Tag: cdf (nuovo) art. 52

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 72 del 24 giugno 2020

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 72 del 24 giugno 2020

  • Illecito deontologico costituente anche reato: irrilevante, in sede disciplinare, la tardiva o mancata proposizione di querela

    Nel caso di fatti deontologicamente rilevanti che costituiscono pure illecito penale, non ha alcun rilievo in ambito deontologico la tardiva o mancata proposizione della relativa querela da parte della persona offesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 72 del 24 giugno 2020

  • Depenalizzazione del reato di ingiuria: la rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    La recente depenalizzazione del reato di ingiuria non spiega alcun effetto in ambito deontologico giacché, nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico, lo stesso ben può sussistere pur non costituendo illecito né civile né penale. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, infatti, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando anche l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 72 del 24 giugno 2020

  • Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Collega che ha perso la causa

    Vìola gli artt. 42 e 52 cdf l’avvocato che, nel riferire al Cliente l’esito positivo della causa, pur potendo valorizzare diversamente la vittoria ottenuta, esprima apprezzamenti denigratori sull’attività professionale del Collega di controparte, in quanto lesivi dell’onore e del decoro di questi e dell’intera professione forense, oltre che del dovere di correttezza e colleganza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva informato il cliente della vittoria della causa, che a suo dire l’avvocato di controparte aveva invece “gestito per perdere”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 71 del 24 giugno 2020

  • Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 72 del 24 giugno 2020

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. (Nel caso di specie, il professionista aveva utilizzato, in una propria memoria depositata agli atti di un procedimento civile, espressioni offensive o comunque sconvenienti nei confronti della controparte).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Ricci), decisione n. 12 del 19 febbraio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’esposto disciplinare contenente espressioni sconvenienti od offensive ovvero meramente strumentale ha rilievo deontologico

    Vìola gli art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → e art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → l’avvocato che si rivolge con espressioni inappropriate, sconvenienti, financo minacciose ad un collega sia con comunicazioni via fax, visibili da più persone, sia con un esposto all’Ordine degli Avvocati, palesemente strumentale alla precedente comunicazione usando, parimenti alla stessa, espressioni sconvenienti.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pini), decisione n. 15 del 15 aprile 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Le espressioni offensive o sconvenienti valicano i limiti imposti dai doveri di correttezza e decoro

    La libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti, il giudice o i terzi, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l’avvocato aveva utilizzato l’espressione “…chi ha il piacere di mandarla affa…”).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Anceschi, rel. Anceschi), decisione n. 91 del 21 novembre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Anceschi, rel. Anceschi), decisione n. 91 del 21 novembre 2019

    Sanzione: CENSURA