Tag: cdf (nuovo) art. 48

  • Salvo illecita concertazione, l’avvocato terzo alla pratica non è tenuto al dovere di riservatezza della relativa corrispondenza

    Il divieto di riferire o produrre in giudizio la corrispondenza scambiata esclusivamente tra tra avvocati ex art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → vale nei soli confronti dei legali delle parti e di chi subentri loro nel mandato difensivo, e non pure di avvocati estranei alla pratica, ferma restando ogni valutazione circa l’eventuale responsabilità dell’avvocato tenuto alla riservatezza della corrispondenza stessa e consegnata al terzo in violazione del comma 3 art. 48 cit., salvo la prova positiva di partecipatio o consilium fraudis tra loro ovvero di una concertazione volta ad eludere l’applicazione della norma deontologica (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021

  • La produzione in giudizio della corrispondenza scambiata tra avvocati

    L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 18 del 1 febbraio 2021

  • La corrispondenza “riservata” tra colleghi non è producibile né riferibile in giudizio

    L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pini), decisione n. 15 del 15 aprile 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Produzione in giudizio di corrispondenza riservata e violazione del dovere di colleganza

    Viola l’art. 28 CD previgente (art. 48 CDFArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →), l’avvocato che produce in giudizio e riporta in atti la corrispondenza con un collega di controparte che conteneva proposte transattive;  viola l’art. 22 CD previgente (art. 38 CDFArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo →), l’avvocato che presenta una domanda di risarcimento danni nei confronti del collega di controparte per fatti attinenti all’esercizio della professione senza dargliene preventiva comunicazione per iscritto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 60 del 26 novembre 2018

    Sanzione: CENSURA

  • Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente

    L’Avvocato deve, sì, porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio assistito senza, tuttavia, travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. e rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291.

  • Vietato interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario

    Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato al giudice una missiva contenente affermazioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti delle controparti, chiedendogli altresì un incontro personale e di essere contattato sulla propria utenza mobile privata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 18 luglio 2011, n. 106.

  • Corrispondenza riservata: avvocato responsabile anche se la produzione in giudizio sia dipesa da un errore della segretaria

    L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdfArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo →) (Nel caso di specie, l’avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata per un asserito “errore della propria segretaria nella collazione del fascicolo”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019

  • Il divieto di produrre la corrispondenza riservata non può essere aggirato chiedendo un ordine di esibizione ex art. 210 cpc

    Il divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →, già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) non può essere aggirato richiedendo al Giudice di ordinare alla controparte l’esibizione di un documento della cui esistenza e del cui contenuto si aveva avuta notizia in via riservata da collega avversario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019

  • La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega

    La norma deontologica di cui all’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale. Di tal chè il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all’attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019