Mese: Agosto 2023

  • Il Coa di Salerno formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nel Registro dei Praticanti un sottufficiale della Guardia di Finanza quando consti in atti – in uno con il nulla osta del superiore gerarchico – l’esplicito impegno a non richiedere abilitazione al patrocinio. Chiede di sapere, in particolare, se residui in capo al COA – in fattispecie consimile – la possibilità di apprezzare discrezionalmente, alla luce dei predetti accorgimenti, la sussistenza nel caso concreto di un conflitto di appartenenza e/o di interessi tale da precludere l’iscrizione nel Registro.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’orientamento del Consiglio Nazionale Forense è prevalentemente nel senso di precludere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti di soggetti appartenenti alle Forze Armate e/o dell’Ordine e si basa sulla concreta difficoltà di conciliare il dovere di indipendenza con il vincolo di subordinazione gerarchica, con particolare riguardo al conflitto tra l’obbligo di segreto professionale ed il dovere di fare rapporto ai superiori. Esiste, tuttavia, anche un orientamento recente del CNF che, rifacendosi alla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU., sent. n. 28170/2008), ammette la possibilità di iscrizione di soggetto appartenente alle FF. OO. o alle FF.AA. nel registro dei praticanti (sebbene ai medesimi soggetti sarebbe poi preclusa l’iscrizione nell’Albo), applicandosi, anche in questi casi, la norma generale che esclude l’incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato (art. 41, comma 4 della legge n. 247/12, a mente del quale: “Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”). Nell’ipotesi in cui il CNF si è espresso a favore dell’iscrizione di detti soggetti, ha ritenuto che “il rischio di un conflitto di appartenenza sia limitato e rimediabile con accorgimenti pratici, quale, ad esempio, la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni”. In sostanza, è indubbio che il COA, nel momento in cui riceve una domanda di iscrizione al registro dei praticanti proveniente da un soggetto appartenente alle Forze Armate o alla Forze dell’Ordine, abbia il potere di decidere se iscriverlo o meno, scelta da effettuare sulla base di una valutazione di opportunità e di una ponderazione comparativa dell’interesse primario, con tutti gli altri interessi secondari.
    Di conseguenza, in applicazione di questa discrezionalità amministrativa che gli compete, il Consiglio dell’Ordine dovrà valutare attentamente di volta in volta il caso concreto, accertandosi che il tirocinio venga svolto con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse, come richiede la legge professionale forense. Pertanto, il Consiglio dell’Ordine sarà tenuto a verificare, da un lato, l’effettiva compatibilità del tirocinio con gli orari del servizio ed i luoghi in cui lo stesso viene svolto, dall’altro, la presenza di quegli accorgimenti pratici, forniti dal dominus, per evitare il conflitto di interessi (quali ad esempio l’esonero del praticante dalla trattazione di affari con possibili commistioni, l’informazione alla clientela sulla presenza di un praticante appartenente alle FF.AA o FF.OO, ecc.).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 23 giugno 2023

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo richiede un parere sul seguente quesito: “Il consolidato orientamento del CNF esclude per l’avvocato la possibilità di ricoprire la carica di liquidatore di una società di persone o di capitali se nominato dall’assemblea dei soci, per il divieto di cui all’art. 18 della L. 247/2012. […]

    […] Diversamente, qualora la nomina sia di fonte giudiziale (ad esempio ex art. 2487 c.c., comma 2°), il CNF ha ritenuto – sia pure nel vigore della disciplina precedente alla L. 247/2012 – che tale incarico non sia incompatibile con l’iscrizione all’Albo professionale, poiché mancano del tutto quelle caratteristiche che assimilerebbero l’avvocato al comune imprenditore, e, in particolare, l’assunzione di un rischio d’impresa, l’esistenza di uno scopo di lucro diretto e personale, l’utilizzo del proprio nome e patrimonio a fini di commercio (vedasi Consiglio Nazionale Forense, parere del 16 marzo 2007, n. 8).
    Tradizionalmente il divieto di cui si discute è stato correlato al generale divieto di svolgere attività imprenditoriale, il cui rischio avrebbe potuto comportare per l’avvocato la sottoposizione alla procedura fallimentare, con le conseguenze del caso.
    Tuttavia, la recente abrogazione della Legge fallimentare con l’introduzione del Codice della Crisi potrebbe consentire di rivalutare l’orientamento assunto, considerando:

