Mese: Agosto 2023

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF né al TAR

    La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile né innanzi al Consiglio Nazionale Forense (stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF), né innanzi al TAR, in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 109 del 23 maggio 2023

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 104 del 23 maggio 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 105 del 23 maggio 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 106 del 23 maggio 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 107 del 23 maggio 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 110 del 23 maggio 2023

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 102 del 23 maggio 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 103 del 23 maggio 2023

  • Gli atti interruttivi della prescrizione disciplinare sono ora tipizzati e tassativi

    Il nuovo quadro normativo (art. 56 L. n. 247/2012) tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva della prescrizione disciplinare, limitandoli alla comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, alla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina ed alla notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Standoli), sentenza n. 101 del 23 maggio 2023

  • Prescrizione disciplinare: l’omessa informazione al cliente e l’inadempimento al mandato professionale sono illeciti permanenti

    Ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione deontologica deve essere considerata di carattere istantaneo se la lesione avviene, si consuma e diviene irreparabile già con la commissione del fatto dannoso, mentre è invece di carattere permanente se il pregiudizio al valore protetto cessa col venir meno della condotta, come nel caso in cui la condotta illecita dell’incolpato consista nell’inadempimento al mandato professionale e nell’omessa informazione al cliente. In tal caso, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento in cui tale permanenza sia cessata che, nella specie, deve essere individuato nel momento in cui il mandato conferito venga revocato o rinunciato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Standoli), sentenza n. 101 del 23 maggio 2023

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli formula i seguenti quesiti: 1) costituisce illecito disciplinare il comportamento di iscritto all’Ordine che nella sua qualità di coerede legittimo del padre, già socio con il fratello di società semplice agricola, per la conduzione di terreni di proprietà delle rispettive famiglie, ha dovuto, nella dichiarazione di successione nella quota paterna, con i suoi coeredi, dichiarare l’impegno a mantenere tale congiunta gestione per cinque anni al fine dell’esenzione di cui all’art. 3 c. 4ter T.U.S. (346/1990)? 2) Costituisce illecito disciplinare la partecipazione dell’iscritto all’Ordine ove rivesta la qualità di socio in società semplice agricola, in assenza di potere di amministrazione e correlata responsabilità personale, che ex lege competerebbe a tutti i soci? 3) Costituisce illecito disciplinare l’attività dell’iscritto se, nel ruolo di cui ai predetti quesiti, compia atti non di carattere amministrativo, quali rilasciare un’intervista in merito all’attività della società agricola e vagliare la candidatura di possibili dipendenti?

    Alla luce della competenza giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense in materia deontologica e disciplinare – la quale, evidentemente, riguarda anche la qualificazione delle condotte in termini di illecito disciplinare – non è possibile rispondere al quesito. Tuttavia, in spirito di leale collaborazione e alla luce dell’autonomia dei Consigli dell’Ordine in materia, si rinvia al parere n. 92/2013, sempre confermato (cfr. ad es. pareri nn. 31/2021 e 19/2019) il cui testo di seguito per comodità si trascrive:

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 92
    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti pone un quesito riguardante la compatibilità tra l’esercizio dell’attività d’imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004) e l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati. Feb 22, 2014 0 Comment By Admin Ritiene questa Commissione che anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 247/2012 debba essere confermato il proprio costante orientamento, espresso nella vigenza del precedente ordinamento professionale forense e illustrato da ultimo nei pareri 14 gennaio 2011, n.1 e 25 novembre 2009, n. 44 e 9 maggio 2007, n. 31, nei quali si sono indicati i criterî utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell’albo degli avvocati. Si deve premettere che l’incertezza interpretativa ha ragione d’essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all’industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui all’art.18 della Legge Professionale Forense e l’iscrizione nell’Albo incompatibile con l’attività svolta. Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi. Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell’attività intrapresa è l’esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere. Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco). La condizione di piccolo imprenditore agricolo non è quindi d’ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l’indipendenza dell’avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali. Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell’Ordine competente, svolta l’istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell’iscrizione nel singolo caso.”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 12 luglio 2023

