il quale “I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.”

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 21 settembre 2016, n. 90

    Quesito n. 224, COA di Siracusa

  • Il COA di Fermo chiede se, nel vigore delle tariffe di cui al D.M. 127/2004, il compenso del “domiciliatario” che, su istruzioni del “dominus”, abbia partecipato alle varie udienze della causa, verbalizzando secondo le istruzioni ricevute, debba comprendere i “diritti” relativi all’esame degli atti delle parti, della CTU depositata e dei provvedimenti del Giudice, oltre che agli onorari per la partecipazione alle udienze che lo prevedevano.

    Il COA, sintetizza il proprio quesito nei seguenti termini: “In sostanza, si chiede se si debba comunque, nella determinazione dei diritti a carico” (rectius: a favore) “del domiciliatario, tenere conto del coinvolgimento concreto di quest’ultimo nella attività di difesa del cliente e del suo concreto svolgimento della difesa.”
    Con nota successiva, il COA ha chiarito il proprio quesito che può quindi essere sintetizzato come segue: nel vigore del D.M. 127/2004, competono gli onorari di udienza – se ed in quanto previsti dalla relativa Tabella A – al “domiciliatario” che abbia assunto la veste di “sostituto processuale del dominus” e si sia limitato a riportare a verbale le deduzioni che gli provenivano dal dominus stesso? (si cita, a titolo esemplificativo e per dare concretezza al quesito,, la partecipazione alle udienze di cui agli artt. 180, 183, 184 c.p.c. con il giuramento del CTU, mentre si esclude dal novero delle attività, la partecipazione ad udienza di prove.)
    Il quesito rappresenta una fattispecie nell’ambito della quale il “dominus” è l’unico difensore della parte, munito del necessario mandato, mentre il “domiciliatario” è il collega al quale il “dominus” si è rivolto al fine di essere sostituito in una delle udienze citate a titolo esemplificativo, ma senza essere stato nominato, a sua volta, difensore della parte in forza di delega congiunta o disgiunta proveniente dal cliente (in sintesi si tratta della fattispecie oggi regolata dall’ultimo cpv del comma 2° dell’art. 14 L. 247/12 ove si precisa che l’incarico da avvocato a sostituto può essere anche verbale, a differenza di quanto previsto dall’art. 9 R.D.L.1578/1933 che imponeva la forma scritta).
    In tale fattispecie, la Commissione ritiene che al “domiciliatario” competano i diritti di udienza previsti dalla Tabella B della tariffa citata, ma non gli onorari per una attività svolta in assenza di qualsiasi autonomia professionale, riconducibile esclusivamente alla esistenza di un mandato da parte del cliente.
    L’art. 7 del D.M. 127/2004 prevedeva che “nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata”; a contrariis si deve dedurre che ove non esista procura ad litem, il sostituto processuale che riceva un incarico dall’unico difensore, non maturi alcun compenso nei confronti del cliente, ma esclusivamente nei confronti del collega che ha sostituito all’udienza e, ciò che rileva ai fini del quesito, limitatamente all’attività effettivamente e sostanzialmente svolta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 21 settembre 2016, n. 88

    Quesito n. 199, COA di Fermo

  • Il COA di Bologna chiede al CNF se sia consentito o meno pubblicare sul sito on line dell’Ordine un’area dedicata, nella quale inserire l’elenco degli avvocati sospesi in via amministrativa, siano essi su base volontaria od in conseguenza di omissione nel pagamento dei contributo o dell’invio del Mod. 5 alla Cassa (non si fa cenno alla sospensione di natura disciplinare, ma è da ritenere che la domanda ricomprenda anche detta fattispecie).

    E’ opinione di questa Commissione che la risposta debba essere tratta dalla lettera dell’art. 15 L. n. 247/2012 che impone al COA di istituire ed aggiornare una pluralità di elenchi, fra i quali, alla lett. e), figura “l’elenco degli avvocato sospesi per qualsiasi causa, che deve essere indicata”.
    Il successivo comma 3 dispone che gli elenchi, unitamente all’Albo ed ai Registri, debbano essere a disposizione del pubblico “e pubblicati sul sito internet dell’Ordine”.
    E’ da ritenere quindi che il legislatore abbia inteso privilegiare la trasparenza e la corretta informazione del “pubblico”, rispetto a qualsiasi ragione di riservatezza dell’avvocato che, volontariamente o colpevolmente, ma in ogni caso in maniera consapevole, ha determinato la annotazione del suo nominativo nell’elenco in esame.
    Si ritiene quindi che gli avvocati sospesi possano e debbano essere inseriti anche nell’elenco on line del sito dell’Ordine, con la precisazione della “causa” che ha dato luogo a detta annotazione. Alla tutela della privacy si sovrappone infatti, in questo caso, l’obbligo di trasparenza imposto dalla legge.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 13 luglio 2016, n. 86

