Tag: cdf (nuovo) art. 52

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    L’avvocato è tenuto a contemperare le esigenze di dialettica processuale e adempimento del mandato difensivo con il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive e ciò non solo nei confronti del collega avversario ma anche delle parti e più in generale dei terzi (Nel caso di specie, in un proprio atto giudiziario l’avvocato si riferiva alla controparte come ad un “inetto e vigliacco”,   e “un pollo che si crede gallo nel pollaio”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 204

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 30-09-2013, n. 163.

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24

    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 103
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica accuse gratuitamente offensive

    Il diritto di difesa non scrimina l’illiceità deontologica di espressioni esorbitanti, perché non pertinenti né necessarie a sostenere la tesi adottata, gratuitamente offensive nei confronti del collega, e palesemente ispirate da un ardore vendicativo, che non è infatti aderente ai generali doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva trattato sprezzantemente il collega avversario, invitandolo a “curare di più la propria crescita professionale” e definendo le sue argomentazioni difensive un “lurido stratagemma dialettico”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza dell’11 dicembre 2014, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 127.

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, era stata proposta opposizione alla richiesta di pagamento della parcella, asseritamente dovuta ad “auri sacra fames e avidità di denaro”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 127

  • I limiti al diritto/dovere di difesa

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Tuttavia, il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato: soggetti nei confronti dei quali non devono essere utilizzate espressioni dirette consapevolmente ad insinuare la esistenza di condotte illecite o la violazione del fondamentale dovere di imparzialità, dovendosi mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro sia con riferimento alla persona del giudicante che al suo operato e alla funzione esercitata; l’esercizio del diritto di critica non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato una sentenza scrivendo nell’atto di appello: “le motivazioni poste a supporto del dispositivo sono talmente scoordinate e contraddittorie sì da ingenerare nel lettore il fondato dubbio che esse siano state preconfezionate non già in conformità all’effettiva valutazione giuridica dei fatti di causa, quanto piuttosto, per spiegare al lettore una decisione altrimenti giustificabile”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 10 giugno 2014, n. 85

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione, giacché la libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 47

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. (Nel caso di specie, nella propria comparsa di costituzione e risposta, l’avvocato aveva richiesto al giudice “l’adozione di provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti della collega affinché smetta definitivamente di intasare la giustizia con liti temerarie a cascata, comportamenti scorretti, cattivi e vessatori, esposti al Consiglio dell’Ordine, denunce penali, opposizioni all’archiviazione e, quant’altro le suggerisca la sua fantasia”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rivenuto congrua la sanzione disciplinare dell’ avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 47
    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 227
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 103
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • L’offesa gratuita ed infondata a controparte costituisce illecito disciplinare

    Integra violazione dell’art. 20 CDF (divieto di espressioni sconvenienti ed offensive), ora art. 52 ncdf, il comportamento dell’avvocato che accusi infondatamente la propria controparte di non gestire con correttezza e serietà un procedimento (nella specie, di separazione con minori) al solo fine di assecondare il proprio cliente in biasimevoli intenti (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Merli), sentenza del 20 marzo 2014, n. 31

  • I limiti di operatività della c.d. immunità giudiziaria

    In tema di espressioni sconvenienti od offensive contenute in un atto giudiziario, l’esimente di cui all’art. 598 c.p. non è applicabile qualora le espressioni stesse non concernano l’oggetto della causa ma si riferiscano ad un soggetto diverso dal legittimo contraddittore del procedimento (Nel caso di specie, le espressioni de quibus erano contenute in un atto di citazione per responsabilità medica e si riferivano al pubblico ministero che in sede penale aveva disposto l’archiviazione del procedimento per quei medesimi fatti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 20

  • I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, il difensore aveva agito in sede civile censurando l’archiviazione dei medesimi fatti in sede penale, asseritamente dovuta a “frettolosità”, “malafede od ignoranza”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 20