  • Il COA di Firenze chiede di sapere “se, per un Praticante Avvocato iscritto all’Ordine, nei diciotto mesi totali di pratica forense, possa essere conteggiato anche il periodo di cinque mesi di un tirocinio retribuito, svolto presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a Lussemburgo, nell’ufficio di un giudice del Tribunale, con interpretazione estensiva dell’articolo 41, comma sesto, lettere b) e c) della Legge del 31 dicembre 2012, n. 247, stante l’impegno cospicuo e costante che detto Tirocinio implica; si chiede inoltre se sia possibile riconoscere la partecipazione alle udienze presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come valide ai fini della pratica forense”.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    “La legge n. 247/12, nell’innovare la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione forense, ha istituzionalizzato una serie di modalità alternative per lo svolgimento del tirocinio medesimo, nell’ottica di intersecare – per un verso – nuove modalità di formazione legate, in particolare, all’internazionalizzazione dei saperi e dei percorsi formativi e alla crescente necessità di combinare saperi teorici e competenze pratiche nei diversi ambiti di interpretazione e applicazione del diritto. Particolare attenzione è dedicata in quest’ottica alla frequenza degli uffici giudiziari (articolo 41, comma 6, lett. b) e allo svolgimento di periodi di pratica all’estero, presso studi legali situati in altri paesi (articolo 41, comma 6, lett. c). Viene in rilievo, ai fini della risposta al quesito, l’interpretazione dell’espressione “uffici giudiziari” contenuta all’articolo 41, comma 6, lett. b). Occorre valutare, in particolare, se in tale locuzione possa farsi rientrare – per via di interpretazione estensiva – la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Alla luce dell’assetto consolidato dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento dell’Unione, e in particolare dell’intenso grado di integrazione raggiunto tra giudice nazionale e giudice euro-unitario – rivelato, esemplificativamente, da istituti come il rinvio pregiudiziale e dalla stessa efficacia diretta delle decisioni della Corte di Giustizia nel nostro ordinamento – si ritiene che la Corte di Giustizia possa pacificamente rientrare tra gli “uffici giudiziari” cui fa riferimento l’articolo 41, comma 6, lett. b) e che pertanto il periodo di tirocinio ivi svolto possa essere considerato ai fini del compimento della pratica forense, ovviamente per il periodo corrispondente a quello effettivamente svolto presso la Corte. Pertanto, anche le udienze cui il praticante abbia assistito dinanzi alla medesima Corte possono essere considerate ai fini del compimento della pratica.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 12 luglio 2023

  • I Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Torino, Brindisi, Bari, Massa Carrara, Padova, Bologna e Pisa formulano una serie di quesiti – parzialmente sovrapponibili – relativi all’ambito di applicazione della disciplina recata dalla legge n. 49/2023, nonché all’interpretazione di specifiche disposizione della medesima.

