Assistenza legale nelle controversie familiari: la ratio del divieto di cui all’art. 68 co. 5 cdf

L’art. 68 co. 5 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → sanziona la condotta dell’avvocato che, dopo aver assistito un minore in una causa familiare, assuma successivamente la difesa di uno dei genitori, non solo per il potenziale conflitto di interessi, ma anche per la posizione privilegiata che il legale può, anche solo in astratto, avere per le informazioni ricevute e per essersi potuto confrontare con il minore sulle circostanze oggetto di causa, attività preclusa ai difensori dei genitori nelle controversie familiari.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 44 del 20 febbraio 2026

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– codice: art. 33

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza e informativa – Indebito incasso di somme spettanti alla parte assistita – Mancata prestazione di attività – Omessa o non veritiera informativa alla parte – Omessa restituzione di documenti – Aggravanti – Sospensione esercizio professione per anni uno.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 32 del 24 Marzo 1994

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 10 Novembre 1993 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Febbraio 1991 (avvertimento)