Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123

NOTA:
Sulla ratio del divieto in parola, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 novembre 2017, n. 180.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 16 Ottobre 2018 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 10 Marzo 2014 (censura)