Mese: Agosto 2023

  • Anche il contenzioso sulla delibera di “non convocazione” del corpo elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine rientra nella giurisdizione speciale ed esclusiva del CNF

    La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali, che attengono all’osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività, ma si estende anche a quelle concernenti l’eleggibilità dei candidati e, più in generale, l’elettorato attivo e passivo degli stessi, le quali, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non possono ritenersi rimaste attribuite alla giurisdizione ordinaria. In particolare, tutte le controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine, a differenza di quelle riguardanti l’elezione del CNF, per le quali manca un’autonoma disciplina, costituiscono oggetto di una specifica disposizione avente la finalità di concentrare la giurisdizione in un unico organo composto da soggetti eletti tra gli appartenenti all’ordine professionale e costituente espressione dell’autonomia di quest’ultimo. Ne consegue che, per un verso, deve prescindersi dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale, mentre, per altro verso, alla luce della conservata impugnabilità delle decisioni dello stesso CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della l. 247 del 2012, deve escludersi ogni possibile menomazione della tutela giurisdizionale, prefigurandosi un sistema di adeguata protezione dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 Cost.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 97 del 23 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021.

  • Elezioni forensi: il mandato consiliare annullato va comunque computato ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo

    In tema di elezioni forensi, l’annullamento in sede giurisdizionale dell’elezione a carica consiliare (nella specie, per ineleggibilità del candidato), ancorché operi ex tunc quindi con effetti retroattivi, non esclude che il mandato stesso, ove di durata (c.d. “di fatto”) superiore al biennio, rilevi ai fini del divieto del terzo mandato consecutivo stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 96 del 19 maggio 2023

  • Elezioni forensi: annullamento delle elezioni di un candidato e subentro del primo dei non eletti

    In tema di elezioni forensi, l’annullamento dell’elezione di un candidato (nella specie, per ineleggibilità dovuta a violazione del divieto del terzo mandato consecutivo stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017) comporta il subentro del primo dei non eletti cui il COA dovrà provvedere ai sensi dell’art. 28, c.6 della L. n. 247/2022.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 96 del 19 maggio 2023

  • Elezioni forensi: la Commissione elttorale non ha legittimazione passiva

    Nei giudizi elettorali la qualità di parte pubblica necessaria (passivamente legittimata) non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni, destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento, ma compete esclusivamente all’ente interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti. Deve conseguentemente rigettarsi l’eccezione relativa all’integrità del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio della Commissione elettorale e dei singoli componenti della stessa, atteso che nell’una né gli altri hanno legittimazione passiva nel giudizio introdotto con reclamo elettorale. Infatti, nel giudizio sulle elezioni dei COA, la qualità di parte necessaria spetta al Consiglio dell’Ordine e a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 96 del 19 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023.

  • Elezioni forensi e reclamo elettorale: i soggetti nei cui confronti deve essere instaurato il contraddittorio

    Il procedimento promosso con il reclamo avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati è soggetto ai principi generali in tema di rituale instaurazione del contraddittorio, alla stregua dei quali deve ritenersi che la qualità di parte necessaria spetti, oltre che al Consiglio dell’Ordine (cui è ascrivibile la Delibera di proclamazione degli eletti, che costituisce oggetto dell’impugnazione, quale atto conclusivo del procedimento), a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo (Nella specie, il reclamato aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita incompletezza del contraddittorio non essendo lo stesso notificato a tutti i candidati, ma solo a coloro che risultano essere stati eletti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 96 del 19 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020.

  • Elezioni forensi: sui poteri della Commissione elettorale

    In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e, dopo lo scrutinio, predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l’indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti, verificando infine in caso di eventuale parità di voti chi sia l’Avvocato «più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età», atteso che sarà costui a risultare eletto. Esauriti detti adempimenti, cessa la competenza della Commissione elettorale, che non può procedere ad alcuna valutazione postuma sulla eleggibilità dei candidati (anche se ammessi irritualmente “con riserva”), incidendo tale potere sul diritto di elettorato passivo degli stessi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023

  • Elezioni forensi: i componenti della Commissione elettorale in conflitto di interessi hanno l’obbligo di astenersi

