Il comportamento del professionista che, contrariamente al vero, riferisca al cliente di avere depositato un’istanza di proroga dello sfratto entro un certo termine, integra violazione dei doveri di correttezza e diligenza, di cui il dovere di informazione, esplicitamente previsto dall’art. 40 del codice deontologico forense, è espressione (nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 24 aprile 2003).
Tag: cdf (prev.) art. 40
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Dovere di diligenza.
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense, in violazione degli artt. 38, 40 e 42 del Codice Deontologico, il professionista che non dia corso al mandato ricevuto, ometta di informare il cliente sullo stato della pratica e non fornisca chiarimenti al CDO sul suo comportamento (nella specie, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 18 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 62
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorari – Omesse informazioni – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione di onorari e non dia informazioni alla parte sullo stato della causa e sull’attività svolta. (Nella specie è stata considerata cliente, e quindi avente il diritto all’informazione ex art. 40 c.d.f., non solo l’anziana rappresentata ma anche la figlia della stessa che aveva affidato l’incarico all’avvocato di tutelare la madre novantenne in una controversia con la collaboratrice domestica, assumendosi l’onere di farsi rilasciare formale mandato a vantaggio del professionista. E’ stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 27 giugno 2003, n. 197
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di diligenza, correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che, dopo aver assunto un incarico defensionale e aver percepito un acconto, non svolga il mandato ricevuto, non informi correttamente i clienti sullo stato della causa e si renda agli stessi difficilmente reperibile. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 maggio 2003, n. 118
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Correlazione con decisione – Richiamo a norme deontologiche diverse – Fatto contenuto implicitamente nel capo di incolpazione – Validità della decisione.
La difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, si ha soltanto quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno stravolgimento della incolpazione originale, mentre non si verifica quando la decisione, pur facendo riferimento a norme deontologiche diverse da quelle richiamate nella contestazione dell’addebito, riguardi gli stessi fatti contestati e implicitamente contenuti nel capo di incolpazione. (Nella specie mentre nella contestazione si faceva riferimento agli articoli 40 e 42 c.d.f., relativi all’obbligo di informazione e restituzione di documenti, nel testo della decisione si richiamava, più esplicitamente, l’art. 47 c.d.f. relativo all’obbligo di informazione e restituzione di documenti nel caso di rinuncia al mandato). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Viterbo, 3 settembre 2000, 9 gennaio 2001, 14 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 99
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza e correttezza – Mancato adempimento del mandato ricevuto – Omesse informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare sullo stato della pratica e non fornisca chiarimenti al C.d.O sul suo comportamento. (Nella specie, in considerazione dei precedenti disciplinari dell’incolpato, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 6 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 237
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al cliente – Omesse informazioni al collega corrispondente – Omesso svolgimento del mandato – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
L’avvocato che dia false informazioni al cliente e al collega corrispondente sullo stato della causa a lui affidata, che ometta di svolgere il mandato ricevuto e non restituisca titoli e documenti avuti in ragione dello stesso, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di diligenza, probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi nove). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 21 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 238
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso espletamento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Omesse informazioni al collega dominus – Falsità del professionista – Abbandono di difesa – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di diligenza l’avvocato che ometta di espletare i mandati ricevuti, dia false informazioni al cliente ed al collega dominus sullo svolgimento della causa e abbandoni la difesa del suo cliente in un procedimento penale. (Nella specie in considerazione dei gravi eventi dolorosi che hanno colpito l’avvocato nel periodo di commissione degli illeciti la sanzione della sospensione È stata ridotta da mesi dodici a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Franchini), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 212
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di indipendenza – Omessa informazione al cliente – Omesso espletamento del mandato – Illecito deontologico.
L’avvocato che ometta di dare informazioni al cliente sulla data dell’udienza fissata per l’interrogatorio formale e non produca la documentazione dovuta e non provveda all’espletamento del mandato conferitogli, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante. (Nella specie in considerazione dei buoni precedenti, del mancato ricevimento di emolumenti, e della lievità del danno è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in sostituzione della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17-22 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SICILIANO), sentenza del 9 febbraio 1998, n. 4
-
Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza e di informativa – Omessa informativa alle parti assistite di un atto di appello – Censura.
L’obbligo di diligenza costituisce uno dei cardini dell’attività professionale e tale diligenza deve estrinsecarsi non solamente nell’opera che l’avvocato svolge in difesa del cliente, ma anche tenendo informato costui di tutti gli eventi di rilievo che si verifichino nel corso della pratica giudiziale e stragiudiziale, soprattutto quando essi richiedano l’adozione di decisioni aventi influenza sull’esito finale della pratica stessa (nella fattispecie il professionista che, ricevuta la notificazione di un atto di appello, ometta di comunicare al suo cliente l’impugnazione, nonché di costituirsi, merita la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 17 maggio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Di Lauro), sentenza del 23 luglio 1991, n. 105