Mese: Giugno 2025

  • Il COA di Isernia chiede di sapere se un addetto all’UPP, non iscritto al Registro Praticanti Avvocati al momento dell’assunzione e che si iscrive soltanto ora al predetto Registro, debba svolgere 18 mesi di pratica forense presso uno studio professionale o possa avvalersi del ricongiungimento del periodo svolto presso l’UPP con la pratica forense e, quindi, svolgere soltanto 6 mesi di pratica.

    Con il proprio parere del 29 aprile 2022, inviato ai COA con lettera circolare del 10 maggio 2022 (https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/-/asset_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022- ), il CNF ha chiarito che:

    non è possibile ritenere che l’assunzione presso l’ufficio per il processo comporti la sospensione del tirocinio, anche considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante. Tale conclusione è peraltro coerente, in primo luogo, con la circostanza che l’ordinamento forense non prevede possibilità alcuna di sospensione del tirocinio (il quale viceversa può essere interrotto fino a sei mesi ovvero, per un periodo ultrasemestrale ma solo in presenza di giusta causa). In secondo luogo, essa è in linea con l’articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12, a mente del quale: “il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. L’insussistenza di una specifica clausola di incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato, in particolare, consentirà al praticante di continuare a svolgere il tirocinio, salvo restando – da un lato – il potere del Consiglio dell’Ordine di verificare, in concreto, l’effettivo svolgimento del tirocinio e, dall’altro, la salvaguardia recata dall’ultimo periodo del comma 2-bis che – in ogni caso – prevede che il praticante possa ricongiungere il periodo trascorso alle dipendenze dell’ufficio del processo con il periodo di tirocinio per l’accesso alla professione. Tale disposizione potrà applicarsi senz’altro all’ipotesi in cui il praticante decida di interrompere il tirocinio ovvero addirittura di cancellarsi volontariamente dal registro, ma potrà trovare applicazione anche nel caso di eventuali valutazioni negative da parte del COA con riferimento a singoli semestri le quali, in altri termini, non potranno inficiare il diritto al ricongiungimento, sancito dalla disposizione in parola.

    L’articolo 11, comma 2-bis, ultimo periodo del d.l. n. 80/2011 dispone in particolare che: “Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all’ufficio per il processo, anche nel caso in cui l’ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell’ordine presso il quale risulti iscritto”.
    La disposizione richiamata ha riguardo, con ogni evidenza, alla situazione del praticante già iscritto nel Registro al momento dell’assunzione presso l’ufficio del processo. Essa si pone l’obiettivo di garantire che l’assunzione alle dipendenze dell’ufficio del processo non possa aver l’effetto di interrompere il tirocinio, che tuttavia deve essere svolto per intero. Essa, pertanto, non può avere l’effetto di esonerare il praticante dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e, dunque, non può trovare applicazione nella fattispecie di cui al quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 16 giugno 2025

  • Il COA di Velletri chiede di sapere se, in relazione alla domanda di sospensione volontaria presentata da un iscritto ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge professionale n. 247/2012, in difetto di una deliberazione del Consiglio dell’Ordine nei trenta giorni successivi dalla data di presentazione della domanda di sospensione si possa formare il silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge 241/1990. Con un secondo quesito, chiede altresì di sapere se la domanda di sospensione volontaria possa essere accolta in costanza di titolarità di un incarico professionale comportante la temporanea e provvisoria assegnazione ad un incarico con compiti gestionali in sostituzione di altro dipendente dell’ente, oppure si debba procedere con l’avvio del procedimento di cancellazione per sopravvenuta perdita dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel citato elenco speciale.

    Con riferimento al primo quesito, si osserva che – in assenza di una esplicita previsione al riguardo – non può ritenersi che sulla domanda di sospensione volontaria possa formarsi il silenzio assenso. Tale eventualità deve essere esclusa, nella materia della tenuta degli albi, anche alla luce di quanto previsto – ad esempio – dall’articolo 17, comma 7 che prevede che, nel caso in cui il COA non si pronunci entro trenta giorni sulla domanda di iscrizione, l’interessato possa ricorrere al Consiglio Nazionale Forense nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per provvedere. Peraltro, come ritenuto sin dal parere n. 53/2001 in relazione ai provvedimenti di tenuta degli albi, gli effetti della sospensione potranno retroagire alla data della domanda.
    Con riferimento al secondo quesito, non può che ricordarsi che, per orientamento consolidato del CNF, la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall’iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo, ma restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità (pareri 7/2024, 36/2022). Se ne ricava che si debba procedere con l’avvio del procedimento di cancellazione per sopravvenuta perdita dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 16 giugno 2025

