Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Mese: Agosto 2023
-
Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 108 del 23 maggio 2023
-
La rinuncia all’esposto e la remissione della querela non determinano l’estinzione del procedimento disciplinare
L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 108 del 23 maggio 2023
-
Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone
Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Leone), SS.UU., sentenza n. 24181 dell’8 agosto 2023
-
La Corte di Cassazione non può mitigare o aggravare la sanzione disciplinare irrogata dal CNF
La Corte di Cassazione non può mitigare o aggravare la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio Nazionale forense, giacché la determinazione dell’entità della sanzione disciplinare adeguata e proporzionata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Leone), SS.UU., sentenza n. 24181 dell’8 agosto 2023
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Scarpa), SS.UU., sentenza n. 20650 del 17 luglio 2023. -
Il rapporto tra la cancellazione dall’albo, volontaria o officiosa, e i procedimenti disciplinari
Il rapporto tra la cancellazione dall’albo, sia essa volontaria o officiosa e i procedimenti disciplinari a carico degli avvocati è regolato dalla attuale legge professionale nel senso che dal giorno dell’invio degli atti al CDD e cioè una volta avviati i prodromi di un procedimento disciplinare, non può essere disposta la cancellazione dell’iscritto, ai sensi degli artt. 17 e 57 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha escluso che la cancellazione dell’iscritto comportasse l’estinzione del procedimento disciplinare per cessazione della materia del contendere, in quanto non ancora definitiva).
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Rubino), SS.UU., sentenza n. 23990 del 7 agosto 2023
-
I limiti al sindacato di Legittimità sulle sentenze CNF
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ex art. 36 co. 6 L. n. 247/2012, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.
Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Crucitti), SS.UU., sentenza n. 22511 del 26 luglio 2023
-
Radiazione dall’albo: la reiscrizione presuppone l’avvenuto risarcimento del danno
Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine (art. 62, co. 10, L. n. 247/2012). A tal fine, l’art. 17, co. 15, L. n. 247/2012, nello stabilire che l’avvocato cancellato dall’albo “ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione” indirettamente individua anche la riparazione del danno come presupposto per la reiscrizione, giacché il mancato ristoro costituisce indice negativo ai fini del giudizio prognostico relativo alla recuperata affidabilità del professionista.
Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Crucitti), SS.UU., sentenza n. 22511 del 26 luglio 2023
-
La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)
In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Stalla), SS.UU., sentenza n. 21351 del 19 luglio 2023
-
Componente della commissione per l’esame di stato di abilitazione alla professione di avvocato – Ineleggibilità ex art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012 – Fondamento.
In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell’ordine forensi, l’art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012, che prevede l’ineleggibilità per coloro che siano stati componenti delle commissioni o sottocommissioni per gli esami di avvocato, si interpreta nel senso che è sufficiente l’assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della commissione d’esame per integrare la condizione preclusiva della partecipazione alla tornata elettorale che cronologicamente succeda ad essa, in aderenza al dato testuale della norma, confortato da una lettura sistematica della stessa, in quanto la posizione che si assume con la carica, al di là dell’effettivo esercizio, pone l’avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale.
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Stalla), SS.UU., sentenza n. 21342 del 19 luglio 2023