    • Che la nomina giudiziale e la nomina sociale non comportano una distinzione tra le successive responsabilità e poteri del liquidatore.
    • Che il liquidatore di una società di capitali non risponde delle perdite sociali, essendo la sua responsabilità correlata esclusivamente alla mala gestio e, quindi, in misura analoga ad ogni attività professionale.
    • Che il nuovo Codice della Crisi prevede la liquidazione giudiziale come estrema ratio e in forma residuale rispetto agli altri strumenti di soluzione della crisi d’impresa, con esclusione in ogni caso della perdita dei diritti civili e politici per l’amministratore.
    • Che in ogni caso la liquidazione societaria impone il divieto di nuove operazioni, così escludendo di fatto l’esercizio dell’attività imprenditoriale, se non limitata alla liquidazione dell’attivo e al pagamento del passivo e ripartizione finale in favore dei soci”.

    * * *

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
    Innanzitutto, l’art. 6 del Codice Deontologico Forense prescrive che l’avvocato, per un verso, “deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo” (art. 6, comma 1) e, per altro verso, “non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense” (art. 6, comma 2).
    Ciò posto, l’art. 18 della Legge n. 247/2012 dispone che la professione di avvocato è incompatibile, tra l’altro, alla lett. b), “con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa”.
    A tanto, inoltre, si aggiunga che il CNF, con precedente parere n. 28 del 24 maggio 2012 (sia pure con riferimento all’art. 3 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, a norma del quale l’esercizio della professione forense è incompatibile “con l’esercizio del commercio in nome proprio ed altrui”) – richiamato, però, da ultimo con il parere n. 50 del 20 dicembre 2022 – ha avuto modo di evidenziare che “La ragione dell’incompatibilità discende quindi dall’assunzione di una carica sociale che comporta poteri di gestione e di rappresentanza essendo irrilevante la distinzione tra effettività dell’attività commerciale e titolarità della carica incompatibile posto che quest’ultima abilita comunque allo svolgimento ‹‹dell’esercizio del commercio››. La ratio dell’incompatibilità (che è quella di evitare i condizionamenti all’esercizio indipendente della professione…) verrebbe infatti elusa dalla potenziale idoneità della carica sociale a compromettere l’indipendenza dell’avvocato, assoggettandola alle dinamiche della concorrenza”.
    Ne deriva che l’attività professionale è incompatibile non solo con l’esercizio dell’attività d’impresa commerciale in nome proprio ovvero in nome o anche per conto di altri ed ogniqualvolta che ciò comporti l’esercizio di diritto o di fatto di poteri gestori all’interno di una società.
    In questa prospettiva, dunque, il CNF si è espresso non solo con il pareri del 17 luglio 2015, n. 71, ma anche con il successivo parere del 21 settembre 2016, n. 91, ove è stato affermato che: “Il principio da riaffermare è che l’avvocato è irrimediabilmente incompatibile ad assumere l’incarico di A.U., amministratore delegato o liquidatore (in senso societario e non nell’ambito di una procedura concorsuale per nomina del Tribunale o del ministero competente) di una qualsiasi società di capitali, indipendentemente dalla composizione del suo capitale sociale”. Le sole eccezioni al divieto, dunque, sono tipizzate al medesimo art. 18 nella misura in cui è ivi prescritto che: – “È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa” (art. 18, lett. b, ultimo inciso); – “L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico” (art. 18, lett. c, ultimo inciso).
    D’altronde, l’art. 2489 c.c. (rubricato “Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori”), nell’attuale formulazione novellata all’esito della riforma delle società di capitali, allorquando determina i poteri dei liquidatori fa riferimento al criterio della mera utilità, disponendo, al primo comma, che “i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”); scompare, dunque, ogni riferimento alla “necessità” dei singoli atti ai fini della liquidazione, con conseguente superamento del divieto di compiere operazioni nuove. L’utilità dei singoli atti dei liquidatori va, dunque, valutata in concreto, di talché sarà utile l’atto gestorio ove esso sia funzionale alla conservazione ovvero anche alla valorizzazione del patrimonio sociale o ancora alla semplificazione del procedimento di liquidazione ed estinzione della società.
    In tale ampio raggio di operatività, quindi, rientra certamente l’esercizio dell’impresa funzionale alla liquidazione.
    Peraltro, l’art. 2487 c.c. prescrive che, al ricorrere di una causa di scioglimento della società, va convocata l’assemblea dei soci affinché, con le maggioranze e modalità previste per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, deliberi:

    • non solo sul numero dei liquidatori e sulle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori (lett. a) e sulla concreta nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società (lett. b);
    • ma anche sui “criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo” (lett. c).

    Insomma, di regola il liquidatore svolgerà un’attività che può ben concretizzarsi nell’esercizio provvisorio dell’impresa o di singoli rami; tale interpretazione, inoltre, vale anche per i poteri dei liquidatori di società di persone in ragione del tenore ampio dell’art. 2278, comma 1, c.c., a mente del quale: “I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi”.
    Dalle superiori considerazioni, dunque, emerge che:

    • il precetto in tema di incompatibilità prescritto all’art. 18 L.P. trova la sua ratio nella necessità di evitare i condizionamenti all’esercizio indipendente della professione, sussistenti laddove il professionista ricopra un incarico comportante l’esercizio di attività gestoria di impresa;
    • anche al liquidatore di società è richiesta un’attività con chiari profili gestori dell’impresa, benché funzionali alla migliore liquidazione del patrimonio sociale.

    Fermo quanto innanzi, non sembra che la recente introduzione del Codice della crisi possa consentire di rivalutare l’orientamento assunto dal CNF con i citati pareri n. 71 del 2015 e n. 91 del 2016, non foss’altro perché la funzione dell’incompatibilità di cui si tratta non è tanto correlata alle conseguenze derivanti dallo svolgimento dell’incarico di liquidatore ovvero alle potenziali sanzioni cui questi possa incorrere, bensì alla tutela dell’indipendenza ed autonomia dell’avvocato quale gestore di un’impresa.
    Infine, va pure chiarito che, al ricorrere di una causa di scioglimento, il liquidatore viene di regola nominato dai soci (con le modalità proprie rispettivamente di ciascun tipo di società). Tuttavia, per le società di capitali, l’art. 2487, comma 2, c.c., sancisce che, nel caso in cui gli amministratori omettano di dare impulso al procedimento di nomina dei liquidatori ovvero se l’assemblea, pur all’uopo convocata, non si costituisca o non deliberi, il tribunale, su istanza di singoli soci o di amministratori o dei sindaci, provvede alla nomina del liquidatore; anche per le società di persone per le quali ricorra una causa di scioglimento, poi, è prevista, in caso di disaccordo dei soci, la nomina del liquidatore da parte del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 2278, comma 1, c.c..
    L’intervento suppletivo del tribunale, dunque, assume il ruolo di strumento generale per consentire che la società, ormai in stato di scioglimento, venga liquidata attraverso il procedimento di liquidazione volontaria (ex artt. 2484 e s.s. c.c. per le società di capitali ovvero ai sensi degli artt. 2272 e ss. per le società di persone), superando l’inerzia degli amministratori ovvero il disaccordo tra i soci; ciononostante, la circostanza che il liquidatore venga nominato dai soci ovvero sia di nomina giudiziale ai sensi dell’art. 2487 c.c. (per le società di capitali) ovvero dell’art. 2278 c.c. (per le società di persone), non ne muta la funzione ed i compiti, lasciando intatto il profilo di gestione a questi richiesto, oltre che i correlati profili di incompatibilità. Di qui, la conseguenza per cui l’incompatibilità dell’avvocato ad assumere l’incarico di liquidatore ricorre vuoi in caso di nomina da parte dei soci, vuoi in caso di nomina giudiziale ai sensi degli artt. 2278, comma 1, 2487, comma 2, c.c.
    Fattispecie diverse, invece, sono quelle contemplate espressamente al citato art. 18, lett. b), L.P. quali eccezioni al regime dell’incompatibilità, riguardanti la possibilità per l’avvocato di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; in tali casi, infatti, la compatibilità per l’avvocato ad assumere simili incarichi si giustifica nella misura in cui la sua attività è inserita nell’alveo di un procedimento (quale è propriamente quello di natura concorsuale) che prevede (variamente ed a seconda del tipo di procedura) l’impiego di mezzi e strutture dell’apparato giurisdizionale, nell’ambito delle quali, quindi, l’avvocato esercita la propria tipica attività (legale e di natura tecnica).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 31 maggio 2023

  • Il COA di Palermo formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 7 della legge n. 49/2023, in materia di equo compenso.