    Quesito n. 209, COA di Bologna

  • La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: vietato “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio

    In considerazione della forte valenza pubblicistica dell’attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l’elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza dell’8 aprile 2016, n. 55).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017

    NOTA:
    (*)Interessante e di grande rilievo la sentenza n. 9861 del 19/4/2017 con cui le SSUU della Suprema Corte hanno ribadito quanto ha sempre costituito patrimonio condiviso da tutta l’avvocatura e cioè che il rapporto tra clienti ed avvocati non ha valenza meramente privatistica a carattere libero professionale, ma risente positivamente della “forte valenza pubblicistica” della professione forense.
    La regolamentazione in ogni sua parte ed in modo determinante del rapporto professionale, per quanto riguarda la relativa costituzione o la cessazione, non è rimessa in via esclusiva alle considerazioni di carattere personale od alle valutazioni di natura economica e, quindi, alle volontà dei contraenti.
    Ciò in ragione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nell’ambito del processo penale, nonchè dell’ampiezza dei poteri (e dei doveri) dei procuratori alle liti nell’ambito del processo civile: elementi questi che evidenziano inequivocabilmente quella peculiarità dell’attività forense, giustificata appunto dalla funzione svolta, che è idonea a legittimare le predette limitazioni dell’autonomia contrattuale in un contesto “che non può essere ricondotto pienamente e semplicemente ad una logica di mercato” (pur dopo il cd decreto Bersani).
    Sono allora la particolarità del ruolo dell’avvocato ed il suo status pubblicistico, derivante dall’essere “il necessario partecipe dell’esercizio diffuso della funzione giudiziale”, che giustificano, sempre secondo le SSUU, la complessa normativa professionale alla luce del cui valore pubblicistico deve essere valutata la legittimità di quelle previsioni deontologiche restrittive della libertà d’iniziativa.
    In applicazione di tali principi, è stata quindi affermata la legittimità della previsione di cui all’art. 17 3° canone del precedente C.D. (ora 35 co. 8) secondo la quale è vietato all’avvocato, nelle informazioni al pubblico, indicare il nominativo dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano, nell’ottica di una necessaria cautela diretta ad impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni.
    Significativa e condivisibile risulta infine la distinzione fatta dalle medesime SSUU circa la non assimilabilità tra la cd pubblicità del dibattimento o della sentenza (che non possono essere segreti, seppur entro precisi limiti), e la pubblicità intesa come propaganda diretta a promuovere presso gli utenti interesse per un prodotto, giacchè quest’ultima, appunto, deve essere influenzata nelle sue modalità di svolgimento dalle cautele imposte per l’esercizio della professione forense.
    (G.P.)
    (**)In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39, secondo cui “Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone. Tale riservatezza, peraltro, non è rinunciabile da parte del cliente“.

  • I COA di Milano e Firenze formulano distinti quesiti, chiedendo chiarimenti in merito alla posizione espressa da questa Commissione con il proprio parere n. 100/2015

    In particolare, nel suddetto parere, la Commissione aveva dato risposta ad un quesito formulato dall’Avvocatura dello Stato, riguardante la possibilità di svolgere l’intero periodo di tirocinio forense presso di essa, alla luce della disposizione di cui all’art. 73, comma 11 bis, del DL n. 69/2013. Considerata tale sopravvenienza normativa, la Commissione riteneva che il citato art. 11 bis imponesse di interpretare il combinato disposto dei commi 6, lett. b) e 7 dell’art. 41 della legge n. 247/12 nel senso della cumulabilità dell’anno di tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato, di cui all’art. 41, comma 6, lett. b), con il semestre presso la medesima Avvocatura, previsto dal comma 7 dello stesso art. 41, con la conseguenza di ritenere ammissibile lo svolgimento del tirocinio per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato.
    La Commissione, esaminata nuovamente la questione, ritiene di non discostarsi dal parere già espresso, che appare pienamente conforme al dettato normativo, ed in particolare all’art. 73, comma 11 bis, del D.L. n. 69/2013.
    Si precisa, peraltro, che tale eccezione deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di svolgimento del tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato, e non già presso diversi uffici legali di enti pubblici, che rientrano unicamente nell’ambito di applicazione dell’art. 41, comma 6, lett. b) della legge.
    Allo stesso tempo, si rammenta  la necessità del controllo degli Ordini al fine di assicurare la qualità dei tirocini, considerando che, comunque, il certificato di compiuta pratica dovrà essere rilasciato dai Presidenti degli Ordini.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 13 luglio 2016, n. 82