    Si chiede di sapere, in particolare:
    1) se la disposizione di cui all’articolo 7 della legge – a mente del quale “il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista” – si applichi unicamente al caso in cui l’Avvocato abbia richiesto l’opinamento nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 2 della medesima legge n. 49/2023 o se la stessa possa applicarsi in relazione a qualunque parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine;
    2) se, alla luce del rinvio – contenuto nel medesimo articolo 7 della legge n. 49/2023 – alla legge n. 241/90 – il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati debba adempiere nella redazione del parere ad uno specifico obbligo motivazionale;
    3) se, nel caso in cui il parere abbia ad oggetto prestazioni rese a favore della Pubblica Amministrazione, sia necessario che l’avvocato proceda – prima di avviare l’azione esecutiva – a una nuova notifica dello stesso;
    4) se la disposizione di cui all’articolo 7 si applichi anche a pareri di congruità resi in relazione ad attività avviate e/o concluse prima dell’entrata in vigore della legge n. 49/2023;
    5) se la disposizione di cui all’articolo 7 si applichi ai compensi richiesti in assenza di pattuizione preventiva tra le parti e ai compensi richiesti sulla base di convenzioni e/o sulla base di “ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista”;
    6) se, nel parere di congruità reso ai fini dell’articolo 7 della legge n. 49/2023, sia corretto riprodurre, come avviso alle parti, il disposto dell’articolo 7, comma 1 della medesima legge. Con riferimento al quesito n. 1), si osserva che la risposta deve necessariamente tenere conto della previsione di carattere generale recata dall’art. 2 della legge n. 49/2023. Tale disposizione prevede che “la presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3”. Tale disposizione pertanto, nel fissare l’ “ambito di applicazione” dell’intera legge – e dunque anche del suo articolo 7 – indica pertanto non tutti i contratti d’opera professionale, ma solo quelli stipulati con i “clienti forti”. Con riferimento al quesito n. 2), si osserva che l’articolo 7 rinvia alla legge n. 241/1990 per precisare la procedura che deve essere seguita nell’adozione del parere di congruità. Tale richiamo è comprensivo evidentemente anche dell’obbligo motivazionale, che è peraltro coessenziale alla funzione di garanzia ascritta al rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo.
    Con riferimento al quesito n. 3) deve anzitutto ribadirsi che l’articolo 7 della legge n. 49/2023 introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n.1 c.p.c.). Il titolo così formato soddisfa appieno i requisiti previsti dal codice di rito, ossia l’esistenza di diritto certo, liquido ed esigibile, senza che vi osti la natura stragiudiziale del titolo, atteso che per l’art. 474 cod. proc. civ. i titoli esecutivi sono anche stragiudiziali purché previsti dalla legge. Ne consegue che, una volta decorsi i quaranta giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (che è quello del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine che ha reso il parere di congruità), il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può – pertanto – procedere alle conseguenti azioni esecutive. Ciò comporta, evidentemente, la notifica del titolo in forma esecutiva secondo le forme ordinarie.
    Con riferimento al quesito n. 4) si osserva che, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 49/2023, le disposizioni della legge non si applicano “alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge”. Da ciò discende che la disposizione di cui all’articolo 7 potrà applicarsi soltanto alle prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore della legge.
    Con riferimento al quesito n. 5) si osserva che l’articolo 7 si applica alle prestazioni rese nell’ambito di applicazione delineato dall’articolo 2 della legge. Pertanto, è pacifica l’applicazione alle prestazioni rese nell’ambito di convenzioni così come “a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista”. Proprio la disposizione da ultimo richiamata consente peraltro di ritenere che le disposizioni in materia di equo compenso si applichino anche in assenza di pattuizione preventiva tra le parti. Se infatti per pattuizione preventiva si intende – come pare corretto – il perfezionamento di un accordo sul compenso, è giocoforza ritenere che il riferimento, di cui all’articolo 2, agli accordi preparatori anticipi l’applicabilità della legge anche alla fase preparatoria e, dunque, antecedente alla pattuizione. Con la conseguenza che la “pattuizione preventiva” non è a rigore necessaria ai fini dell’applicabilità della legge.
    Con riferimento al quesito n. 6), si osserva che è senz’altro corretto – ovviamente con riferimento ai soli pareri che ricadono nell’ambito di applicazione della legge n. 49/2023 – riportare la previsione di cui all’articolo 7, comma 1, quantomeno nella parte in cui afferma che: “il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 23 giugno 2023

  • Il COA di Monza formula due quesiti relativi alla sussistenza dell’obbligo di frequenza dei corsi di formazione per i tirocinanti di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 per i tirocinanti che svolgano o abbiano svolto lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013.

    Chiede di sapere, in particolare:
    1) se i tirocinanti che svolgano o abbiano svolto il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/13 presso gli
    Uffici Giudiziari e che si siano iscritti al Registro dei praticanti dopo il 1 aprile 2022 abbiano l’obbligo di frequentare i corsi di cui all’art. 43 L. 247/12 per il periodo di 18 mesi previsto dalla medesima disposizione, oppure per Il solo periodo di sei mesi del tirocinio obbligatorio presso lo Studio di un Avvocato (sempre sul presupposto, ovviamente, che il tirocinio presso l’Ufficio Giudiziario sia stato convalidato);
    2) Se la risposta al quesito di cui sopra sia diversa a seconda del fatto che il tirocinio ex art.
    73 D.L. 69/13 abbia avuto inizio prima o dopo il 1 aprile 2022 (ferma restando l’iscrizione al
    Registro dei Praticanti dopo tale data).
    Anche il COA di Bologna formula quesito in merito all’obbligo di frequentazione della Scuola Forense per i tirocinanti ex art. 73 del DL n. 69/2013 e chiede di sapere, in particolare, se coloro che si sono iscritti nel registro dei praticanti a far data dal 1 aprile 2022, siano soggetti alla frequentazione obbligatoria per tre semestri della Scuola Forense (art. 7 DM n. 17/2018) oppure se sia sufficiente la frequentazione di un solo semestre in concomitanza con il periodo di svolgimento della pratica forense presso uno studio legale.
    La risposta ai quesiti è resa nei termini seguenti.
    Chi abbia svolto con esito positivo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari può, ai sensi dell’articolo 73, comma 13 del d.l. n. 69/2013, convalidare detto periodo ai fini del compimento di un anno di tirocinio. Il residuo semestre, ai sensi dell’articolo 41, comma 7 della legge professionale, deve necessariamente essere svolto presso lo studio di un avvocato. Tale previsione è ulteriormente rafforzata dall’articolo 3, comma 2 del d.m. n. 70/2016, il quale esplicitamente prevede che – in caso di svolgimento del tirocinio in una delle forme alternative previste dalla legge (ivi compreso, pertanto, lo stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73) – il residuo semestre debba necessariamente essere svolto presso un avvocato o presso l’Avvocatura dello Stato. Ciò, evidentemente, al fine di assicurare che il tirocinio per l’accesso alla professione consista effettivamente nella frequenza dello studio professionale e nella maturazione – per così dire sul campo – delle relative competenze. Tanto considerato, appare ragionevole escludere, per il residuo semestre di iscrizione nel Registro dei Praticanti, l’obbligo di frequentare il corso di formazione obbligatorio di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 e del d.m. n. 17/2018. Tale conclusione appare ulteriormente avvalorata, sul piano pratico e operativo, dalla circostanza che i predetti corsi sono fisiologicamente strutturati – in termini di articolazione dell’attività didattica e delle relative verifiche intermedie e finale – su tre semestri e, pertanto, la frequenza del corso stesso per un solo semestre non si inserirebbe armoniosamente in tale complessiva strutturazione. Resta ovviamente fermo l’obbligo di formazione collegato alla frequenza del tirocinio presso l’ufficio giudiziario, come disciplinato dal comma 5-bis dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013, la cui attuazione è affidata alla collaborazione tra Consigli dell’Ordine e uffici giudiziari. Con riferimento al secondo quesito si osserva che la convalida del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari può essere domandata all’atto dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti (o successivamente) indipendentemente dal momento in cui è stato svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari. Ne consegue che – fermo restando che l’obbligo di frequenza del corso di formazione per i tirocinanti è esigibile unicamente agli iscritti a seguito del 1°aprile 2022 – la risposta al primo quesito non muta qualora il tirocinio formativo presso l’ufficio giudiziario sia stato svolto prima di tale data.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 23 giugno 2023