    In tema di elezioni forensi, i componenti della Commissione elettorali in conflitto di interessi per via delle loro relazioni con alcuni dei candidati, hanno l’obbligo di renderlo noto ed astenersi dalla partecipazione al procedimento ed alla votazione dei relativi provvedimenti, giacché la partecipazione alle deliberazioni di un organo collegiale di un componente in conflitto di interessi oltre che configurare violazione delle norme legislative e regolamentari, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), incidendo conseguentemente sulla legittimità della intera procedura, senza che sia necessario impugnare previamente la delibera di nomina della Commissione elettorale, che infatti non produce un effetto lesivo immediato, costituendo atto endoprocedimentale, potendo, tale nomina, essere legittimamente impugnata nel momento in cui si esaurisce il procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato. In mancanza, l’inosservanza del dovere di astenersi in presenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che configurare un obbligo di legge, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), che inficia tutte le valutazioni espresse dall’organo nonché gli atti successivi che ivi trovano presupposto. La «portata immediatamente caducante rispetto agli atti successivamente adottati», che nei primi hanno il loro fondamento indefettibile, non necessita, peraltro, la proposizione di una impugnazione “ad hoc”, salvo che per far valere ipotetici vizi di illegittimità ad essi propri e non derivati. Invece, l’annullamento in parola non ha però effetti sugli atti precedenti e, segnatamente, sulla delibera di indizione delle elezioni del COA, sull’invito a presentare candidature e sulla conseguente presentazione delle stesse, la cui valutazione è demandata ad una Commissione in diversa composizione, che dovrà procedere ad una nuova valutazione di ammissibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023

  • Elezioni forensi: la Commissione elettorale non ha legittimazione passiva

    Nei giudizi elettorali la qualità di parte pubblica necessaria (passivamente legittimata) non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni, destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento, ma compete esclusivamente all’ente interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti. Deve conseguentemente rigettarsi l’eccezione relativa all’integrità del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio della Commissione elettorale e dei singoli componenti della stessa, atteso che nell’una né gli altri hanno legittimazione passiva nel giudizio introdotto con reclamo elettorale. Infatti, nel giudizio sulle elezioni dei COA, la qualità di parte necessaria spetta al Consiglio dell’Ordine e a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023.

  • Elezione dei componenti del consiglio dell’ordine – Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 – Comunicazione all’interessato ex art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 – Necessità – Esclusione – Fondamento.

    In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, la proposizione del reclamo previsto dall’art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non va comunicata all’interessato nelle forme indicate dall’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, disposizione applicabile esclusivamente ai procedimenti di natura disciplinare che si svolgono, in sede d’impugnazione, davanti al Consiglio Nazionale Forense, con natura giuridica e funzione differenti da quelle del cd. reclamo elettorale, nel cui ambito, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa dell’interessato, risulta adeguato l’avviso eseguito mediante PEC dell’avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d’udienza. Invero il procedimento disciplinare ha natura giuridica e funzione del tutto diverse rispetto al procedimento elettorale. Quest’ultimo, come in via generale ogni giudizio di impugnazione delle operazioni elettorali devoluto alla giurisdizione amministrativa, mira infatti a tutelare la stabilità degli organi elettivi e degli atti derivanti dalla loro costituzione e funzionamento all’esito delle elezioni. Per tale ragione il procedimento è improntato a un criterio di celerità del rito ove la salvaguardia del diritto di difesa delle parti appare adeguatamente garantito dall’avviso eseguito mediante PEC alle controparti e al controinteressato dell’avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d’udienza nel termine di venti giorni dalla data di deposito del reclamo alla data dell’udienza di discussione e nulla ostando a che la fissazione dell’udienza venga adottata in pendenza di tale termine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 93 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Giovanni), sentenza n. 92 del 9 maggio 2023.

  • Contenzioso elettorale dei consigli dell’ordine: la giurisdizione spetta al CNF

    La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali, che attengono all’osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività, ma si estende anche a quelle concernenti l’eleggibilità dei candidati e, più in generale, l’elettorato attivo e passivo degli stessi, le quali, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non possono ritenersi rimaste attribuite alla giurisdizione ordinaria. In particolare, tutte le controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine, a differenza di quelle riguardanti l’elezione del CNF, per le quali manca un’autonoma disciplina, costituiscono oggetto di una specifica disposizione avente la finalità di concentrare la giurisdizione in un unico organo composto da soggetti eletti tra gli appartenenti all’ordine professionale e costituente espressione dell’autonomia di quest’ultimo. Ne consegue che, per un verso, deve prescindersi dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale, mentre, per altro verso, alla luce della conservata impugnabilità delle decisioni dello stesso CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della l. 247 del 2012, deve escludersi ogni possibile menomazione della tutela giurisdizionale, prefigurandosi un sistema di adeguata protezione dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 Cost.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021.