    Quesito n. 167, COA di Milano
    Quesito n. 168, COA di Firenze

  • Il Coa di Macerata, in data 2.2.16, ha chiesto un parere in ordine alla legittimità o meno dell’affidamento degli incarichi “indiretti ad Avvocati, appartenenti al Consiglio dell’Ordine, da parte dei vari uffici del Circondario”; chiede altresì, se sia legittimo il conferimento di detti incarichi ad avvocati in associazione professionale di cui faccia parte il Consigliere dell’Ordine.

    Si è già avuto modo di affermare come il divieto imposto dall’art. 28 co 10 della L. n. 247/2012 abbia chiaramente portata tassativa e non possa quindi subire eccezioni o diverse interpretazioni rispetto alla volontà perseguita dal legislatore, chiaramente mirata ad evitare che il Consigliere dell’Ordine venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità o possa anche solo apparire non “specchiato” nello svolgimento dell’incarico che ha scelto di assumere nell’interesse dei Colleghi del Foro cui appartiene.
    Alla luce della condivisibile interpretazione che precede, è da ritenere che il divieto imposto dalla legge, oltre ad investire “gli incarichi giudiziari” diretti “da parte dei magistrati del circondario” si estenda anche agli incarichi c.d. “indiretti”, intendendosi come tali quelli conferiti al Collega di studio specie se in associazione con il Consigliere.
    Il divieto imposto dal legislatore mira ad evitare qualsiasi dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse economico, diretto od indiretto, da parte di chi assuma l’incarico di Consigliere dell’Ordine; si è voluto quindi attribuire all’incarico la dignità che gli compete, sgombrando il campo da incompatibilità e dal sospetto di interessi diversi da quelli che derivano dal corretto svolgimento del ruolo assunto all’interno dell’avvocatura.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 13 luglio 2016, n. 81

    Quesito n. 152, COA di Macerata

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata ha posto i seguenti quesiti: a) Se nella previsione recata dalla lett. e) dell’art. 14 D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) siano ricompresi gli incarichi professionali conferiti ai componenti del COA da parte di Enti Pubblici; b) Se, ai sensi della succitata previsione, ovvero di altra contemplata dal Decreto anzidetto, il COA debba dichiarare “analiticamente i viaggi di servizio e le missioni pagati con fondi del COA ed i relativi importi a carico dell’Ente”.

    La risposta viene resa nei seguenti termini.
    La nuova formulazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/13, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, limita l’obbligo di pubblicazione allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, mentre prima si riferiva indistintamente alle pubbliche amministrazioni. Allo stesso tempo, l’art. 2 bis estende agli ordini professionali i soli obblighi previsti per le pubbliche amministrazioni genericamente intese e solo in quanto compatibili, secondo quanto disposto dallo stesso art. 2 bis, come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 97/2016.
    Deve comunque essere considerato che il comma 1 bis dell’art. 14, come inserito dal D. Lgs. n. 97/2016 estende gli obblighi di pubblicazione ai titolari – presso le altre pubbliche amministrazioni – di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito. Se ne dovrebbe pertanto dedurre che il COA sia tenuto alla pubblicazione dei documenti previsti dall’art. 14, lett. e) solo ove la carica di consigliere preveda la corresponsione di una indennità.
    Al secondo quesito, fermo il generale dovere di dichiarazione sancito al riguardo alla lett. c) dell’art. 14 summenzionato, deve invece darsi risposta negativa. La disposizione normativa, infatti, richiama un’unica voce di costi denominata “viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici”, che esime l’Ente dal provvedere alla dichiarazione in termini analitici. In senso conforme, può anche richiamarsi la comunicazione indirizzata ai Consigli territoriali dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense il 2 dicembre 2015.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), 13 luglio 2016, n. 80

    Quesito n. 147, COA di Torre Annunziata