La violazione dell’obbligo di informazione e dell’obbligo di restituzione di documenti di cui agli artt. 40 e 42 c.d.f. configura un illecito disciplinare che ha, indiscutibilmente, natura permanente.
Secondo principio consolidato, l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta; qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Massa Carrara, 20 novembre 2008).
Tag: cdf (prev.) art. 40
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione – Omessa restituzione di documenti – Violazione – Illecito permanente – Prescrizione dell’azione disciplinare – Dies a quo – Cessazione della condotta
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Avvocato – Norme deontologiche – Violazione – Illecito disciplinare – Sanzione – Sospensione esercizio professione – Adeguatezza – Fattispecie
L’atteggiamento indolente mantenuto dall’incolpato nella fase dibattimentale del giudizio dinanzi al COA, l’assenza di qualsiasi tentativo di ravvedimento operoso nei riguardi dei soggetti danneggiati, l’inosservanza del dovere di correttezza e di informazione nei riguardi di un collega, nonché il vano ed ostinato tentativo di negare l’evidente fondamento della propria colpevolezza costituiscono elementi che giovano a profilare una condotta certamente irrispettosa della dignità e del decoro propri della professione forense, nonché delle istituzioni e delle regole comportamentali posti a presidio dei suddetti valori, giustificando l’adeguatezza dell’irrogata sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi dodici. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 115
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica (Nella specie, il ricorrente non aveva mai preso contatti con il cliente in oltre due anni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 10 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 18 luglio 2011, n. 108
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Obbligo di informazione – Violazione – Omessa restituzione di documenti
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta dal professionista per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionato, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. e. 66 del R.d.l. n. 1578/33, che espressamente contemplano l’obbligo di restituzione, l’avvocato non ha diritto alcuno di ritenere gli atti e i documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né può subordinare la restituzione del fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e dell’onorario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 novembre 2007). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Dovere di informazione – Dovere di comunicare emissione sentenza di condanna – Difensore d’ufficio in presenza di difensore di fiducia assente – Sussiste
Il dovere di correttezza e di diligenza, di cui il dovere di informazione esplicitamente previsto dall’art. 40 c.d. è espressione, impone, anche al difensore d’ufficio, di comunicare tempestivamente all’assistito l’avvenuta emissione di una sentenza, tanto più se di condanna, mettendolo così in condizione di valutare l’opportunità e la convenienza di interporre appello, altrimenti preclusagli in radice, a prescindere dalla inesistenza delle condizioni per proporre un’utile impugnazione, circostanza questa che può rilevare sul diverso piano della responsabilità professionale al fine di escluderla, ma non fa venire meno il dovere deontologico di informazione al cui adempimento il professionista è in ogni caso tenuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 8 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 85
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Violazione – Reiterazione – Sanzione della cancellazione – congruità
La violazione dell’obbligo di dare informazioni ai clienti ex art. 40 C.D. e la sua reiterazione nell’ambito di pluirimi rapporti professionali e per di più in un ristretto ambito territoriale deve far ritenere giustificata la gravità della sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo degli avvocati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 25 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Dovere di diligenza
Viola il precetto deontologico dell’obbligo di informazione ex art. 40 C.D.F., oltre i precetti relativi al dovere di diligenza, lealtà e verità cui deve scrupolosamente attenersi il professionista, l’avvocato che ometta di informare la parte assistita del rigetto della domanda ed anzi fornisca alla stessa notizie inesatte circa il rinvio della causa riferendo che la domanda sarebbe stata accolta e che consegni copia della sentenza dopo ben due anni dalla data di comunicazione al suo studio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 24 maggio 2005)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento compenso per attività professionale – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Atteso che l’art. 40 sub I, c.d.f. obbliga l’avvocato ad informare il cliente “sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo”, non è ravvisabile l’illecito deontologico consistente nella richiesta al cliente di compensi eccessivi per l’attività svolta, allorquando il professionista, nel prospettare alla parte assistita i relativi costi, rappresenti verbalmente un importo soltanto generico, inidoneo come tale a configurare un preventivo vincolante nella quantificazione delle obbligazioni destinate a sorgere dal rapporto professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 7 novembre 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Violazione doveri deontologici.
Sussiste la responsabilità deontologica dell’avvocato che ometta di informare i clienti in merito al mandato attribuitogli (art. 40 cod. deont.), “non ottemperi alla consegna dei documenti più volte richiesti dai clienti e che non risponda alle richieste del C.d.O. in merito agli esposti presentati contro lo stesso (art. 41 cod. deont.), chieda compensi manifestamente sproporzionati dell’attività svolta o comunque eccessivi (art. 43 cod. deont.), trattenga somme dovute alla Curatela dell’eredità giacente (art. 41 cod. deont.), ed infine violi i doveri fiscali omettendo di fatturare i compensi percepiti, comportamento che, in ragione del rapporto tra reddito professionale dichiarato e contribuzione previdenziale, lede altresì e direttamente i singoli avvocati quali iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 18 aprile 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 120
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Violazione – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Illecito deontologico.
Viola i doveri di correttezza e lealtà propri della categoria forense il professionista che ometta di riscontrare le numerose richieste di informativa sia telefoniche sia scritte del proprio cliente e che, a seguito della revoca del mandato, ometta altresì di restituire i documenti a suo tempo consegnatigli e riscontrare sia la missiva del nuovo legale sia le richieste di chiarimenti del COA. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 23 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 251