Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che agisca giudizialmente contro il proprio cliente per il pagamento della parcella, peraltro emessa per attività non svolta, e che si rifiuti di restituire al collega commercialista, con cui in precedenza aveva costituito uno studio associato, documenti relativi ai suoi clienti impedendogli o rendendo difficoltoso l’espletamento dell’attività professionale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 2 ottobre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 106