Vietato pubblicizzare l’assistenza legale a “zero spese di anticipo”

Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale mediante l’offerta di assistenza legale a “zero spese di anticipo”, trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 23 del 23 aprile 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 08 Aprile 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 12 Settembre 2022 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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