L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Mese: Giugno 2025
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Il procedimento disciplinare è attivabile anche su esposto anonimo
Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012, il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima.
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Annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa
Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 457 del 9 dicembre 2024
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Il cd. preavviso di cancellazione o di diniego di iscrizione all’albo
L’istituto del cd. preavviso di cancellazione dall’albo o di diniego di iscrizione all’albo (art. 17, co. 12, L. 247/2012) costituisce un indefettibile ed imprescindibile supplemento procedimentale a cui corrisponde la facoltà per l’interessato di presentare osservazioni e chiedere di essere personalmente ascoltato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 457 del 9 dicembre 2024
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Rigetto della domanda di iscrizione all’albo o al registro praticanti: l’audizione dell’interessato
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l’iscrizione all’albo, prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto, oltre all’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il comma 12 dell’art. 17 della legge 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo art. 17 solo in quanto applicabile. La violazione di tali principi comporta l’invalidità della delibera per error in procedendo, cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito. Tuttavia, il predetto obbligo di audizione è soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 457 del 9 dicembre 2024
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Il COA di Ferrara chiede di sapere se, in caso di riorganizzazione di più aziende sanitarie locali secondo un assetto interaziendale, possa rimanere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di ente pubblico l’avvocato che – a seguito della riorganizzazione – venga destinato a dirigere l’ufficio legale interaziendale e, in tale veste, si occupi degli affari legali di entrambe le aziende.
Risulta dalla formulazione del quesito – testualmente – che l’avvocato nominato dirigente dell’ufficio interaziendale sarebbe chiamato a gestire gli affari legali di entrambe le aziende, ivi compresa l’assistenza stragiudiziale e la difesa in giudizio. Ne consegue che verrebbe meno il requisito – previsto dall’articolo 23 della legge n. 247/12 per l’iscrizione nell’elenco speciale – della adibizione alla “trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente”.
Come già ritenuto nel parere n. 37/2022 – consultabile sul sito www.codicedeontologico-cnf.it e al quale si rinvia – nel caso di specie non vi sarebbe più titolo per l’iscrizione, ferma restando la valutazione discrezionale del COA sulle concrete circostanze della fattispecie.Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 16 giugno 2025
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L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la sanzione disciplinare del CDD, proposta oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 61 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 456 del 9 dicembre 2024
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Inadempimento al mandato: la rilevanza anche disciplinare del tentativo di frode ai danni dell’assicurazione professionale
Costituisce (anche) grave illecito disciplinare ex art. 9 cdf il comportamento dell’avvocato che, essendo tenuto al risarcimento del danno per responsabilità professionale, ma privo in quel frangente di copertura assicurativa, proponga al difensore della propria controparte di riformulare la richiesta risarcitoria con data successiva alla stipula di idonea polizza r.c., così suggerendo la commissione di un reato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 455 del 9 dicembre 2024
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L’avviso di adire l’Autorità Penale non costituisce, di per sè, la minaccia di iniziative sproporzionate o vessatorie
L’avviso, rivolto a controparte, di adire l’Autorità Penale non costituisce, di per sè, la minaccia di iniziative sproporzionate o vessatorie sicché non integra gli estremi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 65 co. 1 cdf (Nel caso di specie, l’avviso de quo non risultava aver menomato in maniera sensibile la libertà di autodeterminazione delle parti, che avevano effettivamente depositato reciproche querele).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 454 del 9 dicembre 2024
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Espressioni sconvenienti o offensive: l’illecito è istantaneo
L’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdf ha natura istantanea e si consuma quando il soggetto passivo percepisce o è in grado di percepire l’offesa a lui recata, sicché è da tale momento che decorre il termine di prescrizione dell’azione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 454 del 9 dicembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 6549/2025, CNF n. 311/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 245/2023, CNF n. 148/2023.
In arg. cfr. pure CNF n. 214/2024, secondo cui la pubblicazione di un articolo su un sito web ovvero di un post sui social che rivesta rilievo disciplinare costituisce illecito istantaneo ad effetti permanenti, sicché il dies a quo prescrizionale va individuato nel giorno in cui il contenuto sia eventualmente rimosso ovvero, in mancanza, dalla data di notifica della decisione disciplinare del CDD (nella specie, trattavasi di espressioni razziste ed omofobe pubblicate su Facebook e YouTube).