Tag: cdf (prev.) art. 51

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51, can. I, C.D.F. vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 149

  • L’assunzione di incarichi contro ex clienti

    La “ratio” dell’art. 51 cdf, che disciplina l’assunzione dell’incarico contro un ex cliente, prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel corso del precedente incarico e deve essere individuata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 76

  • Il divieto di assumere incarichi contro ex-clienti può estendersi oltre il biennio precedente

    Il canone fissato dell’art. 51 del Codice Deontologico Forense, oltre alle ipotesi di assunzione di incarico contro un ex cliente nel biennio, va comunque applicato laddove si riconosca una palese violazione del principio deontologico affermato, valutando caso per caso ed in concreto la sussistenza del conflitto di interessi e quindi dell’illecito (Nel caso di specie, il professionista -già alle dipendenze dell’INPS- aveva agito giudizialmente contro l’Istituto a distanza di diversi anni).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 37

  • Quesiti del COA di Pescara

    Si avanzano due quesiti:
    a. si chiede se un avvocato, assistendo dei privati in controversie avverso un ente pubblico, possa al contempo assumere la difesa del medesimo ente in altro ambito;
    b. se sia deontologicamente corretto il comportamento del legale, il quale accetti di assistere un cliente in una controversia contro un ente pubblico del quale è stato legale di fiducia, prima che siano trascorsi due anni dalla conclusione del precedente rapporto professionale (in particolare si chiede se rilevi la circostanza che l’amministrazione sia un ente di grandi dimensioni con un’articolata struttura.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    «Quanto al quesito sub a) si deve concludere in senso negativo, poiché l’assunzione di mandato proveniente da un cliente, sia esso persona o ente, contro il quale si promuove – pur in altra sede – un’azione giudiziaria contrasta in modo evidente con il dovere di fedeltà al cliente, affermato negli artt. 7 e 37 c.d.f.
    Analogamente, l’assunzione di un incarico contro un ex cliente prima del decorso del periodo biennale previsto viola l’espresso dettato dell’art. 51 c.d.f. Al proposito non rilevano le caratteristiche soggettive del nuovo o del precedente cliente, atteso che il divieto posto dalla norma è generalizzato e non ha riguardo solo ai casi nei quali si crei un rapporto personale specifico tra avvocato e assistito, sicché la circostanza indicata nel caso di specie, ossia che uno dei due clienti interessati è un ente pubblico grande e di struttura articolata, non può mutare la norma di comportamento».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 23 aprile 2009, n. 11

  • Il quesito (del COA di Como) riguarda la compatibilità con l’iscrizione all’albo degli avvocati di soggetto che intenda svolgere attività di mediazione familiare in modo indipendente ed in totale autonomia rispetto alla professione forense.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “L’attività di mediazione familiare non si configura, allo stato, come attività regolamentata; sono note alcune libere associazioni di settore, una delle quali risulta iscritta al CNEL, secondo il V rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate (aprile 2005).
    Dal sito web di una di esse (Società italiana di mediazione familiare) si ricava che «per mediazione familiare si intende quel percorso finalizzato alla riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio, in cui in un contesto strutturato, un terzo “neutrale”, cioè un professionista equidistante dalle parti, con una preparazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall’ambito giudiziario favorisce la ricerca di soluzioni sufficientemente buone per la riorganizzazione delle relazioni familiari, a seguito di conflitti connessi con eventi critici quali la scissione della coppia sposata o non sposata».
    A proposito della compatibilità col mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati va innanzitutto premesso il costante orientamento della Commissione, sicché va confermato che le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli.
    Nel caso non si ravvisa motivo d’incompatibilità.
    Dal punto di vista oggettivo, infatti, l’attività di mediazione familiare si configura come una generica prestazione di consulenza (di area psicologica, giuridica e sociale) autonomamente e liberamente richiesta dai committenti tendente a favorire il raggiungimento di accordi tra parti in conflitto. In tal senso essa appare compatibile ed anzi coerente con una tipologia caratteristica d’esercizio della professione legale. La mediazione familiare poi non è certamente inquadrabile tra le attività d’impresa ed è del tutto diversa dalla mediazione (art. 1754 e seguenti del codice civile) alla quale fa riferimento l’art. 3 della legge professionale, finalizzata alla conclusione di affari e non alla soluzione di conflitti personali.
    Anche sotto il profilo disciplinare, dall’esame dei codici di autoregolamentazione adottati dalle varie associazioni che risultano costituite, non è dato rilevare situazioni di contrasto rispetto al codice deontologico forense quanto, in particolare, alla riservatezza ed ai diritti degli utenti (anche in relazione ai compensi). Una di tali associazioni (Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari – A.N.A.Me.F.), anzi, si caratterizza per la doppia formazione ed il codice di autoregolamentazione dalla stessa adottato prevede espressamente il rispetto anche del codice deontologico forense.
    Pur non comprendendosi con precisione a quali modalità si faccia riferimento nel quesito relativamente all’esercizio indipendente ed in totale autonomia delle due attività (quella d’avvocato e di mediatore familiare), è evidente come la separazione degli interventi per l’uno e l’altro titolo sia da condividere in conformità all’orientamento etico della mediazione familiare che prevede autonomia dall’ambito giudiziario, apparendo di fatto non sovrapponibili, rispetto ai medesimi soggetti, i campi dell’attività prestata. Al proposito il codice di autoregolamentazione A.N.A.Me.F (art. 5) vieta esplicitamente al mediatore familiare di esercitare, con le stesse persone, una funzione diversa da quella di mediatore. Anche con riferimento all’attività di mediazione familiare, in particolare, la Commissione ritiene possa operare il divieto di cui all’art. 51, canone primo, del vigente codice deontologico forense”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 aprile 2008, n. 17

