Tag: cdf (prev.) art. 51

  • L’assunzione di incarichi contro ex clienti

    Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex art. 5 cdfArt. 5 cdf – Condizione per l’esercizio dell’attività professionaleL’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato.Leggi il testo completo →, art. 6 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo →, art. 7 cdfArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo → nei confronti della parte assistita, configurando altresì l’illecito deontologico previsto dal successivo art. 51 cdfArt. 51 cdf – La testimonianza dell’avvocatoL’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa…Leggi il testo completo →, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 346

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 11.

  • Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente

    Ai sensi dell’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71.

  • Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente

    Ai sensi dell’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato (Nel caso di specie, il professionista agiva contro il proprio ex cliente dopo appena due mesi dalla cessazione dell’incarico).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71.

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51, can. I, cod. prev. (ora, art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 19

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 63.

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 can. 1 cod. prev.) costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto di interessi (cd conflitto anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale), di tal ché per il perfezionamento dell’illecito deontologico, non richiedendosi necessariamente l’utilizzo delle conoscenze acquisite attraverso l’incarico congiunto precedentemente espletato, è sufficiente che l’attività del professionista, genericamente indicata dalla norma e non meglio specificata, sia intervenuta in qualsiasi modo nel processo di formazione della volontà comune espressa negli accordi di separazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 10

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 63.

  • Vietato agire contro un coniuge nell’interesse dell’altro dopo aver predisposto la bozza di ricorso per separazione consensuale per conto di entrambi

    Costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma il mandato da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest’ultimo informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato (Nel caso di specie, su incarico della cliente, l’avvocato convocava presso il proprio studio il marito di questa e quindi predisponeva la bozza di ricorso per separazione consensuale per conto di entrambi i coniugi. Successivamente, a seguito di ripensamento e revoca del mandato da parte del marito, l’avvocato procedeva comunque giudizialmente contro quest’ultimo nell’interesse della moglie rimasta sua cliente, utilizzando contro di lui anche notizie precedentemente apprese dallo stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 226

  • Assunzione di incarichi contro ex-clienti soci e società

    L’avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo una ipotetica eventuale differenza tra difesa formale di un società e difesa sostanziale dei soci.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 11 giugno 2015, n. 80

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 28.09.1996, n. 113.

  • L’assunzione di incarichi contro ex-clienti

    L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e, in ogni caso, non può utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 12 marzo 2015, n. 34

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 215.
    In arg. cfr. pure viDeontologia, Casi pratici per immagini: “Lui, lei, l’avvocato“.

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51 can. 1 cod. prev. (ora art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →) costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto di interessi (cd conflitto anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale), di tal ché per il perfezionamento dell’illecito deontologico, non richiedendosi necessariamente l’utilizzo delle conoscenze acquisite attraverso l’incarico congiunto precedentemente espletato, è sufficiente che l’attività del professionista, genericamente indicata dalla norma e non meglio specificata, sia intervenuta in qualsiasi modo nel processo di formazione della volontà comune espressa negli accordi di separazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 63
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 13.03.2013 n. 35.