    La disposizione in esame prevede un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito professionale. In alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sulla equa parcella del professionista “costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n. 241 del 1990, e se il debitore non propone innanzi all’autorità giudiziaria opposizione ai sensi dell’art. 281 – undecies c.p.c. del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”. La norma introduce dunque un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n.1 c.p.c.). Il titolo così formato soddisfa appieno i requisiti previsti dal codice di rito, ossia l’esistenza di diritto certo, liquido ed esigibile, senza che vi osti la natura stragiudiziale del titolo, atteso che per l’art.474 cod. proc. civ. i titoli esecutivi sono anche stragiudiziali purché previsti dalla legge. Ne consegue che, una volta decorsi i quaranta giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (che è quello del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine che ha reso il parere di congruità), il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può – pertanto – procedere alle conseguenti azioni esecutive.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 31 maggio 2023

  • Il COA di Varese formula quesito in merito alla possibilità di sospendere l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio nel periodo feriale, considerando il diritto di godere di un periodo di vacanza quale giustificato motivo ai fini della sospensione.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’art. 11, comma 1, del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio stabilisce che “La competenza in merito alla sospensione ovvero alla cancellazione dalle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio tenute e gestite dai COA appartiene ai COA medesimi” con ciò dovendosi ritenere che il Consiglio dell’ordine ha, in merito, assoluta discrezionalità. Discrezionalità che si reputa valga anche per la ipotesi di cui al successivo comma 2 dell’art. 11 del medesimo Regolamento. Si ritiene pertanto che il Consiglio Nazionale Forense non possa individuare casi specifici che determinino “il giustificato motivo”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 31 maggio 2023

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo ha formulato il seguente quesito: “È iscritta all’Albo degli Avvocati di Cuneo una professionista che svolge la propria attività, in modo consistente, presso il Foro di Nizza, in Francia. La collega non dispone di partita Iva italiana; atteso che sotto il profilo fiscale, è possibile operare in Italia con una partita IVA estera, a maggior ragione se comunitaria, ci si interroga se il requisito dettato dal D.M. 47/2016, art. 2, ove si parla, ai fini della continuità dell’esercizio della professione, possa essere soddisfatto, in mancanza di specificazioni nella norma, anche da una partita IVA attiva rilasciata da uno stato appartenente all’Unione Europea; si chiede a codesto CNF, in sede consultiva, un’indicazione in proposito”.

    Onde dare riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
    Innanzitutto, l’art. 7, comma 5, della legge n. 247/12, prevede che “gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo”. Queste, dunque, le uniche condizioni alle quali la legge professionale assoggetta la permanenza nell’Albo degli avvocati italiani che esercitino la professione all’estero.
    In ogni caso, l’art. 2, lett. a) del D.M. n. 47/2016, norma richiamata dal COA di Cuneo, dispone che: “la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato: a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva”.
    Dal combinato disposto delle norme innanzi richiamate, dunque, emerge: – per un verso, che l’esercizio della professione all’estero è ammessa ed è parificata all’esercizio della professione in Italia; – per altro verso, che, ai fini della valutazione della effettività e continuità dell’esercizio della professione forense, è richiesta la titolarità in capo all’avvocato di una partita IVA attiva, ma non che tale partita IVA sia aperta necessariamente nel territorio dello Stato italiano.
    Al riguardo, si segnala che, con parere n. 44 del 21 giugno 2017, il CNF ha ritenuto possibile il mantenimento dell’iscrizione nell’albo di un avvocato italiano con domicilio fiscale in Italia, ma titolare di posizione fiscale solo all’estero, dove viveva e lavorava.
    Alla luce di quanto innanzi, quindi, deve ritenersi che, ai fini dell’accertamento della continuità dell’esercizio della professione, il requisito di cui all’art. 2, lett. a) del D.M. n. 47/2016 sia soddisfatto anche qualora l’avvocato sia titolare di partita IVA estera.
    In conclusione, al quesito può darsi risposta positiva.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 31 maggio 2023

