Tag: cdf (nuovo) art. 48

  • CODICE deontologico forense – produzione in giudizio di corrispondenza – limiti – ratio.

    Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza riservata rappresenta un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti tra avvocati, anche e soprattutto, nel processo (visto il nuovo assetto e la nuova collocazione della norma nel Codice deontologico) e ciò indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.

    L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.
    La norma deontologica di cui all’art. 48 cdf non soffre eccezione alcuna, se non quelle tassative ivi previste, e non può essere derogata neanche in vista del pur apprezzabile scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente

    Il divieto assoluto di esibizione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi non è escluso dall’invito del giudice a transigere ex art. 91 cpc giacché la proposta conciliativa cui fa riferimento detta norma deve essere formulata in giudizio dalla parte proponente e l’eventuale rifiuto della controparte (che può rilevare ai fini delle spese processuali) sarà insito nella mancanza di accettazione, quindi senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza tra i difensori. (CNF Sent. n.362 del 15/12/2016 confermata da CASS. SU n. 21109 del 12/09/2017). (La Sezione ha ritenuto l’illecito lieve e scusabile, con l’applicazione del richiamo verbale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 36 del 4 febbraio 2020

  • Il COA di Bergamo chiede di sapere se “Il comma 2 dell’art. 48 del Codice deontologico forense [possa] essere interpretato nel senso che la produzione di corrispondenza intercorsa tra colleghi sia ammessa quando, recando la prova dello svolgimento delle trattative e della formazione dell’accordo, sia dall’avvocato utilizzata per dimostrare la validità ed efficacia del contratto e l’insussistenza di vizi del consenso”.

    Il comma 2, lettera a) dell’articolo 48 del Codice deontologico configura una esplicita deroga al divieto di produzione della corrispondenza – anche qualificata come riservata – intercorsa tra colleghi qualora la medesima “costituisca perfezionamento e prova di un accordo”.
    Per come descritta nel quesito, la fattispecie sembrerebbe dunque attagliarsi alla previsione testé richiamata. La lettera a) del comma 2 si limita infatti a menzionare il contenuto della corrispondenza, e non già la finalità della produzione in giudizio, fermo restando che – come ritenuto nel parere n. 54/2019 – “la producibilità e la non producibilità della corrispondenza sono dunque circoscritte alla controversia giudiziale o stragiudiziale che veda contrapposte due parti difese dai colleghi tra i quali, in ragione del ministero difensivo, sia intercorsa la corrispondenza”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 2 novembre 2021

  • Salvo illecita concertazione, l’avvocato terzo alla pratica non è tenuto al dovere di riservatezza della relativa corrispondenza

    Il divieto di riferire o produrre in giudizio la corrispondenza scambiata esclusivamente tra tra avvocati ex art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → vale nei soli confronti dei legali delle parti e di chi subentri loro nel mandato difensivo, e non pure di avvocati estranei alla pratica, ferma restando ogni valutazione circa l’eventuale responsabilità dell’avvocato tenuto alla riservatezza della corrispondenza stessa e consegnata al terzo in violazione del comma 3 art. 48 cit., salvo la prova positiva di partecipatio o consilium fraudis tra loro ovvero di una concertazione volta ad eludere l’applicazione della norma deontologica (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021

  • La produzione in giudizio della corrispondenza scambiata tra avvocati

    L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 18 del 1 febbraio 2021

  • La corrispondenza “riservata” tra colleghi non è producibile né riferibile in giudizio

    L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pini), decisione n. 15 del 15 aprile 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Produzione in giudizio di corrispondenza riservata e violazione del dovere di colleganza

    Viola l’art. 28 CD previgente (art. 48 CDFArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →), l’avvocato che produce in giudizio e riporta in atti la corrispondenza con un collega di controparte che conteneva proposte transattive;  viola l’art. 22 CD previgente (art. 38 CDFArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo →), l’avvocato che presenta una domanda di risarcimento danni nei confronti del collega di controparte per fatti attinenti all’esercizio della professione senza dargliene preventiva comunicazione per iscritto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 60 del 26 novembre 2018

    Sanzione: CENSURA

  • Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente

    L’Avvocato deve, sì, porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio assistito senza, tuttavia, travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. e rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291.

  • Vietato interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario

    Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato al giudice una missiva contenente affermazioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti delle controparti, chiedendogli altresì un incontro personale e di essere contattato sulla propria utenza mobile privata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 18 luglio 2011, n. 106.

  • Corrispondenza riservata: avvocato responsabile anche se la produzione in giudizio sia dipesa da un errore della segretaria

    L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdfArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo →) (Nel caso di specie, l’avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata per un asserito “errore della propria segretaria nella collazione del fascicolo”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019