Nemo tenetur contra se edere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale

Non costituisce (più) illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →, già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 09 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Novembre 2014 (radiazione)