Tag: cdf (prev.) art. 40

  • Rapporti con i clienti – Dovere di verità, correttezza e diligenza – Omessa esecuzione di mandato, notizie false al cliente ed altri addebiti – Sospensione.

    Il professionista che, ricevuto ed accettato dal cliente mandato ad agire in giudizio con la fiduciaria apposizione di firme in bianco a margine di fogli uso bollo, successivamente non dia corso all’incarico, lasciando così prescrivere i diritti di credito del cliente e che, sollecitato a riferire in merito ad una causa, in realtà neppure introdotta, rassicuri il cliente fino a precisargli che la causa aveva avuto esito positivo, riferendo poi falsamente circa il buon esito delle conseguenti procedure esecutive, che abbia infine accettato d’interporre appello senza precisare al cliente che la sentenza era già passata in giudicato, viola gravemente il dovere di diligenza e scrupolosità che incombe ad ogni professionista nell’espletamento della propria attività professionale e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi. (Rigetta ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine di Roma, 7 aprile 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliano), sentenza del 19 settembre 1989, n. 124

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione veritiera e corretta – Misura – Dovere di riservatezza – Formale cessazione dell’incarico – Irrilevanza

    L’art. 40 c.d.f., nel disciplinare gli obblighi (o la facoltà) di informazione al cliente, impone in ogni caso una informazione corretta e veritiera, a prescindere dalla virtuale innocuità delle false comunicazioni. Un rapporto fiduciario quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente (art. 35 c.d.f.) non può infatti tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito, mentre la maggiore o la minore gravità di siffatte violazioni può incidere soltanto sulla misura della sanzione applicabile (nella specie, quella dell’ avvertimento).

    Non incide sui generali doveri di riservatezza nei confronti dei clienti la circostanza della formale cessazione del mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 febbraio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), decisione n. 112 del 18 luglio 2011

  • Art. 40 – Obbligo di informazione.

    L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.
    I. Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
    II. E’ obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
    III. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi.