Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf), perché lede la dignità e il decoro della professione, il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 27 Maggio 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 20 Settembre 2021 (sospensione)
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