Tag: cdf (nuovo) art. 52

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza n. 30 del 6 maggio 2019

  • Le espressioni sconvenienti ed offensive contenute nelle giustificazioni a chiarimento dell’altrui esposto

    Violano l’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → (già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →) le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato dell’avvocato della controparte, dovendo peraltro ritenersi implicito l’“animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all’indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto difensivo (Nel caso di specie, invitato a presentare chiarimenti in merito ad un esposto disciplinare che lo riguardava, il professionista faceva pervenire al Consiglio territoriale deduzioni difensive del seguente tenore: “A parte le probabili turbe mentali del Collega [ESPONENTE], l’unica altra possibile spiegazione che sono riuscito a darmi in relazione al di lui comportamento – spiegazione che comunque non esclude i ritengo molto probabili di lui problemi psicologici – è offerta dallo stesso [ESPONENTE] nel penultimo cpv della di lui assurda missiva, laddove il meschino Collega…”. Il Consiglio, pur archiviato l’originario esposto, per tali deduzioni apriva autonomo procedimento disciplinare, che si concludeva con la sanzione dell’incolpato, poi confermata, in applicazione del principio di cui in massima, dal CNF in sede di gravame).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 231 del 29 dicembre 2018

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 225

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione, giacché la libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 225

  • I limiti alla dialettica processuale: il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive

    Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → (già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), va individuato nell’intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 225

  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    In tema di frasi sconvenienti o offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), il giudice della disciplina, indipendentemente dalla valutazione che ne può dare il giudice del merito in ambito penale o civile circa il carattere offensivo delle frasi usate dall’avvocato negli scritti difensivi, ha libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni usate sotto il profilo deontologico, che deve tener conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio della classe forense (Nel caso di specie, il professionista aveva definito la difesa avversaria con epiteti quali “disperato tentativo”, “risibile assunto”, “assolutamente delirante”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 225

  • Impugnazione e divieto di espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava la sentenza definendola di una “superficialità disarmante” affermando inoltre che il Giudice aveva reso la pronuncia “senza dar conto di avere nemmeno sfogliato la copiosa documentazione prodotta” e, infine, che “chiunque si fosse dato la pena di leggere la documentazione prodotta dall’imputato (con un minimo di buona fede e leale volontà di comprenderne il contenuto) non avrebbe potuto sostenere che non vi fosse la prova di credito dell’imputato nei confronti della mandante”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 221

  • Atto d’appello: i limiti deontologici alla critica dell’operato del giudice di prime cure

    Il potere-dovere di critica dell’avvocato, soprattutto nella fase dell’impugnazione che rappresenta di per sé il momento di censura dell’operato del giudice, incontra il limite del divieto di assumere atteggiamenti e comportamenti sconvenienti e del dovere di mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 221

  • La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte

    Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d. (ora art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’incolpato aveva definito “idiozie” le note difensive depositate dal collega di controparte).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213

  • L’invio di messaggi intimidatori, ingiuriosi e omofobi vìola i princìpi generali di probità, dignità e decoro

    L’invio di ripetuti messaggi (nella specie, sms al nuovo difensore subentrante), contenenti minacce di morte, epiteti, ingiurie, affermazioni discriminatorie e ripetute espressioni omofobe, costituisce comportamento sanzionabile con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale (nella specie, per sei mesi), perché gravemente violativo dei basilari princìpi di probità, dignità e decoro, a cui l’avvocato deve ispirare la propria condotta, anche nella sfera privata, a salvaguardia della propria reputazione personale e professionale, oltreché dell’immagine della classe forense.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 82 del 30 giugno 2018