L’attività di insegnamento (nella specie, in corsi di formazione professionale) non legittima l’uso del titolo di professore, riservato ai docenti universitari in materie giuridiche (con l’obbligo di specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà di appartenenza), dovendo altrimenti ritenersi violati gli art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → (informazioni sull’attività professionale) nonché art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo → (uso di titoli inesistenti), stante l’evidente intento confusorio e captatorio, da ritenersi in re ipsa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 136 del 18 luglio 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020.