Mese: Giugno 2025

  • Il COA di Gorizia, valutata la poca chiarezza dei criteri di determinazione del compenso in tema di udienza di convalida di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, chiede al CNF di chiarire se l’attività difensiva svolta in sede di udienza di convalida comprenda anche l’attività che il difensore svolge qualora sia richiesta l’applicazione di una misura cautelare e dunque se in tal caso non si applichi anche il parametro relativo alle cautelari personali.

    Come noto, il Capo III del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche contiene le disposizioni concernenti l’attività penale e, in particolare, all’art. 12 sono regolati i parametri generali per la determinazione dei compensi.
    Tale disposizione, in effetti, nulla dice in tema di udienza di convalida né di applicazione della misura cautelare: ai commi 3 bis e 3 ter sono invece disciplinati i compensi in materie più specifiche come, ad esempio, le investigazioni difensive e l’attività davanti al Tribunale per i minorenni.
    Per poter rispondere al quesito è quindi necessario fare riferimento non solo e non tanto al citato art. 12 D.M. e alla tabella n. 15 allegata, quanto piuttosto all’art. 2 D.M. non foss’altro perché quest’ultimo prevede che il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.
    Si tratta di una disposizione generale, il cui valore riguarda tutte le attività e quindi, senza dubbio alcuno, anche quella penale.
    Il giudizio di convalida, regolato dall’art. 391 c.p.p., è caratterizzato da una complessa attività difensiva che può riassumersi nelle seguenti specificazioni:

    1. il difensore conosce la contestazione del proprio assistito in occasione dell’udienza e, conseguentemente, ha la possibilità di visionare il fascicolo del P.M. e dialogare approfonditamente con il proprio assistito soltanto in tale occasione;
    2. dalla lettura del fascicolo e sempre in udienza di convalida, il difensore deve valutare la legittimità dell’arresto o del fermo;
    3. laddove fosse richiesta l’applicazione di una misura cautelare personale, sarà compito del difensore valutare sempre in sede di udienza di convalida le esigenze cautelari evidenziate dal P.M.

    Ne consegue che nel caso in cui vi sia richiesta di misura cautelare il difensore dovrà valutare non soltanto il passato, ovverosia l’attività espletata dalla P.G. e dal P.M. in sede di arresto, ma anche compiere una valutazione prognostica sul futuro, ovverosia sulla sussistenza di quei requisiti indicati dalla pubblica accusa per giustificare l’applicazione della misura medesima.
    Nessuno può dubitare, e tanto meno confutare, che si sia in presenza di una attività del difensore particolarmente complessa e se è vero che è espletata in un’unica udienza è altresì vero che il giudizio di convalida può comportare difese per così dire duplici, in quanto finalizzate, in un caso, a far dichiarare illegittimo l’arresto e, nell’altro, insussistente la ragione cautelare.
    Parrebbe pertanto ragionevole ritenere che nel caso di cui trattasi il difensore possa applicare, limitatamente alla fase di studio della controversia, l’importo previsto dal parametro per il giudizio di convalida e per quello cautelare personale: non paiono invece dovuti, con riferimento proprio agli aspetti cautelari i compensi previsti per la fase introduttiva e decisionale del giudizio cautelare, poiché a ben vedere non si tratta di un giudizio vero e proprio, ma, nel caso di specie, solo di attività difensive per una richiesta comunque collegabile agli elementi del diverso giudizio di convalida.

      Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 27 marzo 2025

    1. Il COA di Pescara chiede di sapere se dal combinato disposto dell’art. 17, comma 10, lett. b) e dell’art. 41, comma 12, della legge n. 247/2012 possa derivare la cancellazione “automatica” dal registro dei praticanti, una volta che l’iscritto abbia conseguito il certificato di compiuta pratica e come possa armonizzarsi, la normativa sopratrascritta, con il secondo periodo del medesimo art. 17, comma 10, lett. b), della Legge n. 247/2012, secondo cui “l’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.

      La risposta è resa nei termini seguenti.
      L’articolo 17, comma 10, lett. b) prevede che la cancellazione del praticante dal registro venga deliberata dal COA “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica”. La disposizione aggiunge che detto certificato non può essere richiesto una volta trascorsi sei anni dall’inizio del periodo di tirocinio e precisa che l’iscrizione possa tuttavia permanere fino al decorso del periodo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo (e dunque fino al quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12 della medesima legge). Il successivo art. 17, comma 11 modula gli effetti della cancellazione distinguendo tra la cancellazione disposta d’ufficio nei casi di cui al comma 10 – caso in cui gli effetti decorrono dalla data della delibera (che ha pertanto efficacia costitutiva) – e il diverso caso della cancellazione conseguente alla scadenza del quinquennio di patrocinio sostitutivo, in cui gli effetti si producono invece automaticamente.
      Dal combinato operare delle disposizioni richiamate si desume che a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA debba avviare il procedimento di cancellazione salvo che il praticante sia abilitato al patrocinio sostitutivo o non sia ancora decorso il quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12: in questo caso, infatti, l’iscrizione permane fino al decorso del quinquennio.

      Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 13 marzo 2025