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 463 del 30 dicembre 2024

  • La sospensione cautelare non ha un minimo edittale

    A differenza della sospensione disciplinare (che va “da due mesi a cinque anni” ex art. 22 co. 1 lett. c cdf, art. 52 co. 1 lett. c L. n. 247/2012, art. 53 co. 3 L. n. 247/2012, art. 30 co. 3 Reg. CNF 2/2014, art. 29 co. 1 lett. c Reg. CNF 2/2014), per la sospensione cautelare (che non ha natura disciplinare) non è previsto un “minimo edittale”, giacché l’art. 60 co. 2 L. n. 247/2012 e l’art. 32 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014 si limitano a prevedere che “la sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno”, senza stabilire alcuna durata minima.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 462 del 14 dicembre 2024

  • L’omessa motivazione circa i criteri per la scelta della sanzione disciplinare irrogata ovvero per la quantificazione della durata della sospensione (anche cautelare)

    La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 462 del 14 dicembre 2024

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 462 del 14 dicembre 2024

  • Sospensione cautelare: la motivazione sullo strepitus fori

    La semplice esistenza di una pronuncia penale a carico di un avvocato, non è di per sé sola sufficiente a legittimare, con inaccettabile automatismo, la sospensione cautelare del professionista stesso, che richiede infatti il c.d. “strepitus fori”, ossia un “quid pluris” qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo, tale cioè da collocare il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica, della società e della collettività, di cui il Consiglio territoriale deve fornire prova, ancorché con succinta motivazione, con il proprio provvedimento cautelare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 462 del 14 dicembre 2024

  • Sospensione cautelare: il clamore è costantemente rinnovato nel caso di notizie pubblicate sul web

    Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, che peraltro è costantemente rinnovato allorché le notizie di cronaca lesive della dignità e del prestigio dell’Ordine forense siano pubblicate sul Web, così restando facilmente rinvenibili in ogni tempo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 462 del 14 dicembre 2024

  • Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri.

    Sul punto, non può che ricordarsi che l’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 247/12, consente unicamente l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro.
    Considerato che le cause di incompatibilità – e le relative eccezioni – sono tassative e di stretta interpretazione, al quesito deve essere data risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 16 giugno 2025

  • Il COA di Palermo formula quesito in merito in ordine alle possibili conseguenze della sospensione dall’albo di un Avvocato che sia socio di una STA. In particolare, chiede di sapere se, ad esito della sua sospensione, l’Avvocato socio di una STA debba essere escluso dalla società di cui è socio, in virtù di quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 5, L. 247/2012, ovvero, pur non potendo esercitare l’attività in forza della sospensione, possa mantenere la qualità di socio della medesima e, in tal caso, in che veste. Inoltre, chiede di sapere se il quesito abbia un diverso riscontro nella ipotesi di sospensione volontaria dell’Avvocato.

