Tag: cdf (nuovo) art. 9

  • La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte

    Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d. (ora art. 52 cdf), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’incolpato aveva definito “idiozie” le note difensive depositate dal collega di controparte).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213

  • Inadempimento del mandato e false informazioni al cliente

    Viola gli artt. 9 e 26 canone 3 c.d.f. il legale che dichiari di aver svolto attività stragiudiziale e giudiziale, senza averla mai effettuata, nonostante espresso mandato conferitogli.

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 24 ottobre 2017

  • La commissione di un reato non colposo integra (anche) illecito deontologico

    Violare la legge penale, con condotta non colposa, da parte di un avvocato concretizza l’illecito di cui all’art. 9 cdf, venendo leso il dovere di dignità, probità e decoro.

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 12 giugno 2017

  • L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)

    Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 26 aprile 2017

  • L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 26 aprile 2017

  • L’invio di messaggi intimidatori, ingiuriosi e omofobi vìola i princìpi generali di probità, dignità e decoro

    L’invio di ripetuti messaggi (nella specie, sms al nuovo difensore subentrante), contenenti minacce di morte, epiteti, ingiurie, affermazioni discriminatorie e ripetute espressioni omofobe, costituisce comportamento sanzionabile con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale (nella specie, per sei mesi), perché gravemente violativo dei basilari princìpi di probità, dignità e decoro, a cui l’avvocato deve ispirare la propria condotta, anche nella sfera privata, a salvaguardia della propria reputazione personale e professionale, oltreché dell’immagine della classe forense.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 82 del 30 giugno 2018

  • L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 13 febbraio 2017

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 145

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14.

  • Il dovere di verità e lealtà dell’avvocato, fuori e dentro il processo

    Laddove l’avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdf (già art. 14 codice previgente), che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall’art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall’art. 88 cpc con specifico riguardo al processo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 142

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103.

  • L’elusione di norme deontologiche ha autonomo rilievo disciplinare

    Il divieto di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) riguarda l’assunzione di incarichi contro una parte già assistita dall’incolpato, mentre nel caso in cui la parte fosse assistita da un collega di studio può venire in rilievo il canone generale di lealtà e correttezza (art. 9 cdf, già art. 6 codice previgente), giacché non appare conforme al decoro anche il tentativo di eludere specifiche norme deontologiche (Nel caso di specie, l’incolpato aveva assistito in un divorzio contenzioso una parte già assistita nella separazione consensuale, unitamente al coniuge, da un collega con il quale aveva comunanza di Studio nonché di vita).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 22 novembre 2018, n. 141