Il trattamento sanzionatorio può essere mitigato in grado di impugnazione in ragione della maturata consapevolezza dell’incolpato della rilevanza deontologica della propria condotta desumibile dall’abbandono delle tesi difensive volte a negare il disvalore del fatto e come tale denotante resipiscenza.
Giorno: 10 Maggio 2026
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Art. 50 dovere di verità
La violazione del dovere di verità di cui all’art. 50 c.d.f. è configurabile esclusivamente con riferimento a condotte realizzate dall’avvocato nell’ambito di procedimenti giudiziari, restandone esclusa l’applicabilità alle dichiarazioni mendaci rese in sedi diverse, ivi compresi i procedimenti amministrativi, ferma restando la rilevanza disciplinare della condotta ai sensi dell’art. 9 c.d.f. per violazione dei doveri di correttezza e lealtà che debbono sempre ispirare il comportamento dell’avvocato.
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La rilevanza disciplinare delle condotte consumatesi prima dell’iscrizione all’albo.
Fatte salve le ipotesi in cui la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo oltre la data di iscrizione all’Albo e quella in cui il “vulnus” al prestigio e al decoro della categoria sia ancora percepibile nel periodo di iscrizione, le condotte, anche di rilevanza penale, consumate prima dell’iscrizione all’Albo non possono fondare la potestà disciplinare, rilevando esclusivamente in sede amministrativa, essendo valutabili dal COA in seno all’istruttoria sulla domanda di iscrizione (o di reiscrizione), sotto il profilo dei requisiti posti dall’art. 17, comma 1, della l. n. 247/2012, nonché nell’àmbito della revisione degli albi ex art. 17, comma 9, della l. n. 247/2012.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 159 del 22 aprile 2026
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Richiamo verbale
Va annullato e rimesso a diversa sezione del CDD per l’ulteriore seguito ex art 15 reg. CNF n. 2/2014, il provvedimento con il quale la Sezione designata irroghi il richiamo verbale prima dell’approvazione del capo di incolpazione in difetto di una conforme proposta del Consigliere istruttore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Minervini), sentenza n. 138 del 7 aprile 2026
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L’omessa lettura del dispositivo in esito alla discussione
L’omessa lettura del dispositivo in esito alla discussione costituisce una mera irregolarità che non determina l’invalidità della decisione del CDD, mancando all’uopo un’espressa sanzione di nullità nella fonte primaria e non risultando configurabile alcuna violazione del diritto di difesa dell’incolpato atteso che il termine per la notificazione decorre dal deposito della decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 120 del 7 aprile 2026