    Il quesito attiene agli effetti dell’esclusione del socio avvocato dalla STA di cui all’art. 4-bis, comma 5, L.P., a mente del quale “La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1”.
    In particolare, in ragione del tenore della norma, è necessario comprendere:
    (i) se la causa di esclusione indicata operi di diritto (cd. “esclusione automatica”) ovvero per volontà degli altri soci (causa di esclusione che giustifica una scelta degli altri soci di espellere dalla compagine il socio sospeso, cancellato o radiato); in quest’ultimo caso, ove non intervenisse la scelta degli altri soci, il socio-avvocato, pur non potendo esercitare la professione, potrebbe teoricamente rimanere in società quale socio di capitali;
    (ii) comunque, anche ove si trattasse di una causa di esclusione di diritto, se l’esclusione implichi l’espulsione del socio-avvocato ovvero solo l’esclusione dalla categoria dei soci professionisti, consentendogli di rimanere in società come socio di capitali.
    Le tesi meno rigide (esclusione volontaria ovvero esclusione di diritto dalla categoria dei soci professionisti) potrebbero trovare una sponda nel principio di libertà di iniziativa economica, giacché l’avvocato sospeso, cancellato o radiato non potrebbe esercitare la professione, il che gli impedirebbe di nuocere alla collettività; di conseguenza, la sua permanenza nella compagine sociale come socio di capitali gli lascerebbe la possibilità di remunerare il proprio investimento e null’altro. Peraltro, a margine la circostanza che alcuni modelli societari (come la s.p.a.) non prevedono l’istituto della esclusione, la conseguenza dell’esclusione sarebbe comunque quella di riconoscere al socio escluso la liquidazione della quota, con i rischi correlati alla riduzione del patrimonio sociale in forza della liquidazione dovuta al socio escluso.
    Una simile ratio, tuttavia, avalla la considerazione di una STA come strumento di impresa prima ancora che come mezzo organizzato di esercizio dell’attività di avvocato.
    La tesi più rigorosa, invece, si fonda proprio sulla prospettiva della STA come mezzo di esercizio dell’attività professionale, di talché il passaggio dalla categoria dei soci avvocati a quella dei soci finanziatori, oltre ad alterare le percentuali di cui al comma 2 del medesimo art. 4-bis (almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto devono essere appannaggio di soci professionisti e la maggioranza dei componenti dell’organo di gestione deve essere rappresentata da soci avvocati), impedisce di ricondurre il fenomeno nell’alveo della professione intellettuale, riducendo la valenza di fattispecie gravi quali la sospensione, la cancellazione e la radiazione a meri “incidenti professionali” privi (in toto o parzialmente) di incidenza sul piano societario.
    Quest’ultima tesi va preferita.
    D’altronde, si pensi alla circostanza che, ammettendo una delle due posizioni meno rigide (causa di esclusione volontaria o esclusione implicante automaticamente la perdita della veste di socio professionista e l’acquisizione della posizione di socio finanziatore), l’avvocato sospeso, cancellato o radiato, potrebbe comunque – magari riequilibrando le percentuali per evitare lo scioglimento della STA – essere non solo socio finanziatore della STA, ma anche (addirittura) amministratore.
    Ebbene, la fattispecie STA travalica l’ambito tipicamente societario e involge necessariamente (in un’ottica societariamente transtipica) una funzione, costituzionalmente rilevante, quale quella del diritto di difesa cui attende un avvocato, di modo che, ove questi si trovi nella condizione di non poter più esercitare la professione forense, non può più attendere alla funzione per la quale ha fatto ingresso in società; a ciò si aggiunga che, tra l’altro, l’avvocato è tenuto a seguire regole deontologiche che innalzano viepiù il ruolo di tale professione. Ne deriva che la presenza nella STA di un avvocato sospeso, cancellato o radiato non solo risulterebbe incoerente rispetto alla funzione sociale, non potendo questi esercitare la funzione per la quale è entrato a far parte della compagine sociale, ma andrebbe anche – nelle ipotesi in cui gli sia stata comminata una sanzione inibitoria dell’esercizio della professione – a detrimento della professione nel suo più intimo significato, così svilendo anche i principi di autonomia, indipendenza, dignità e decoro cui tutti gli avvocati sono tenuti.
    Insomma, le tesi meno rigide sviliscono il ruolo dell’avvocato; d’altronde, l’avvocato attinto da una sanzione deontologica, dopo averla scontata ovvero dopo aver seguito l’iter previsto di volta in volta dalla L.P., potrebbe (ciò vale anche per l’avvocato radiato ai sensi dell’art. 62, comma 10, L.P.) esercitare nuovamente la professione in forma individuale, avendo ottenuto una remunerazione per l’investimento societario perso in ragione dell’esclusione automatica. Mi sembra, quindi, che la tesi qui sostenuta sia comunque equilibrata anche rispetto ai diritti del socio escluso.
    A ciò si aggiunga che la presenza di un avvocato sospeso, cancellato o radiato in un cda di una STA ne potrebbe comunque indirizzare le scelte, il che, alla luce di quanto innanzi, appare quanto meno incongruo.
    Ciò posto, dunque, rientrano nella fattispecie legittimante l’esclusione ex art. 4-bis, comma 5, anche alcune ipotesi che non scaturiscono da illeciti deontologici, come, ad esempio, la sospensione volontaria di cui all’art. 20, comma 2, L.P. ovvero la cancellazione dall’albo; anche queste ultime fattispecie precludono l’esercizio della professione di avvocato e, pur non scaturendo da un illecito, vengono ricondotte nell’alveo delle cause di esclusione nella prospettiva prioritaria per cui la STA è un mezzo per esercitare in forma collettiva la professione e, solo limitatamente, uno strumento per ottenere la remunerazione dell’investimento. Il tutto, con l’effetto che si scioglie il singolo rapporto sociale del socio avvocato allorquando questi (per scelta o, a maggior ragione, per sanzioni derivanti da illecito deontologico) non sia più nelle condizioni di esercitare la professione forense.
    In definitiva:
    (i) La STA è uno strumento di esercizio della professione, sicché l’utilizzo del modello societario rappresenta solo un mezzo per meglio esercitare la professione di avvocato, di modo che tale funzione travalica la prospettiva meramente riconducibile al lucro quale causa del contratto sociale;
    (ii) Tale funzione giustifica la norma sulla esclusione dalla compagine sociale del socio che sia stato sospeso, cancellato o radiato dall’albo, siccome dettata a tutela della funzione sociale svolta dall’avvocato anche a mezzo di collettività organizzate, di modo che trattasi di una esclusione di diritto e automatica dalla compagine sociale;
    (iii) L’esclusione di diritto del socio avvocato sospeso, cancellato o radiato dall’albo, quindi, si applica – in ragione della funzione specifica di tali società – a prescindere dal modello di società prescelto, sicché, nell’ipotesi in cui il modello societario non preveda di per sé la possibilità di escludere un socio, l’esclusione di diritto del socio-avvocato ai sensi dell’art. 4-bis, comma 5, L.P. rappresenta una norma integrativa della fattispecie;
    (iv) La norma citata, quindi, si applica anche nelle ipotesi di sospensione volontaria dall’albo;
    (v) Il socio escluso avrà comunque diritto alla liquidazione della quota, il che rappresenta non solo un “lasciapassare” economico rispetto allo scioglimento del rapporto sociale, ma anche un fattore di equilibrio rispetto alla scelta rigida assunta dal legislatore.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 16 giugno 2025