Giorno: 31 Maggio 2026

  • Procedimento disciplinare: il Consigliere istruttore non partecipa alla fase decisoria del CDD

    Nel rispetto dei principi di terzietà ed imparzialità che hanno animato la riforma del procedimento disciplinare e imposto specifiche garanzie di incompatibilità per i consiglieri di disciplina, l’art. 58 L. n. 247/2012 conferisce al consigliere istruttore ogni accertamento di natura istruttoria, ma lo esclude da ogni attività decisionale, in conseguenza della netta distinzione dettata tra funzione istruttoria e funzione decisoria (Nel caso di specie, alla Sezione giudicante aveva partecipato il Consigliere che aveva svolto le funzioni di istruttore in uno dei procedimenti riuniti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 34 del 16 febbraio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 30/2025.
    In arg. cfr. pure CNF n. 140/2024, secondo cui “Tale principio ha portata generale e si applica, pertanto, sia alla fase decisoria del CDD (Titolo II, Capo VI Reg. CNF n. 2/2014) sia all’eventuale delibera di sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF n. 2/2014), la quale ultima non è una decisione disciplinare ma è comunque adottata dal CDD all’esito di un procedimento di indubbia natura disciplinare.”

  • Procedimento disciplinare: alla Sezione CDD possono partecipare al massimo due Consiglieri provenienti da uno stesso COA

    Al fine di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del giudice disciplinare, nessuno dei componenti titolari (5) e supplenti (3) della sezione CDD può essere iscritto allo stesso COA dell’incolpato (art. 50 co. 3 L. n. 247/2012); inoltre, al fine di assicurare che le decisioni siano assunte da un organo collegiale imparziale e composto in modo da riflettere un’ampia rappresentanza dei fori del distretto, i consiglieri di sezione provenienti da uno stesso COA possono essere al massimo due ove non ostino ragioni di composizione numerica (art. 2, co. 2, Reg. CNF n. 2/2014), da indicarsi al momento stesso della designazione della sezione competente ex art. 58 L. n. 247/2012.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 34 del 16 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 400/2024.

  • La funzione disciplinare dei Consigli territoriali

    Con la riforma professionale forense del 2012, il potere disciplinare è stato devoluto ai Consigli distrettuali di disciplina forense, composti da membri eletti su base capitaria e democratica (art. 50 Legge n. 247/2012) e costituiti presso ciascun Ordine distrettuale (art. 1 Reg. CNF n.1/14). Il Consiglio Distrettuale, insediato col sistema elettorale introdotto dal regolamento C.N.F. 31 gennaio 2014, n. 1, agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e operativa (art. 2 Reg. CNF n.2/14), così costituendo un organo avente compiti suoi propri. Ciò che marca la diversità dell’assetto disciplinare e processuale dettato dalla legge n. 247/2012 è proprio l’alterità organica tra il Consiglio distrettuale di disciplina, detentore del potere disciplinare, e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA), portatore dell’interesse collettivo dell’ordine locale. Terzietà ed imparzialità caratterizzano i Consigli Distrettuali di Disciplina, cui viene riconosciuta una funzione sicuramente amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 34 del 16 febbraio 2026

    NOTA
    In arg. cfr. pure, da ultimo, CNF n. 140/2024.

  • Procedimento disciplinare: l’incolpato non può essere giudicato da un consigliere CDD iscritto al suo stesso Ordine

    In tema di procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) comporta la nullità della decisione assunta dal Consiglio territoriale (Nel caso di specie, alla sezione CDD aveva partecipato un Consigliere iscritto allo stesso Ordine degli Avvocati dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la decisione impugnata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 34 del 16 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 371/2025.
    In arg. cfr. altresì:

    • CNF n. 143/2025, secondo cui l’incompatibilità in parola non si applica alla sezione che decide la ricusazione;
    • CNF n. 365/2024, secondo cui l’incompatibilità in parola non riguarda il Foro in cui l’incolpato eserciti le funzioni di magistrato onorario;
    • CNF n. 66/2024, secondo cui l’incompatibilità in parola va individuata con riferimento al luogo di iscrizione all’albo (e non a quello, eventualmente diverso, di esercizio della professione);
    • CNF n. 209/2021, secondo cui l’incompatibilità in parola non si applica al Presidente CDD nella fase di formulazione dell’eventuale proposta di definizione anticipata del giudizio con l’archiviazione immediata o il richiamo verbale (art. 58 co. 1 L. n. 247/2012, art. 12 Reg. CNF n. 2/2014);
    • CNF n. 80/2020, secondo cui l’incompatibilità in parola va valutata al momento della composizione della Sezione CDD, sicché non rileva il trasferimento dell’incolpato, nel corso del procedimento disciplinare, presso altro COA, di cui faccia parte un Consigliere della Sezione stessa.
  • L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. In particolare, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l’inammissibilità del medesimo, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite, in quanto l’interesse stesso deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 29 del 10 febbraio 2026