Tag: cdf (nuovo) art. 35

  • I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

  • I limiti alla “pubblicità” professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    L’introduzione nel nostro ordinamento della normativa nota come Bersani non ha consentito una pubblicità indiscriminata ma solo ed esclusivamente la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, sui contenuti, sui prezzi e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. Tale libertà di informazione deve peraltro esplicarsi con modalità di diffusione che non si pongano in contrasto con la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, caratteristiche che impongono le limitazioni connesse alla dignità e al decoro delle professioni: ne consegue che il disvalore deontologico risiede negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplicativa nei canoni complementari dell’art. 19 CDF, non devono concretizzarsi nella intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori) né, più genericamente, esplicarsi in modi non conformi alla correttezza e al decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 39/2012.

  • I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39.

  • Le informazioni sull’esercizio professionale

    A seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, il codice deontologico forense consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa), ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

  • I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39

  • Pubblicità attività professionale – Limiti – Accaparramento di clientela – Nozione.

    Il Codice deontologico forense, a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale. Ne consegue che il disvalore deontologico continua a risiedere tutto negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19 c.d.f., non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”. (Nella specie, il CNF ha ritenuto eccedenti i messaggi veicolati attraverso la sigla “A.L.T. – Assistenza legale per tutti”, posta quale insegna dello studio legale con accesso diretto alla pubblica via, e l’offerta di “prima consulenza gratuita”). (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Brescia, 7 luglio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183