  • Il COA di Novara chiede di sapere “Se il Decreto legislativo n. 150/2022 che ha modificato l’art. 550 c. p. p. ha inteso estendere la legittimazione del praticante avvocato, dotato di patrocinio sostitutivo, in campo penale a tutte le ipotesi di reati previsti in detto articolo.”.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La nuova formulazione dell’articolo 550 c.p.p. riguarda esclusivamente i casi in cui il pubblico ministero esercita l’azione penale mediante citazione diretta a giudizio, nulla esplicitamente disponendo sulle condizioni per esercitare il patrocinio in tali casi.
    Esplicita è invece la delimitazione degli ambiti in cui è possibile esercitare il patrocinio sostitutivo in materia penale: l’articolo 41, comma 12, della legge n. 247/12 prevede infatti che, in materia penale, il patrocinio sostitutivo possa essere esercitato “ nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore”.
    Come correttamente ricordato dal richiedente, la Corte di cassazione ha ritenuto – da ultimo con la sentenza n. 224/2023 – che “le norme che abilitano il praticante avvocato ad esercitare in alcune materie lo ius postulandi sono norme di stretta interpretazione in quanto derogano ai principi generali che collegano tale potere all’esito della regolare iscrizione all’albo degli avvocati” e che, pertanto, la costituzione del praticante al di fuori di tali limiti è “affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale”.
    Alla luce dei principi testé ricordati, si ritiene pertanto che – in assenza di una riformulazione del comma 12 dell’articolo 41 – non sia possibile estendere in via interpretativa gli ambiti in cui è possibile esercitare il patrocinio sostitutivo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 31 maggio 2023

  • Il COA di Trento chiede di sapere se, in mancanza di iscritti disponibili, sia possibile nominare quale Revisore unico dei conti, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge n. 247/12, un avvocato iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti ma appartenente ad altro foro.

    Ad analogo quesito il Consiglio Nazionale Forense ha già dato risposta con i pareri n. 98/2014 e 68/2015, affermando che il richiamato articolo 31 della legge n. 247/12 “vincoli la scelta del revisore tra gli Avvocati iscritti al relativo registro, senza che questi debbano essere contestualmente iscritti all’Ordine il cui Consiglio ne chiede la nomina. Per tale ragione, la nomina del revisore contabile da parte del Presidente del Tribunale […] potrebbe riguardare anche un avvocato di altro foro, purché iscritto al registro dei revisori dei conti” (così, in particolare, il parere n. 68/2015). La risposta al quesito è dunque nel senso che non potrà essere designato revisore un dottore commercialista, ma può validamente assumere la funzione un avvocato revisore dei conti iscritto ad altro albo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 31 maggio 2023

  • La diversa qualificazione giuridica del (medesimo) fatto disciplinare contestato non vìola il diritto di difesa

    La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, mirando infatti a garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e ad evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto (naturalisticamente inteso) rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, essa può ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa e, dunque, solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto dell’incolpazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 100 del 23 maggio 2023

  • La corrispondenza (rectius, correlazione) tra addebito contestato e decisione disciplinare

    Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 100 del 23 maggio 2023

  • L’incolpato può rinunciare alla prescrizione disciplinare, purché prima che sia dichiarata dal giudice della deontologia

    L’incolpato può rinunciare alla prescrizione dell’azione disciplinare, ma soltanto prima che la prescrizione stessa sia accertata e dichiarata nella decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina o, per la prima volta, nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense, sicché non è possibile farla valere -in quanto tardiva- soltanto in sede di gravame avanti al CNF dopo che sia stata dichiarata dal CDD. All’esito di tale rinuncia, purché tempestivamente formulata, il giudice disciplinare può quindi pervenire ad una sentenza di assoluzione piena o di condanna.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 100 del 23 maggio 2023

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.