Vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione “Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019

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– codice: art. 32

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016 (accoglie) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 25 Giugno 2012 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 6277 del 04 Marzo 2019 (respinge)