Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (Nel caso di specie, il professionista ometteva di versare il mantenimento della prole, subendo per questo una procedura esecutiva immobiliare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 177
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 420 del 13 Novembre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 17 Febbraio 2022 (sospensione)
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