Mese: Giugno 2025

  • Il successivo venir meno dei presupposti penali incide sulla sospensione cautelare medio tempore disposta in sede deontologica

    La sospensione cautelare è ammissibile nelle sole fattispecie tipiche e tassative previste dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014, con la precisazione che, ove venga successivamente revocato o annullato in sede di gravame il presupposto penale della stessa, anche questa è destinata a venir meno (Nella specie, la misura cautelare penale era stata effettivamente inizialmente applicata a carico dell’iscritto ma, nelle more del procedimento cautelare dinanzi al CDD, la stessa veniva revocata, in considerazione della condotta collaborativa tenuta dall’indagato nel corso dell’interrogatorio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sospensione cautelare medio tempore irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 461 del 14 dicembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 44 del 9 maggio 2022.
    Per la previgente disciplina, invece, cfr. CNF n. 241/2018, CNF n. 130/2018, CNF n. 32/2005, secondo cui “La revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal Consiglio territoriale, avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari”.

  • La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina

    La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 461 del 14 dicembre 2024

  • L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 460 del 9 dicembre 2024

  • Procedimento disciplinare: la notifica della citazione a giudizio all’incolpato o al suo difensore domiciliatario sono alternative e concorrenti

    La citazione a giudizio deve essere notificata all’incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione (art. 21 co. 1 Reg. CNf n. 2/2014): trattasi, in particolare, di notifiche alternative e concorrenti, ben potendo difettare una di esse ai fini della validità della citazione. Conseguentmente, la notifica della citazione a giudizio direttamente all’incolpato anziché presso il suo difensore domiciliatario non comporta alcuna nullità, anche in considerazione della natura amministrativa del procedimento dinanzi al CDD, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 459 del 9 dicembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme:
    – sulla notifica della citazione a giudizio effettuata direttamente all’incolpato anziché presso il suo difensore domiciliatario: CNF n. 332/2023;
    – sulla notifica della citazione a giudizio effettuata presso la residenza anagrafica dell’incolpato, anziché nel suo domicilio professionale o in quello eventualmente eletto: Cass. n. 29588/2022, CNF n. 123/2021.

  • Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone

    Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024

  • Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale

    L’art. 24 cdf mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024

  • Il COA di Sulmona formula quesito in merito alla data di decorrenza del triennio per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale per i delegati alle vendite. Riferisce, in particolare, che l’orientamento del locale Tribunale è quello di fissare la predetta decorrenza a partire dalla data di formazione dell’elenco (19.4.2023) e non già dalla data di iscrizione del singolo professionista nell’elenco medesimo.

    Rileva condivisibilmente il COA rimettente che tale ricostruzione interpretativa si pone in irragionevole contraddizione con la possibilità, riconosciuta al professionista, di iscriversi in qualunque tempo nell’elenco, sussistendone i presupposti.
    Sul punto, si è di recente pronunciato anche il Consiglio nazionale dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili che, con un parere del 17 aprile 2024 ha ritenuto che – proprio in relazione alla possibilità di iscriversi non già in unica data ma in qualunque tempo – non possa che farsi decorrere il triennio formativo a partire dalla data di iscrizione, dal momento che i commi 6 e 7 dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. fanno esplicito riferimento alla “conferma dell’iscrizione nell’elenco”.
    Nei medesimi termini è reso il parere.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 16 giugno 2025

  • Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdf non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024

  • Prescrizione disciplinare e conflitto di interessi: l’illecito ha natura permanente

    L’attività svolta dall’avvocato in conflitto di interessi (art. 24 cdf) costituisce illecito permanente, sicché la prescrizione della relativa azione disciplinare decorre solo dalla cessazione della permanenza stessa, ossia dalla data di cessazione della condotta per rinuncia o revoca del mandato, ovvero per conclusione dell’incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024

  • Annullamento dell’archiviazione disciplinare: gli atti tornano al CDD per la prosecuzione del procedimento

    Qualora, in sede di impugnazione, il CNF annulli la delibera con cui il CDD abbia disposto l’archiviazione senza formalità del procedimento per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare (art. 15 Reg. CNf n. 2/2014), il relativo procedimento regredisce alla fase istruttoria pre–procedimentale, con conseguente rimessione degli atti al Consiglio territoriali per quanto di competenza, per non pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 458 del 9 dicembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 353 del 7 ottobre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Brienza), sentenza n. 42 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Bertollini), sentenza n. 39 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 35 del 29 aprile 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 8 del 7 marzo 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melani Graverini), sentenza n. 75 del 15 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 82 del 28 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Stoppani), sentenza n. 77 del 15 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Stoppani), sentenza n. 76 del 15 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 74 del 15 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 2 del 11 gennaio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 248 del 28 dicembre 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 47 del 13 luglio 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 237.