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell’intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza

    Deve ritenersi lesivo del dovere di fedeltà e correttezza, e comunque contrario a buona norma di comportamento, il contegno del professionista che assuma un incarico difensivo contro un ex cliente del quale si siano curati gli interessi, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato.
    Deve ritenersi priva di fondamento alcuno l’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico, atteso che tali norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate per prassi generale nell’ambito dell’esercizio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’aquila, 25 giugno 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. TACCHINI), sentenza del 18 luglio 2011, n. 107

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Art. 51 c.d.f. – Interpretazione – Divieto di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale esaurito

    La corretta lettura del canone deontologico di cui all’art. 51 c.d.f. induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all’avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell’incarico. Ne consegue che l’avvocato non può assumere incarichi contro un ex cliente se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato e che egli, in ogni caso, non può mai utilizzare notizie acquisite nell’ambito dell’espletamento dell’incarico esaurito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 16 luglio 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 104

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Assunzione di incarichi contro ex clienti – Illecito – Sussistenza

    Viola i doveri di fedeltà e correttezza il professionista che assuma un incarico difensivo contro ex clienti, specie quando il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 9 novembre 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 184

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Assunzione di incarichi contro ex-clienti – Espressa autorizzazione del cliente a non tener conto del divieto – Illecito deontologico – Esclusione

    Il precetto deontologico di cui all’art. 51 c.d. non consente all’avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Conseguentemente, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può indubbiamente ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 25 settembre 2006).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 120

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi – Dovere di astensione – Art. 51 c.d.f. – Controversie familiari – Nozione.

    Tra le controversie familiari che ai sensi dell’art. 51 ultimo comma c.d.f. costituiscono il presupposto della doverosa astensione dell’avvocato dalla successiva assistenza in favore di uno solo dei coniugi già congiuntamente difesi devono ritenersi ricomprese anche le controversie per separazione personale dei coniugi, di cui quelle consensuali incontestabilmente costituiscono una forma di risoluzione.
    Fermo restando il divieto di cui all’art. 51 c.d.f., il comportamento dell’avvocato che assume la difesa contro un ex cliente o uno dei coniugi di cui si è curata la separazione consensuale risulta oggettivamente lesivo dei doveri di decoro e di dignità stabiliti dagli artt. 38, 12 e 14 r.d. n. 1578/1933, i quali costituiscono l’origine e l’oggetto del potere disciplinare dei Consigli dell’Ordine. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 25 febbraio 2008)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MAURO), sentenza del 16 marzo 2010, n. 9