  • Il COA di Siena chiede di sapere: 1) “Se il tirocinio professionale possa considerarsi ridotto da 18 a 16 mesi anche per i Praticanti che abbiano conseguito il titolo di Laurea nell’anno 2022 e ciò ove la seduta di laurea si sia svolta entro l’ultima sessione delle prove finali, prorogata sino al 15 giugno 2022; 2) Se il tirocinio professionale possa considerarsi ridotto da 18 a 16 mesi anche per i Praticanti che abbiano conseguito il titolo di Laurea nell’anno 2023 e ciò ove la seduta di laurea si sia svolta entro l’ultima sessione delle prove finali, prorogata sino al 15 giugno 2023”.

    Il quesito è formulato alla luce delle recenti disposizioni di proroga contenuta nell’articolo 6, commi 8-bis e 8-ter del d.l. n. 198/2022. In particolare, il comma 8-bis dell’articolo 6 proroga al 31 dicembre 2023 il termine di cui all’articolo 6, comma 4, del d.l. n. 228/2021. Tale ultima disposizione rinvia, a sua volta, all’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 22/2020, relativi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di diverse professioni, tra le quali non rientra quella di avvocato. Il comma 8-ter, invece, proroga 15 giugno 2023 l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2021/2022. Con riferimento all’oggetto del quesito – vale a dire la riduzione della durata del tirocinio da 18 a 16 mesi – deve osservarsi che la disposizione di riferimento è quella contenuta all’articolo 6, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 22/2020. Tale disposizione riguarda esclusivamente la durata del tirocinio per coloro che si siano laureati nelle sessioni di laurea prorogate ai sensi dell’articolo 101, comma 1, primo periodo del d.l. n. 18/2020 (e dunque l’ultima sessione relativa all’anno accademico 2018/2019) e dell’articolo 6, comma 7-bis del d.l. n. 183/2020 (e dunque l’ultima sessione relativa all’anno accademico 2019/2020). La corretta interpretazione del combinato operare delle disposizioni sin qui richiamate conduce ad escludere la riduzione della durata del tirocinio nelle ipotesi di cui al quesito. Per un verso, infatti, l’articolo 6, comma 3 del d.l. n. 22/2020 non è oggetto della proroga di cui all’articolo 6, comma 8-bis del d.l. n. 198/22. Per altro verso, la proroga dell’ultima sessione di laurea per l’anno accademico 2021/2022 è previsione che opera in via autonoma e sono peraltro assenti disposizioni di coordinamento con la riduzione della durata del tirocinio, che rimane pertanto circoscritta alle sole sessioni di laurea indicate nell’articolo 6, comma 3, secondo periodo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 23 del 23 giugno 2023